Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas


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ISSN versión impresa: 2386-6926
Depósito Legal: MA 2135-2014

Presidente del C.R.: Antonio Ortega Carrillo de Albornoz
Director: Manuel J. Peláez
Editor: Juan Carlos Martínez Coll


RECENTI SVILUPPI DELLE RELAZIONI FRA STATO E CHIESE IN CINA

Stefano TESTA-BAPPENHEIM*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

Stefano Testa-Bappenheim (2015): «Recenti sviluppi delle relazioni fra stato e chiese in Cina», en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015).

Riassunto: Dopo dieci anni dalle leggi del 2004 sulle attività religiose, l’Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi ha inserito, nel piano d’azione annuale per il 2015, il progetto d’un aggiornamento normativo. Ci pare utile raccogliere in questo lavoro le più recenti norme cinesi di livello nazionale (inedite in Italia) riguardanti le confessioni religiose, insieme ad un documento da tenere verso le religioni.

Parole chiave: Cina, Relazioni Stato-Chiesa, Nomina Vescovi, Libertà religiosa, Finanziamenti luoghi di culto.

Abstract: After ten years by the laws of 2004 about religious activities, the State Administration for Religious Affaires has included in the annual action plan for 2015, a project of a regulatory update. It seems useful to collect in this work to the latest standards of Chinese national (unpublished in Italy) regarding religious denominations, together with a secret document of the CPC with updates on what attitude to take toward religion.

Key Words: China, Church-State relations, Appointment of Bishops, Religious freedom, Financing of places of worship.

A dieci anni dalle leggi del 2004 sulle attività religiose, avendo l’Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi inserito, nel proprio piano d’azione annuale per il 20151, il progetto d’un loro aggiornamento e l’approntamento di nuove direttive per il rafforzamento dell’amministrazione dei luoghi di culto, ci pare utile raccogliere in questo lavoro le più recenti norme cinesi di livello nazionale (inedite in Italia) riguardanti le confessioni religiose, le attività loro e dei loro fedeli, ovvero i nuovi tasselli del complesso diritto ecclesiastico cinese, che si basa sull’art. 36 della Costituzione del 1982, sul ‘documento 19’2 e sul ‘documento 6’ (qui di seguito esposto) del Partito Comunista cinese, sulle leggi del 20043, su un primo gruppo di disposizioni aggiuntive ad esse successive4 e su un secondo gruppo di disposizioni aggiuntive, inedite, che qui riportiamo, insieme ad un documento segreto del PCC con gli aggiornamenti sull’atteggiamento da tenere verso le religioni.

L’importanza di questi documenti del PCC è determinata dal fatto che, quantunque la Repubblica popolare cinese abbia indubbiamente avviato processi di riforma in molteplici ambiti, centrale e predominante alla sua guida rimane il Partito Comunista Cinese, ciò che sembra rendere la Cina ancora riconducibile allo schema di Partito-Stato teorizzato da Lenin5.

Ad un tale ordinamento fondamentale sono riconducibili alcune caratteristiche precise, che troviamo in Cina:
I) uno Stato guidato da un Partito che afferma d’essere in possesso della Verità assoluta e di rappresentare l’intera Nazione, e che si è ufficialmente dato lo scopo d’un cambiamento rivoluzionario della società verso il comunismo,
II) un’ideologia ufficiale ed esclusiva, che ha il proposito di rivoluzionare non solo il comportamento umano, ma anche la natura umana, III) un apparato statale e di partito strettamente intrecciato ed interconnesso, nel quale un’organizzazione di Partito gerarchicamente centralizzata compenetra e pervade tutti i livelli dell’amministrazione dello Stato con proprio personale con funzioni direttive, e controlla, quindi, tutti gli organi direttivi delle Forze Armate, dell’economia e della società6.

Ciò, concretamente, significa che in un Partito-Stato leninista come la Cina il sistema politico e delle libertà fondamentali, come quella di religione7, non possono essere compresi senza aver analizzato il modo di funzionamento del suo Partito-guida, cosa che perciò faremo ora brevemente.

Nel preambolo dello statuto del Partito, dopo l’ultima variazione apportata dal XVIII Congresso, del novembre 2012, si ha la definizione della concezione che il Partito abbia di sé stesso: «Il Partito Comunista cinese è l’avanguardia della classe operaia ed al tempo stesso l’avanguardia del popolo e della nazione cinese; esso è il nucleo guida dell’avanzata del socialismo di tipo cinese e rappresenta […] i fondamentali interessi della stragrande maggioranza del popolo cinese. Il supremo ideale e lo scopo finale del Partito sono l’instaurazione del comunismo»8.

La Costituzione cinese, dal canto suo, riconosce più volte ed expressis verbis al Partito Comunista cinese il ruolo di guida dello Stato, dell’economia, della società e delle Forze Armate, a partire già dal preambolo: «Sotto la guida del Partito comunista cinese e sulla base del Marxismo-Leninismo, delle idee di Mao Zedong, delle teorie di Deng Xiaoping e delle fondamentali idee delle ‘triplici rappresentazioni’, i popoli di tutte le nazionalità della Cina continuano a restar fedeli alla democratica dittatura del proletariato, alla via socialista, come pure alle riforme ed all’apertura […]».

Il modo in cui questa guida del PCC venga esercitata è espresso dallo statuto stesso del Partito: «Guida del Partito significa guida sui più importanti temi politici, ideologici ed organizzativi» ‒ secondo il principio fondamentale del centralismo democratico teorizzato da Lenin nel suo celeberrimo “Che fare?”, del 1902 ‒ e, dopo la fase della Rivoluzione Culturale, ha trovato, per quanto riguardi la libertà religiosa, formulazione teorica nel c.d. ‘documento 19’, da cui è poi derivato l’art. 36 della Costituzione del 19829.

Esso sostanzialmente si divide in due parti: nella prima si ha la protezione del credere in una religione, e non vengono stabilite differenze fra il credere od il non credere, eccezion fatta per i membri del Partito: il punto 8 del ‘documento 19’, infatti, stabilisce che «la libertà di avere una fede religiosa è rivolta ai cittadini del nostro Paese, ma non è applicabile ai membri del Partito… Un membro del Partito Comunista non può avere una fede religiosa… I membri che persistessero nel violare questa disposizione devono venir espulsi dal Partito».

La seconda parte dell’art. 36 fa tre importanti affermazioni:
- lo Stato protegge le ‘normali’ attività religiose (senza, però, precisare cosa si debba intendere per ‘attività religiose’, né quando esse siano ‘normali’, lasciando così ampio spazio al potere amministrativo),
- «nessuno può usare la religione per attività che turbino l’ordine pubblico, mettano in pericolo la salute dei cittadini od interferiscano col sistema educativo statale»,
- le confessioni religiose e le questioni religiose non devono essere soggette a nessun controllo straniero.

A queste disposizioni va poi aggiunto il Secondo Piano Governativo d’Azione Nazionale per i Diritti Umani (2012/2015)10, che impegna il Governo a prendersi attivamente delle responsabilità per la protezione dei diritti umani, fra cui quello di libertà religiosa: si tratta, infatti, del secondo documento del Governo cinese relativo al tema dei diritti umani, e rappresenta una guida all’attuazione del principio costituzionale dello «Stato che rispetta a tutela i diritti umani».

Esso parla della libertà religiosa al punto 4 della Seconda sezione, dedicata ai diritti civili e politici, dicendo:

«4. Libertà religiosa
La Cina sostiene il principio di libertà religiosa previsto nella Costituzione ed applica rigorosamente le ‘Norme sugli affari religiosi’ [del 2004, NdA] per garantire la libertà religiosa dei cittadini:
- proteggendo i cittadini dall’obbligo di credere o di non credere in qualche religione, e da ogni discriminazione dovuta alla religione,
- proteggendo le normali attività religiose secondo la legge,
- migliorando il coordinamento del pellegrinaggio [alla Mecca, NdA]. La Cina vuole migliorare l’organizzazione, il coordinamento ed il supporto al pellegrinaggio per provvedere alle necessità ed alla sicurezza dei musulmani, affinché possano completare il loro pellegrinaggio facilmente,
- incoraggiando i credenti a dedicarsi attivamente ad opere di beneficenza ed assistenza,
- aiutando i gruppi religiosi a risolvere le difficoltà incontrate nello sviluppo dei loro progetti. Lo Stato provvederà al sostegno finanziario per la costruzione di nuovi edifici scolastici dell’Accademia Buddhista Cinese, e favorirà l’ampliamento dell’Istituto Islamico Cinese. Lo stesso supporto si avrà per la ricostruzione e l’espansione dei luoghi di culto delle aree disabitate del Tibet, nelle province di Sichuan, Yunnan, Gansu e Qinghai. Aiuto finanziario verrà anche esteso alla ricostruzione post-sismica degli edifici per attività religiose nelle province di Yushu e Qinghai, ed alle moschee danneggiate da disastri naturali,
- lavorando ad adattamenti delle principali norme sulla sicurezza sociale anche al personale religioso,
- promuovendo scambi culturali in ambito religioso. La Cina favorirà volentieri gli scambi fra i circoli religiosi cinesi ed organizzazioni religiose straniere».

Tutti questi principî sono stati da ultimo ribaditi nella recente legge cinese sulla sicurezza nazionale, che riguarda anche le comunità religiose, appunto confermando e ripetendo come il Governo s’impegni nella prevenzione e repressione delle attività illegali che, svolte col pretesto della religione, possano mettere in pericolo la sicurezza nazionale, come pure s’opponga all’interferenza di influenze straniere nelle questioni religiose interne, garantendo il normale svolgimento delle attività religiose.

Questo nuovo gruppo di recenti disposizioni normative del diritto ecclesiastico cinese, inedite in Italia, è composto da:
I) ‘Documento 6’: Documento del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, su alcuni problemi relativi al futuro lavoro sulle religioni, 5 febbraio 1991.

II) Misure per il controllo e l’amministrazione delle finanze dei luoghi di culto, del I marzo 2010.

III) “Disposizioni statali sulla registrazione di Vescovi cattolici”, del 5 giugno 2012.

IV) Norme della Conferenza episcopale cinese sull’elezione dei Vescovi, del 24 aprile 2013.

V) Documento Segreto del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, n. 18, del 15 maggio 2011.

I) ‘Documento 6’: Documento del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, su alcuni problemi relativi al futuro lavoro sulle religioni, 5 febbraio 199111.

La politica del Partito riguardo alle religioni è stata ben definita punto per punto ed il nostro lavoro in materia religiosa ha ottenuto un notevole successo fin dal Terzo Plenum, come risultato degli sforzi dei varî comitati di Partito e governativi ai varî livelli.

Abbiamo aperto e reso accoglienti luoghi di culto, ripristinato o creato organizzazioni religiose patriottiche, riconosciuto il diritto dei cittadini alla libertà religiosa, le normali attività religiose ed i legittimi diritti ed interessi delle organizzazioni religiose sono stati protetti dalla legge e dalle linee-guida del Partito, le attività che abbiano violato la legge nascondendosi dietro il nome della religione sono state represse conformemente alla legge, e le attività religiose in molte zone sono state regolari.

Il sentimento patriottico e la consapevolezza socialista delle personalità religiose sono state intensificate.

Esse sostengono la leadership del Partito Comunista cinese ed il sistema socialista.

Esse hanno grandemente aiutato il Partito ed il Governo nell’attuare la loro politica riguardo alla religione, ed hanno svolto un ruolo importantissimo nel rafforzare la stabilità sociale e l’unità nazionale, promuovendo l’unificazione alla Madrepatria ed avendo amichevoli scambi internazionali.

Il Fronte Unito Patriottico dei gruppi religiosi delle varie nazionalità guidato dal Partito è stato ulteriormente rafforzato e consolidato.

I fedeli delle varie nazionalità hanno attivamente partecipato alla costruzione materiale ed alla civilizzazione spirituale socialista.

L’esperienza pratica ha dimostrato la correttezza delle linee-guida del Partito e del Governo nei confronti delle religioni, e la situazione generale del loro lavoro sulle religioni è buona.

Ma dobbiamo renderci conto che forze ostili oltre i nostri confini continuano a cercare di usare la religione come importante mezzo per attuare la loro strategia di disturbo della ‘rivoluzione pacifica’ nella nostra Patria.

Esse hanno continuamente attuato infiltrazioni ed attività di contrasto contro di noi.

I separatisti hanno usato la religione per causare sommovimenti, attaccare la leadership del Partito ed il sistema socialista, minare l’unificazione alla Madrepatria e l’unità nazionale.
In certi luoghi, pochi elementi ostili si sono dati molto da fare. Hanno creato organizzazioni illegali e provato a strapparci la leadership di monasteri, templi taoisti e chiese. Alcuni di loro hanno aperto illegalmente scuole di formazione biblica, conventi e seminari, provando a competere con noi per le menti ed i cuori dei giovani.

Alcuni monasteri hanno ripristinato i loro privilegî religiosi feudali, l’oppressione e lo sfruttamento che erano stati aboliti. In alcuni luoghi, a livello di movimenti di base alcuni hanno usato la religione per interferire con la pubblica amministrazione, la giustizia e l’istruzione scolastica.

Allo stesso tempo, dobbiamo riconoscere che ci sono stati davvero pochi problemi nell’attuazione delle linee-guida sulla libertà religiosa.

Poche autorità locali hanno violato il diritto dei cittadini alla libertà religiosa, i legittimi diritti ed interessi di monasteri, templi taoisti e chiese, interferito con le normali attività di culto di gruppi religiosi e procrastinato la restituzione di edifici, monasteri, templi taoisti e chiese ai legittimi proprietari. Conflitti sociali causati da problemi religiosi o dall’uso improprio di elementi religiosi si sono prodotti talvolta.

I comitati del Partito e dei Governi a tutti i livelli devono davvero rendersi conto della complessità e della serietà di questi problemi e dare grande rilevanza al lavoro in ambito religioso.

La corretta gestione della questione religiosa costituisce un importante elemento nella costruzione del socialismo con caratteristiche cinesi. Ciò ha un grande significato e non ammette negligenze nello svolgere con successo il nostro lavoro in ambito religioso, in modo da mantenere la stabilità sociale, promuovere l’unità nazionale, l’unificazione con la Madrepatria e la costruzione della Quattro Modernizzazioni.

«Il punto di vista fondamentale e le linee-guida fondamentali del Comitato Centrale del Partito Comunista cinese riguardo alla questione religiosa nel periodo del Socialismo in Cina» [il ‘Documento 19’, emanato dal Comitato Centrale del Partito nel 1982, NdA] è un importante documento che definisce le linee-guida per il lavoro nell’ambito delle religioni.

Bisogna continuare ad applicarlo coscienziosamente.

Continuità e stabilità nelle linee-guida sulle religioni devono essere mantenute.

Nei giorni a venire l’impegno fondamentale per lavoro del Partito e del Governo sulle religioni è la diligente applicazione delle linee-guida del Partito sulle religioni, la salvaguardia del diritto dei cittadini alla libertà religiosa, sviluppare l’educazione dei fedeli e dei ministri di culto nel patriottismo e nel socialismo, aiutare le loro iniziative, sostenerli nel loro lavoro, consolidare e sviluppare il nostro Fronte Unito con i gruppi religiosi, regolare le questioni religiose secondo la legge, frenare e schiacciare le attività criminali illegali perpetrate nel nome della religione, fermare risolutamente l’infiltrazione di forze ostili al nostro interno, ed operare per la tutela della stabilità, la promozione dell’unità, l’unificazione alla Madrepatria e la crescita della prosperità in Cina.

Diamo ora alcuni consigli pratici su come affrontare alcuni problemi che possono in futuro presentarsi nel nostro lavoro in ambito religioso:

I. Applicare le linee-guida sulla libertà religiosa diligentemente ed a 360°.

Rispettare e proteggere la libertà religiosa – questa è la linea guida fondamentale a lungo termine del Partito e dello Stato riguardo alla questione religiosa.

La libertà religiosa è un diritto espressamente riconosciuto nella Costituzione ai cittadini.

I cittadini sono liberi di credere o non credere in una religione.

Nessun organo statale, organizzazione od individuo è autorizzato a costringere un cittadino a credere o a non credere in una religione.

I cittadini non devono essere discriminati per il fatto d’essere credenti o non credenti.

Le attività religiose devono essere svolte nel quadro delle linee-guida e della legge.

Lo Stato protegge le normali attività religiose.

I cittadini, esercitando il loro diritto alla libertà religiosa, devono allo stesso tempo rispettare i loro obblighi.

Nessuno è autorizzato ad usare la religione per opporsi alla leadership del Partito ed al sistema socialista, per danneggiare l’unificazione del Paese, la stabilità sociale o l’unità nazionale, per intromettersi illegalmente negli interessi della società e collettivi, o nei legittimi diritti di altri cittadini. Nessuno è autorizzato ad usare la religione per interferire con l’amministrazione pubblica, con la giustizia, con l’istruzione scolastica o quella pubblica sociale, per ostacolare la pratica dell’istruzione obbligatoria, per ripristinare l’abolito sistema dei privilegî feudali, l’oppressione e lo sfruttamento.

Credenti e non credenti, credenti in differenti religioni e sette, devono rispettarsi a vicenda. Nei luoghi in cui la maggioranza della popolazione fosse di non credenti, la massima attenzione dev’essere prestata affinché siano rispettati scrupolosamente i diritti dei credenti che siano in minoranza. Nei luoghi ove la maggioranza della popolazione fosse formata da credenti, dovranno essere scrupolosamente rispettati e protetti i diritti dei non credenti che siano in minoranza, così credenti e non credenti potranno essere uniti e lavorare insieme alla causa dell’edificazione della modernizzazione socialista.

Nell’attuare le linee-guida sulla libertà religiosa, è necessario sanzionare con fermezza le azioni che violassero il diritto dei cittadini alla libertà religiosa ed i legittimi diritti ed interessi dei gruppi religiosi.

Nei luoghi ove non vi fossero abbastanza luoghi di culto, devono comunque essere assicurati spazî per le attività religiose normali.

Il problema della proprietà immobiliare religiosa ha origini storiche, e dev’essere gestito con prudenza, in modo da mantenere l’unità con le masse di credenti e promuovere la stabilità sociale e nazionale.

II. Regolare le questioni religiose secondo la legge.

Regolare le questioni religiose secondo la legge significa che il Governo amministra e controlla il rafforzamento delle leggi, dei regolamenti e delle altre misure amministrative riguardanti la religione.

Il Governo protegge i legittimi diritti ed interessi delle entità religiose, monasteri, templi buddhisti e chiese secondo la legge; protegge i ministri di culto ed i laici credenti nello svolgimento delle loro normali attività religiose; previene e persegue gli elementi fuorilegge che usano la religione e le attività religiose per creare turbamenti, violare la legge e commettere crimini, persegue le forze ostili all’interno dei nostri confini che usano la religione allo scopo d’infiltrarsi.

L’obiettivo di regolare gli affari religiosi consiste nell’incanalare le attività religiose nel quadro delle leggi, regolamenti ed altre misure amministrative, e non nell’interferire nelle normali attività religiose o nelle questioni interne dei gruppi religiosi. Tutti i luoghi di culto devono essere registrati secondo la legge (specifiche procedure verranno prese con una legge apposita).

Questi siti registrati saranno protetti dalla legge, e saranno amministrati democraticamente dalle organizzazioni religiose patriottiche e dai ministri di culto sotto la guida ed il controllo amministrativo degli uffici governativi preposti agli affari religiosi.

L’apertura di nuovi luoghi di culto dev’essere approvata dagli organi di governo locali. L’attività di preghiera e quella missionaria fatta da predicatori autoproclamatisi e da altri missionari illegali dev’essere severamente punita.
Gli istituti di formazione biblica, i conventi ed i seminarî aperti illegalmente verranno chiusi.

Le entità religiose cinesi e le attività religiose devono aderire al principio dell’indipendenza e tenere le rispettive chiese libere dal controllo di forze straniere. Lo scambio religioso internazionale dev’essere organizzato attivamente e correttamente sulla base dell’eguaglianza e dell’amicizia.

I tentativi da parte di forze ostili all’interno dei nostri confini di controllare le religioni in Cina devono trovare insuperabile resistenza.

Nessuna organizzazione religiosa o singolo individuo dall’estero è autorizzato ad interferire con le questioni religiose cinesi, stabilire uffici in Cina, costruire monasteri, templi buddhisti o chiese, od organizzare lavoro missionario.

La pubblicazioni religiose, gli audio e videotapes ed ogni altro materiale di propaganda religiosa proveniente dall’estero dev’essere severamente controllato verificando sia conforme alle regole. Quel materiale che incitasse il popolo contro i Quattro principî fondamentali o contro il Governo, o avesse altri contenuti reazionari, dev’essere confiscato secondo la legge.

Nessuno è autorizzato ad accettare sussidi finanziarî religiosi o fondi per attività missionaria provenienti dall’estero il cui scopo sia l’infiltrazione. Le organizzazioni religiose cinesi, i monasteri, i templi taoisti e le chiese devono preventivamente ottenere il placet da parte dei competenti uffici governativi a livello provinciale o dell’Ufficio statale per gli affari religiosi prima di poter accettare donazioni significative da organizzazioni religiose o singole persone estere.

Analoga approvazione preventiva è richiesta alle organizzazioni religiose cinesi, monasteri, templi taoisti o chiese se questi volessero invitare organizzazioni religiose o personalità straniere a visitare la Cina, o se volessero accettare inviti provenienti dall’estero.

Attività di particolare importanza che coinvolgessero stranieri devono essere riferite al Consiglio di Stato per essere approvate.

Organizzazioni non religiose devono riferire all’Ufficio per gli affari religiosi se invitano o ricevono organizzazioni straniere d’ispirazione religiose o personaggi religiosi particolarmente influenti che venissero a visitare la Cina.

Se s’impegnano in scambi e cooperazione con stranieri che coinvolgessero organizzazioni religiose al di fuori del Paese, o loro istituzioni od individui affiliati, l’accordo di cooperazione firmato dai dipartimenti commerciali, scientifici e tecnologici, culturali, educativi, sanitari, sportivi o turistici non deve contemplare attività missionaria, né l’installazione di istituzioni religiose, o la costruzione di monasteri, templi taoisti o chiese, né nessun altro argomento religioso.

La legislazione relativa agli affari religiosi dev’essere approfondita. L’Ufficio per gli affari religiosi del Consiglio di Stato deve, con zelo e serietà, preparare le norme amministrative sugli affari religiosi.

Le province, le regioni autonome e le città direttamente soggette al Governo centrale devono provvedere ad emanare norme amministrative locali conformi alla normativa nazionale, tenendo conto delle particolari situazioni locali.

Il potere politico a livello di base deve rafforzare la propria leadership nel lavoro in ambito religioso, coscienziosamente applicare le direttive del Partito e del Governo riguardo le religioni, aiutare i ministri di culto ed i laici credenti a gestire con successo i loro luoghi di culto ed impegnarsi in attività religiose conformemente alla legge.

III. Far svolgere appieno alle organizzazioni religiose patriottiche il loro ruolo.

Le organizzazioni religiose patriottiche servono come ponte fra il Partito ed il Governo insieme con personalità religiose. Far loro svolgere appieno il loro ruolo è un’importante garanzia organizzativa per l’applicazione con successo delle linee-guida del Partito riguardo alle religioni ed alla normalizzazione delle attività religiose. In alcuni luoghi, le organizzazioni religiose patriottiche non hanno ricevuto sufficiente incoraggiamento nello svolgere il proprio ruolo, e questa mancanza delle autorità locali dev’essere corretta.

Queste autorità devono sostenere ed aiutare al massimo le organizzazioni religiose patriottiche nella loro costruzione ed espressione indipendente in accordo con le loro specifiche caratteristiche e regole, e permettere loro di sviluppare al massimo le loro iniziative.

Esse devono essere incoraggiate e sostenute nello svolgere le proprie attività, servizi, e assistenza pubblica, venendo aiutate con successo a diventare autonome.

Aiuto dev’essere loro dato fornendo spazio per gli uffici e le spese operative, e eliminando le difficoltà dei ministri di culto in certe aree, in modo da provveder loro le condizioni affinché possano proseguire nel loro lavoro.

Tutte le organizzazioni religiose patriottiche devono accettare la leadership del Partito e del Governo, seguendo la legge, portando avanti la tradizione di autoeducazione e costantemente formando il proprio staff religioso in patriottismo, socialismo, nelle linee-guida delle norme e leggi vigenti, e plasmando le loro coscienze nella difesa degli interessi dello Stato e della Nazione, sostenendo il principio dell’indipendenza e guidando essi stessi le proprie attività religiosa.

La stragrande maggioranza delle personalità religiose cinese è patriottica e rispettosa della legge. Essa coopera da lungo tempo con il Partito e col Governo e costituisce un’importante forza di sostegno della stabilità sociale e nazionale, entrando in sintonia con i fedeli e sviluppando con successo i proprî affari religiosi.

Gli organi direttivi del Partito e del Governo ad ogni livello devono sempre ascoltare le opinioni ed i suggerimenti provenienti dalle organizzazioni e dalle personalità religiose, e consultarle costantemente sulle importanti materie concernenti le religioni. Essi devono sostenere ed assistere le organizzazioni religiose patriottiche nello sviluppare con successo i seminari teologici per formare in modo pianificato e organizzato un clero che ami la Madrepatria, accetti la leadership del Partito, sia risoluto nel procedere nella via socialista, sostenendo l’unificazione della Madrepatria e l’unità nazionale, con adeguata formazione negli studî teologici e capaci di entrare in sintonia con le masse di fedeli.
Al momento, la formazione dev’essere incentrata e sviluppata in particolare su quelli che abbiano ruoli di comando nei monasteri, nei templi taoisti, nelle chiese e negli altri luoghi operativi.

IV. Sradicare risolutamente chi usa la religione per compiere attività criminali.

Allo stesso tempo in cui proteggiamo il diritto dei cittadini alla libertà religiosa e le loro normali attività religiose, dobbiamo fermamente sradicare, secondo la legge, quegli elementi controrivoluzionarî e gli altri criminali che usano la religione per compiere attività distruttive. I dipartimenti di pubblica sicurezza a tutti i livelli devono prendere misure drastiche e sradicare risolutamente quelli che usano la religione per creare agitazione, mettere in pericolo e minare l’unificazione del Paese e l’unità nazionale.

Chi viola il codice penale dev’essere punito secondo la legge.

Questi capi colpevoli che collaborano con forze ostili estere per mettere in pericolo la sicurezza della Cina devono essere severamente puniti. Le organizzazioni religiose illegali devono essere fermamente sradicate. Le personalità religiose che si coinvolgessero in attività illegali devono essere censurate, educate, e chiamate a rivedere il proprio comportamento per un certo periodo nel caso in cui i loro comportamenti non fossero particolarmente gravi.
Comportamenti illegali ripetuti o di particolare gravità devono essere sradicati secondo la legge.

Nella nostra opera, noi dobbiamo rigorosamente distinguere fra differenti tipi di contraddizioni e gestirle correttamente, avere una corretta comprensione delle linee-guida, coordinarci con le forze patriottiche dei gruppi religiosi, dividere e distruggere le forze ostili, prevalere su quelli che siano sotto l’influenza di queste ultime, ed isolare i pochi colpevoli principali.

I dipartimenti preposti al rafforzamento legislativo devono prevedere disposizioni normative secondo la legge che puniscano severamente chi usa la religione per compiere attività criminali. Le Forze di pubblica sicurezza, i dipartimenti della Pubblica Accusa ed i Tribunali devono coordinare i proprî sforzi per sradicare secondo la legge le attività criminali.

V. Rafforzare gli organi al lavoro sulle religioni e favorire la creazione di personale specializzato che lavori sulle religioni

In ordine allo sviluppo futuro del nostro lavoro sulle religioni, è necessario rafforzare gli organi di governo che lavorano sulle religioni. I Governi delle province (regioni autonome e municipalità direttamente soggette al Governo centrale) ed i livelli amministrativi inferiori che devono affrontare un lavoro impegnativo sulle religioni devono stabilire organi specifici che si occupino delle religioni.
Le altre entità amministrative territoriali devono potenziare i proprî organi che fossero già istituiti ed all’opera per il lavoro sulle religioni. Le entità amministrative territoriali senza organi di questo tipo devono crearli nei dipartimenti più importanti, composti da persone specializzate e permanentemente assegnate al lavoro sulle religioni.

Queste città creando questi gruppi per la trattazione degli affari religiosi devono assegnar loro un capo preciso, responsabile del lavoro, permanentemente impegnato nel lavoro sulle religioni.

Speciale importanza dev’essere data alla formazione dei quadri che vogliano trattare gli affari religiosi, e la loro competenza dev’essere costantemente aggiornata.

Quelli che si occupano di affari religiosi devono pienamente rendersi conto del significato e della responsabilità del proprio lavoro, facendo uno studio serio e molto approfondito sulla filosofia marxista, le teorie religiose, i principî e le linee-guida del Partito, devono essere a conoscenza delle leggi in materia e formati nel lavoro sulle religiosi, in buoni e cordiali rapporti con le personalità religiose ed i fedeli, in modo da avere quadri che trattino gli affari religiosi con buone qualità politiche, uno stile di lavoro apprezzabile ed un’approfondita conoscenza in materie religiose.

I Comitati di Partito e di Governo a tutti i livelli devono mostrare sollecitudine per i quadri che trattano affari religiosi, sia politicamente sia nel loro lavoro.

VI. Rafforzare la leadership di Partito nel lavoro sulle religioni

La leadership di Partito nell’opera sulle religioni è primariamente una leadership politica. Il Partito è a capo dell’orientamento politico e dei principî e delle linee-guida essenziali.

I Comitati di partito e governativi a tutti i livelli devono inserire l’attività religiosa nella loro agenda, studiare ed analizzare la situazione del lavoro sulle religioni ad intervalli regolari, seriamente verificando l’attuazione delle linee-guida relativamente alle religioni, prontamente risolvere ogni problema, mobilitare l’intero Partito, il governo a tutti i livelli e le forze sociali, gli diano grande importanza e mostrino sollecitudine per un lavoro di successo sulle religioni, in modo da rendere la religione adatta alla società socialista.

I compagni responsabili del Partito e del Governo a tutti i livelli ed il dipartimento del Fronte Unito dei comitati di partito devono operare con successo con i rappresentanti religiosi, incrementare i proprî contatti con queste figure, spiegare loro i principî e le linee-guida del Partito, ed informarli sulle materie più rilevanti, ascoltare le loro opinioni con mente aperta e spirito costruttivo, ed aiutarli a risolvere i problemi nel loro lavoro.

I comitati di partito e di Governo a tutti i livelli devono rafforzare la loro opera politica ed ideologica, istruire i dipartimenti della propaganda per educare le grandi masse nel patriottismo, nel socialismo e nell’unità nazionale, educare le masse, in particolare i più giovani, nel materialismo dialettico e nel materialismo storico12 ed allevare i più giovani a diventare una generazione di popolo nuovo con elevati ideali e standard morali, e che siano ben educati e disciplinati.
Devono dare istruzioni ed assistenza i sindacati, la Lega dei Giovani Comunisti e le federazioni femminili, e fare attività salutari e utili, mostrare sollecitudine per, e dare assistenza a, lavoratori, giovani e donne per risolvere le difficoltà nel loro lavoro, inculcare loro un corretto punto di vista sulla nascita, la vecchiaia, la malattia e la morte, come sulla buona e la cattiva sorte, i disastri e la buona fortuna, cosicché essi possano acquisire una prospettiva scientifica ed un corretto punto di vista sulla vita.
La pubblicazione del lavoro riguardante la religione non deve contraddire le linee-guida del Partito e del Governo sulla religione, senza urtare i sentimenti religiosi dei credenti né distorcendo la storia per usare la religione allo scopo di minare l’unificazione del Paese e l’unità nazionale.

A nessun membro del Partito comunista è permesso credere in qualunque religione, né partecipare a nessuna attività religiosa. I membri del Partito che prendono parte ad attività religiose devono essere rieducati pazientemente ed amichevolmente, ma senza nessuna eccezione, in modo da acquisire un giusto punto di vista e tracciare una linea di demarcazione fra ateismo e teismo, e rafforzare la propria fede nel Comunismo.

Quelli che rifiutassero o non rispondessero positivamente alla rieducazione debbono essere persuasi a lasciare il Partito. Quelli che prendono parte ad incitamenti al fanatismo religioso e offrono sostegno alla costruzione indiscriminata di monasteri, templi taoisti o chiese debbono essere severamente censurati e rieducati. Quelli che rifiutassero di pentirsi debbono essere espulsi dal Partito. In quelle aree minoritarie dove virtualmente tutti sono credenti, i membri del Partito Comunista lavorando a livello della base possono prendere parte ad alcune attività religiose tradizionali di massa, con una sfumatura in accordo con le principali linee-guida date dal Comitato Centrale del Partito.

Dopo il ricevimento di questa circolare, i comitati di Partito e governativi da un capo all’altro del Paese debbono coscienziosamente riassumere le loro esperienze nella trattazione delle materie religiose negli ultimi anni, delineare le necessarie lezioni sulla base d’una panoramica generale dell’applicazione delle linee-guida del Partito sulle religioni, tratteggiare le specifiche misure alla luce delle realtà locali e coscienziosamente condurli a termine. I Comitati di Partito e governativi delle province, delle regioni autonome e delle municipalità direttamente soggette al Governo centrale debbono inviare rapporti scritti sulla loro valutazione generale al Comitato centrale del Partito ed al Consiglio di Stato.

II) Misure per il controllo e l’amministrazione delle finanze dei luoghi di culto, del I marzo 201013.

Capitolo 1, norme generali

1. Per regolamentare gli affari finanziari dei luoghi di culto, migliorare l’amministrazione ed il controllo delle loro finanze e proteggere i legittimi diritti dei luoghi di culto e dei fedeli, conformemente alla Legge di contabilità della Repubblica Popolare cinese, alle Disposizioni sugli affari religiosi, sui regolamenti di contabilità per le Organizzazioni non profit non governative, ed altre specifiche disposizioni, vengono emanate le seguenti misure.

2. Sono luoghi di culto nel senso delle presenti norme, secondo le ‘Disposizioni sugli affari religiosi” ed altre disposizioni, i templi ed i chiostri buddhisti registrati secondo le leggi, i templi ed i chiostri taoisti, le moschee, le chiese, come pure altri luoghi di culto analoghi.

3. I luoghi di culto devono assolutamente aver cura che il loro patrimonio venga impiegato in modo sicuro ed efficiente per le attività richieste dai loro scopi, come pure per iniziative socialmente comunitarie ed utili.

4. La Direzione dei luoghi di culto deve conformemente alle “Disposizioni per questioni religiose” ed alle altre disposizioni correlate creare un regolamento per la gestione finanziaria e trasmetterlo per la registrazione alle Autorità competenti per la sua registrazione e verifica.

5. I luoghi di culto devono istituire una segreteria amministrativo-finanziaria che, sotto la guida della Direzione, amministri le finanze del sito. La segreteria amministrativo-finanziaria è composta di regola dal/la responsabile della Direzione e da persone competenti per la contabilità e la gestione di cassa.

6. Il patrimonio legale ed il denaro ricavato dai luoghi di culto sono protetti dalla legge. Nessuna organizzazione e nessun individuo potrà illegalmente impossessarsi, saccheggiare, rubare in parte, distruggere il patrimonio legale, né prenderlo illegalmente in custodia, requisirlo, confiscarlo, bloccarlo o spartirlo.

7. Gli Uffici competenti per la registrazione e la verifica esercitano secondo la legge la vigilanza ed il controllo sulla gestione finanziaria dei luoghi di culto.

Capitolo 2: regolamento della contabilità

8. I luoghi di culto devono assolutamente rispettare la Legge della Repubblica popolare cinese sulla contabilità ed i regolamenti di contabilità per le Organizzazioni non profit non governative, e, secondo la legge, avere un registro contabile e far sì ch’esso sia aggiornato e corretto.

Il/la responsabile della Direzione d’un luogo di culto è responsabile di fronte alla legge della correttezza e della completezza del lavoro di contabilità e delle pezze d’appoggio.

Nessuna organizzazione e nessuna persona singola può in nessun modo incoraggiare, indurre o ordinare al personale contabile d’un luogo di culto d’alterare o distruggere o falsificare i libri contabili.

9. I luoghi di culto devono istruire pratiche per le questioni dell’amministrazione, e conservarle in modo sicuro. I requisiti per la conservazione degli atti e della documentazione, come per la loro distruzione, devono essere conformi alle ‘Misure per la gestione degli atti contabili’.

10. I luoghi di culto devono contare su personale contabile loro proprio, che è personalmente responsabile per la contabilità, oppure, nel rispetto della Legge della Repubblica popolare cinese di contabilità e delle Misure per la gestione della contabilità da parte di delegati, affidarsi ad un’agenzia esterna cui delegare la gestione della contabilità.
I luoghi di culto che non possano contare su queste due possibilità possono affidarsi al personale contabile della loro confessione religiosa di appartenenza, oppure possono, sotto la direzione dei competenti uffici per la loro registrazione e controllo, istituire un ufficio contabilità comune, cui affidare la loro contabilità.
Le persone cui venisse affidato l’incarico della contabilità devono avere un diploma che li qualifichi come operatori contabili.

11. La contabilità, la gestione della cassa e la direzione degli uffici finanziari devono essere affidate a persone differenti, non possono essere affidati contemporaneamente più incarichi alla stessa persona.
Bisogna evitare d’affidare inoltre questi tre uffici a persone legate fra di loro da vincoli matrimoniali, parentela in linea diretta sempre, parentela in linea acquisita entro tre generazioni, e altre forme analoghe di stretti legami.

Capitolo 3. Amministrazione del luogo

12. I luoghi di culto devono stabilire annualmente il proprio bilancio e comunicarlo ai competenti uffici per la registrazione ed il controllo. Devono anche renderlo noto in modo appropriato ai fedeli del luogo.

13. Il bilancio annuale consiste in un calcolo preventivo delle entrate e delle uscite. Nel bilancio entrate ed uscite devono essere indicate in generale, non in dettaglio, e le uscite non possono superare le entrate.

Capitolo 4. Gestione delle entrate

14. Le entrate d’un luogo di culto sono fondamentalmente: 1. conformemente alle norme vigenti, donazioni da parte di organizzazioni e singole persone connazionali od estere, 2. proventi da funzioni religiose e dalla vendita di biglietti d’ingresso nei luoghi di culto, 3. proventi dalla vendita d’articoli per il culto religioso, la pratica religiosa o pubblicazioni religiose, 4. proventi da attività di pubblica utilità e di benessere sociale, come pure da altri servizi sociali, 5. aiuti finanziarî del Governo, 6. altri proventi legali.

15. Tutte le entrate d’un luogo di culto devono assolutamente venir registrate nei registri contabili secondo la Legge di contabilità della Repubblica popolare cinese e venir inseriti nell’amministrazione del luogo di culto.

16. I luoghi di culto devono assolutamente, accettando donazioni da organizzazioni e singole persone connazionali od estere, rispettare le disposizioni statali ed inviare al donante una ricevuta prestampata dai competenti uffici finanziari, oppure una ricevuta numerata specifica del singolo luoghi di culto e timbrata col suo timbro. Le donazioni ricevute devono categoricamente essere registrate nel bilancio. Se si trattasse di donazioni in natura, esse devono essere registrate a bilancio secondo il loro valore equivalente, secondo le disposizioni per il bilancio delle organizzazioni non governative non statali.

17. Nessun ministro di culto e nessuna persona anche se di specchiata onestà può appropriarsi dei beni d’un luogo di culto.

18. I fondi vincolati, con cui il Governo sostiene finanziariamente un luogo di culto, devono venir utilizzati per lo scopo cui sono vincolati, e non possono essere stornati nemmeno in parte per altri scopi.

19. I luoghi di culto devono aprire un conto bancario per persone giuridiche. Il denaro d’un luogo di culto non può in nessun caso essere versato sul conto corrente per persone fisiche.

Capitolo 5. Gestione delle uscite.

20. Le entrate d’un luogo di culto devono venir utilizzate per lo scopo specifico del luogo, comprese attività di benessere sociale. Le uscite d’un luogo di culto fondamentalmente consistono in: 1. uscite per questioni religiose, 2. spese per manutenzione degli edifici, 3. spese per il mantenimento dei ministri di culto e per la retribuzione degli altri collaboratori, 4. spese di tutti i giorni, 5. spese per attività di benessere sociale ed altri servizi sociali.

21. Le uscite d’un luogo di culto hanno bisogno dell’approvazione mediante controfirma del direttore amministrativo.

Esse devono venir trasmesse al direttore amministrativo per essere valutate ed autorizzate.
Le spese di grossa entità hanno bisogno del parere concorde degli organi amministrativi del luogo di culto. Se fosse necessario, dev’essere coinvolta anche la maggioranza dei fedeli.

22. Se un luogo di culto desse un prestito in denaro, esso avrà bisogno della valutazione e dell’approvazione comunitaria da parte della Direzione. Il debitore deve assolutamente rilasciare una ricevuta giuridicamente valida.

Se il prestito fosse di notevole entità, il debitore dovrà farsi garantire da una fidejussione o da un’assicurazione.

23. Se un luogo di culto chiedesse un prestito in denaro, è necessaria la valutazione e l’approvazione unanime da parte della Direzione, nella quale deve venir valutato se il luogo di culto sia in condizione di estinguere il debito, affinché sia assicurata la restituzione puntualmente.

Capitolo 6: amministrazione del patrimonio

24. I luoghi di culto devono istituire un severo sistema di controlli interni per assicurare la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio.

25. Del patrimonio di un luogo di culto possono far parte denaro disponibile, titoli obbligazionarî ed azionarî, valori patrimoniali immateriali ed investimenti a lungo termine.

26. Il patrimonio disponibile d’un luogo di culto è il patrimonio che prevedibilmente nel corso dell’anno sia liquidabile o possa venir usato. Vi rientrano il denaro contante, crediti bancarî, crediti, libretti postali, beni di breve durata, scorte di merci e crediti non prescritti.

I luoghi di culto devono assolutamente rafforzare l’amministrazione del patrimonio disponibile, istituendo un buon sistema contabile ed un sistema interno di controlli per il denaro contante, i crediti bancarî, i crediti, le scorte di merci e gli altri elementi del patrimonio disponibile.

27. I beni di breve durata d’un luogo di culto sono il patrimonio costituito da beni generali con un valore minimo di 500 yuan e da beni speciali con un valore minimo di 800 yuan, che siano in uso da più di un anno e che con il loro uso abbiano conservato sostanzialmente la propria forma originaria. Fra questi rientrano in primis gli edifici, gli oggetti d’uso comune e quelli particolari, i mezzi di trasporto, gli oggetti culturali, i libri e gli altri beni di breve durata.

I luoghi di culto devono registrare i loro beni di breve durata in un inventario, in cui elencarli con una dettagliata descrizione. Essi devono controllare regolarmente ed a sorpresa l’inventario dei beni di breve durata ed ogni anno rifare un nuovo inventario. Per eccedenze ed ammanchi dei beni di breve durata devono immediatamente essere individuate le ragioni, che vanno esposte in un rapporto scritto, ed essi devono dopo consultazione generale ed approvazione da parte della Direzione del luogo approvare un rendiconto finale.

La locazione, la cessione o lo scarto di beni di breve durata d’un luogo di culto dev’essere discussa collettivamente ed approvata dalla Direzione.

28. Beni immateriali di un luogo di culto sono quei beni privi di forma materiale, ma su cui il luogo di culto abbia diritti certi, come diritti di brevetto, tecnologie non brevettate, diritti di marchi registrati, diritti d’autore e diritti d’usufrutto.

Se un luogo di culto cedesse ad un altro beni immateriali, questo deve venir discusso ed approvato dalla Direzione. Le entrate così derivanti devono venir registrate come entrate del luogo di culto.

29. I luoghi di culto devono regolarmente, e comunque almeno alla fine di ogni anno, stilare un inventario del loro beni. Al riguardo i conti devono concordare ed essere rispondenti all’inventario.

30. I luoghi di culto devono far registrare i diritti d’usufrutto di cui sono titolari ed i diritti di proprietà degli edifici che hanno in loro possesso. Gli edifici o le costruzioni architettoniche, come pure le abitazioni per i ministri di culto, non possono essere ceduti a terzi o venir gravati da ipoteche o servire come investimento.

31. I beni culturali in possesso o in uso d’un luogo di culto devono venir protetti secondo le norme vigenti, e non possono venir danneggiati o distrutti.

Capitolo 7. Controllo

32. I luoghi di culto devono ad intervalli regolari, e comunque entro tre mesi dalla fine dell’anno, presentare un rapporto finanziario ai competenti uffici. Questo rapporto finanziario raccoglie bilancio, contabilità dei flussi finanziarî, ammontare delle offerte e loro utilizzo, come pure ogni altra indicazione prevista dalla legge sulla contabilità delle organizzazioni non governative non a scopo di lucro.

Gli uffici competenti per il loro controllo devono esaminare il rapporto finanziario presentato e, se trovassero qualche irregolarità, invitare immediatamente il luogo di culto a fornire chiarimenti.

33. I luoghi di culto devono periodicamente rendere pubbliche le loro entrate finanziarie e le uscite, come pure l’ammontare delle offerte ed il loro utilizzo, e sottostare al controllo dei fedeli. Gli uffici direttivi dei luoghi di culto devono tener conto delle opinioni e dei suggerimenti dei fedeli.

34. Il personale contabile è autorizzato, sulla base della Legge cinese per la contabilità ed altre disposizioni correlate, a svolgere una funzione di controllo e vigilanza sulle finanze. Nel caso di atti contrarî alla legge, che tocchino le finanze, è tenuto a sollevare obiezioni e ad informare per iscritto i competenti uffici statali per la vigilanza ed il controllo.

35. Se si dimettesse o venisse licenziato il Capo del Consiglio direttivo d’un luogo di culto o il responsabile degli uffici finanziarî, i competenti uffici statali per la vigilanza ed il controllo devono disporre che venga effettuata una verifica della contabilità. Se il luogo di culto cambiasse il proprio personale contabile, il Consiglio direttivo del luogo deve discutere collettivamente la cosa e decidere, e controllare la regolarità delle procedure di passaggio delle consegne.

36. Se un luogo di culto venisse soppresso o chiuso, deve venir fatta una liquidazione. Nella liquidazione d’un luogo di culto, sotto il controllo e la vigilanza dei competenti uffici statali, deve rientrare il patrimonio, i crediti, i debiti, etc., un elenco dei beni e un totale dei crediti e dei debiti, dev’essere fatta una stima del patrimonio e la sistemazione di crediti e debiti ed ogni altra questione in sospeso deve venir regolata. Il patrimonio rimanente dopo la liquidazione deve venir devoluto ad altre iniziative con il medesimo scopo del luogo di culto chiuso.

37. Per quanti riguardi i libri contabili di quei luoghi di culto che non siano ricompresi dalla presente normativa, si applica la normativa sulla contabilità per le organizzazioni non statali non a fine di lucro.

Capitolo 8. Responsabilità giuridiche

38. Se un luogo di culto violasse le disposizioni delle presenti norme, contro di esso verranno prese misure sanzionatorie conformemente all’art. 41 delle Norme del 2004 sulle attività religiose. Se la violazione fosse grave, le persone del luogo di culto che ne fossero direttamente responsabili devono venir licenziate. Se la violazione fosse particolarmente grave, al luogo di culto verrà anche revocata la registrazione.

39. Violazioni della Legge cinese sulla Contabilità e di altre leggi e norme correlate verranno punite, secondo la legge, con sanzioni amministrative. Se però si trattasse di violazioni di rilevanza anche penale, i responsabili dovranno essere puniti secondo la legge.

Capitolo 9. Disposizioni finali

40. Queste misure entrano in vigore il I marzo 2010.

III) “Disposizioni statali sulla registrazione di Vescovi cattolici”14

L’Amministrazione statale per gli affari religiosi ha emanato, il 5 giugno 2012, delle “Misure sulla registrazione dei Vescovi della Chiesa cattolica cinese” (ad experimentum): queste nuove misure definiscono l’Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi (ASAR) come ufficio statale competente per la registrazione dei Vescovi cattolici (art. 3).

La proposta per la registrazione va presentata da parte dell’Associazione Patriottica della Chiesa cattolica cinese (APCCC) e della Conferenza Episcopale cinese (che non è riconosciuta da Roma, e che nei proprî statuti proclama l’indipendenza della Chiesa cattolica cinese ufficiale da direttive straniere) (art. 4).

Nel dossier rientrano un formulario compilato dal candidato stesso, un parere dell’Associazione patriottica e della Commissione provinciale per gli affari ecclesiastici, un rapporto delle stesse organizzazioni sull’elezione democratica del Vescovo, la lettera d’approvazione della Conferenza episcopale, come pure un rapporto del consacrante principale (artt. 5 e 6).

Prima dell’emanazione di queste misure, i Vescovi già consacrati ed anche quelli che, con l’approvazione della Conferenza episcopale, fossero già in carica in diocesi, devono assolutamente in ogni caso sottoporsi a queste nuove procedure (art. 7). I Vescovi che non siano stati approvati dalla Conferenza episcopale e non siano perciò registrati presso l’Amministrazione per gli Affari Religiosi non possono compiere nessun atto episcopale, e non sono nemmeno rappresentanti legali della diocesi (art. 12).

Se un Vescovo approvato e registrato compisse gravi mancanze verso le leggi statali o le normative speciali sull’attività delle confessioni religiose, l’Associazione cattolica patriottica e la Conferenza episcopale lo deporranno dall’ufficio di Vescovo (art. 12).

L’Amministrazione per gli affari religiosi darà notizia dei Vescovi registrati, come pure di quelli deposti, sul proprio sito web (art. 15).

Come si vede, il punto di vista giuridico-canonico, secondo il quale una consacrazione episcopale ha comunque bisogno d’un placet della Santa Sede, è completamente ignorato15.

Tuttavia non va taciuta un’importante novità: queste nuove misure non contengono nessuna clausola contro le interferenze e le intromissioni di singole persone od organizzazioni straniere, come diceva invece l’art. 2 della precedente versione, del 2007, delle norme per la registrazione dei Vescovi.

“Disposizioni statali sulla registrazione di Vescovi cattolici”
Queste disposizioni sulla registrazione dei Vescovi sono del 5 giugno 2012, riportate sul sito ufficiale dell’Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi.

Circolare n. 25/2012 dell’Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi.

Agli Uffici per gli Affari Religiosi, alle commissioni per gli affari etnici e religiosi delle provincie, delle regioni autonome e delle città direttamente soggette al Governo centrale:
Per una comprensione approfondita delle “Norme sulle attività religiose” e per uniformare il lavoro della registrazione dei Vescovi cattolici cinesi, il nostro Ufficio, sulla base di opinioni che ne hanno sviscerato i varî aspetti da tutti i punti di vista, ha preparato le “Disposizioni statali sulla registrazione dei Vescovi della Chiesa cattolica cinese”, che oggi vi vengono inviate.

Organizzatene uno scrupoloso studio e la diligente comprensione mediante l’Associazione Cattolica Patriottica, le commissioni per le questioni ecclesiastiche e le diocesi della vostra provincia (regione autonoma, città direttamente soggetta al Governo centrale).

Istruite i Vescovi che già fossero stati consacrati prima dell’entrata in vigore di queste misure, o quelli che stanno per assumere il loro ufficio, ed aiutateli nell’iter previsto e disposto in queste nuove misure.

Misure per la registrazione dei Vescovi della Chiesa cattolica cinese
1. Per tutelare i legittimi diritti dei Vescovi cattolici, e per uniformare la procedura di registrazione dei Vescovi stessi, vengono emanate queste “misure” in conformità con le “Disposizioni sulle attività religiose”.

2. Per Vescovi si intendono, in queste misure, i Vescovi approvati e consacrati dalla Conferenza Episcopale cinese e consacrati, distinti in Vescovi diocesani, Vescovi coadiutori e Vescovi ausiliari.

3. L’Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi è l’ufficio statale competente per la registrazione dei Vescovi.

4. La registrazione di un Vescovo viene chiesta dall’Associazione Cattolica Patriottica cinese e dalla Conferenza episcopale cinese all’Amministrazione Statale per gli Affari religiosi.

5. Per l’iter di registrazione d’un Vescovo, questi deve compilare una “richiesta di registrazione d’un Vescovo della Chiesa cattolica cinese”. L’Associazione cattolica patriottica e la Commissione cattolica per le questioni ecclesiastiche della Provincia (o della regione autonoma, o della città direttamente soggetta al Governo centrale) in cui si trovasse la sede episcopale in questione esprimono un parere su questa richiesta, la sottoscrivono e, dopo aver ricevuto il placet dell’Ufficio per gli affari religiosi del Governo della Provincia (o della regione autonoma, o della città direttamente soggetta al Governo centrale), la inoltrano all’Associazione nazionale cattolica patriottica e alla Conferenza episcopale cinese.

L’Associazione nazionale cattolica patriottica e la Conferenza episcopale cinese esaminano la richiesta, esprimono un parere su di essa e, se è positivo, la inoltrano all’Amministrazione Statale per gli affari religiosi, chiedendone la registrazione.

6. L’Associazione nazionale cattolica patriottica e la Conferenza episcopale cinese, nel chiedere all’Amministrazione Statale per gli Affari religiosi la registrazione d’un Vescovo, devono allegare i seguenti documenti:
- la richiesta di registrazione d’un Vescovo della Chiesa cattolica cinese,
- una copia del certificato di residenza e una copia dei documenti d’identità del Vescovo,
- il curriculum studiorum del Vescovo con i diplomi conseguiti,
- una certificazione dell’Associazione patriottica e della Commissione cattolica per le questioni ecclesiastiche della Provincia (o regione autonoma, o città direttamente soggetta al Governo centrale) sulla regolarità dell’avvenuta elezione democratica del Vescovo,
- il placet scritto della Conferenza episcopale cinese,
- una certificazione del Vescovo consacrante principale sulla regolarità dell’avvenuta consacrazione.

7. La consacrazione d’un Vescovo ha bisogno dell’approvazione da parte della Conferenza episcopale cinese.

L’Associazione nazionale cattolica patriottica e la Conferenza episcopale cinese devono, entro 30 giorni dall’avvenuta consacrazione del Vescovo, inviare all’Amministrazione Statale per gli Affari religiosi comunicazione dell’avvio delle formalità per la registrazione del Vescovo.

I Vescovi che avessero già assunto la guida di diocesi con l’approvazione della Conferenza episcopale cinese devono procedere egualmente alle procedure di registrazione secondo le norme su esposte.

8. Dopo che una sede episcopale è diventata vacante per morte o pensionamento del Vescovo diocesano, viene comunicato all’Amministrazione statale per gli affari religiosi il nome del Vescovo inviato come successore dalla Conferenza episcopale cinese e dall’Associazione nazionale cattolica patriottica.

9. L’Amministrazione statale per gli affari religiosi deve rispondere per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di registrazione da parte dell’Associazione nazionale cattolica patriottica e della Conferenza episcopale cinese.

10. Dopo la conclusione del procedimento di registrazione, la Conferenza episcopale cinese rilascia al nuovo Vescovo un documento di riconoscimento per titolari d’uffici ecclesiastici e ne dà notizia all’Associazione cattolica patriottica ed alla Commissione per gli affari ecclesiastici della Provincia (o regione autonoma, o città direttamente soggetta al Governo centrale) nella quale si trovasse la diocesi interessata.

11. I Vescovi il cui pensionamento sia stato approvato dalla Conferenza episcopale cinese vengono segnalati dall’Associazione cattolica patriottica e dalla Conferenza episcopale cinese all’Amministrazione statale per gli affari religiosi, per l’avvio delle formalità di registrazione.

12. Chi non sia stato approvato dalla Conferenza episcopale cinese non può registrarsi presso l’Amministrazione statale per gli affari religiosi e non può compiere come Vescovo nessuna attività religiosa, né assumere la guida della diocesi interessata, né agire come rappresentante legale della Diocesi.

13. Se un Vescovo viene deposto dall’Associazione cattolica patriottica cinese e dalla Conferenza episcopale cinese, secondo le norme previste, o viene espulso, ciò viene immediatamente comunicato dall’Associazione cattolica patriottica e dalla Conferenza episcopale cinese all’Amministrazione statale per gli affari religiosi, per il compimento delle formalità di cancellazione dell’atto di registrazione.

14. Se un Vescovo agisse contro le leggi, le norme o le disposizioni, e se questa violazione fosse grave, l’Associazione cattolica patriottica e la Conferenza episcopale cinese ‒ in aggiunta ad eventuali responsabilità penali di fronte alla legge – lo depongono dall’ufficio di Vescovo, conformemente all’art. 45 delle “disposizioni sulle attività religiose”, e comunicano la notizia all’Amministrazione statale per gli affari religiosi per il compimento delle formalità di cancellazione.

15. Informazioni sulla registrazione e sulla cancellazione della registrazione di Vescovi vengono rese note dall’Amministrazione statale per gli affari religiosi sul proprio sito web.

16. Queste norme entrano in vigore dal giorno della loro pubblicazione.

IV) Norme della Conferenza episcopale cinese sull’elezione dei Vescovi16

Le ‘norme della Conferenza episcopale cattolica cinese sull’elezione e la consacrazione dei Vescovi’ sono state approvate il 12 dicembre 2012, ma sono state promulgate sul sito dell’Associazione cattolica patriottica cinese e della Conferenza episcopale cinese il 24 aprile 2013.

Si tratta d’una nuova versione profondamente modificata delle ‘disposizioni della Conferenza episcopale cinese per l’elezione e la consacrazione dei Vescovi’ del 1993.

Questa nuova versione contempla molte più fattispecie del vecchio documento, come ad ex. la preparazione dell’elezione e la composizione del corpo elettorale.

Inoltre si rafforza la posizione della Conferenza episcopale cinese (e al contempo anche l’Associazione nazionale patriottica, dato che le decisioni importanti vengono prese insieme da questi due organismi) mediante la partecipazione a tutte le fasi importanti del processo elettorale e della consacrazione, fino alla determinazione dei Vescovi da consacrare, cosa che rimane limitata allo spazio di manovra della singola diocesi.

Disposizioni della Conferenza episcopale cattolica cinese per l’elezione e la consacrazione dei Vescovi.

Decisa dalla II assemblea plenaria dell’VIII mandato della Conferenza episcopale cinese cattolica, del 12 dicembre 2012.

1. I Vescovi sono i successori degli Apostoli, i servi di Cristo ed i pastori posti dallo Spirito Santo nella Chiesa. Essi custodiscono il gregge in nome di Dio, sono maestri della fede, sacerdoti della Divina Liturgia e servitori nella guida. I Vescovi ricevono con la consacrazione episcopale i munera docendi, sanctificandi e regendi.

2. Al Vescovo diocesano spettano nella sua diocesi tutti i poteri e le facoltà che gli sono necessarî per lo svolgimento del suo ufficio pastorale.

Se la situazione pastorale, o l’amministrazione delle questioni ecclesiastiche della diocesi lo richiedono, la diocesi può ricevere un Vescovo coadiutore o un Vescovo ausiliare.

Con sede vacante, o col pensionamento del Vescovo, il Vescovo coadiutore diventa Vescovo diocesano.

3. Una diocesi in cui sia necessaria l’elezione e la consacrazione di un Vescovo (diocesano, o coadiutore, od ausiliario) deve inoltrare richiesta scritta alla Commissione per gli affari ecclesiastici della Provincia (regione autonoma, città direttamente soggetta al Governo centrale).

La Commissione dopo aver ricevuto il parere positivo dell’ufficio per le questioni religiose del governo popolare della Provincia (regione autonoma, città direttamente soggetta al Governo centrale) inoltra la domanda alla Conferenza episcopale cinese.

Dopo che la Conferenza episcopale cinese abbia espresso il proprio parere favorevole, la diocesi interessata, sotto la guida della Commissione per le questioni religiose della Provincia (regione autonoma, città direttamente soggetta al Governo centrale) convoca una Commissione diocesana per l’elezione del Vescovo (diocesano, ausiliare, coadiutore).

4. La Commissione diocesana per l’elezione del Vescovo (diocesano, ausiliare, coadiutore) ha i seguenti compiti: I) mette in atto il procedimento per l’elezione del Vescovo (diocesano, ausiliare, coadiutore), II) convoca i delegati per l’assemblea per l’elezione del Vescovo, III) individua, fra tutti i sacerdoti che rispondessero ai requisiti richiesti per i candidati all’Episcopato, da uno a tre candidati, IV) nomina il presidente e lo scrutatore dell’assemblea per l’elezione del Vescovo, V) valuta e decide ogni altro punto importante per la procedura di elezione del Vescovo.

5. I sacerdoti candidabili all’Episcopato devono rispondere ai seguenti requisiti: I) essere di provata fede, rispettare scrupolosamente le promesse fatte al momento dell’ordinazione sacerdotale, avere una buona condotta di vita, avere integrità morale e capacità, essere pii e timorati di Dio, come pure dedicarsi con zelo ad onorare Dio ed alla cura d’anime, II) accettare la direzione del Partito Comunista cinese e del sistema socialista, e rispettare la Costituzione e le leggi dello Stato, III) aderire al principio dell’indipendenza e dell’autogoverno della Chiesa, ed al principio dell’autonoma scelta e consacrazione dei Vescovi, essere idonei a guidare il clero ed i fedeli lungo il cammino dell’amore per la Patria e per la Chiesa, IV) prendersi cura dei bisogni spirituali del clero, avere buoni rapporti con le persone, godere d’alta considerazione, V) aver compiuto 35 anni ed essere sacerdoti da almeno 5, avere una formazione teologica di relativamente alto livello, avere comportamento dignitoso e godere di buona salute fisica.

6. Il Vescovo designato viene scelto mediante elezione da parte dell’assemblea elettorale.

I delegati dell’assemblea per l’elezione sono composti da tutto il clero, rappresentanti dei seminaristi, delle suore e dei fedeli della diocesi.

Il numero dei delegati dei seminaristi, delle suore e dei fedeli viene stabilito dalla Commissione diocesana per l’elezione, ma il numero di questi delegati non può comunque superare il numero dei sacerdoti diocesani.

Presidente dell’assemblea elettorale può essere il Vescovo uscente, il responsabile della Commissione per gli affari religiosi della Provincia (regione autonoma, città direttamente soggetta al Governo centrale), il Vescovo d’una diocesi confinante, o un Vescovo designato dalla Conferenza episcopale cinese dietro richiesta della diocesi.

7. La riunione dell’assemblea per l’elezione del Vescovo deve tenersi nella Cattedrale o in un altro luogo idoneo, e sotto la direzione del Presidente, dopo insistenti preghiere, i delegati procedono con voto segreto all’elezione del Vescovo.

8. Dopo la votazione si procede allo spoglio pubblico dei voti. Il candidato che abbia ricevuto più della metà dei voti è eletto Vescovo designato.

Se nessun candidato avesse ricevuto più della metà dei voti, la Commissione diocesana si riunisce nuovamente e decide o una seconda votazione, oppure un rinvio ad altro momento dell’elezione del Vescovo.

9. Dopo la conclusione dell’assemblea elettorale, la diocesi deve redigere un verbale sull’elezione, nel quale venga indicato lo svolgimento dei lavori ed il risultato, verbale che dev’essere protocollato e firmato dal Presidente dell’Assemblea.

10. La diocesi deve inviare il verbale sull’elezione, insieme ad un curriculum del Vescovo eletto, alla Commissione per gli affari religiosi della Provincia (regione autonoma, città direttamente soggetta al Governo centrale).

Dopo che la Commissione abbia esaminato il verbale, espresso parere favorevole e l’abbia sottoscritto, lo inoltra alla Conferenza episcopale cinese affinché sia esaminato ed approvato.

11. Dopo che il Vescovo eletto sia stato esaminato ed approvato dalla Conferenza episcopale cinese, la diocesi interessata, sotto la direzione della Commissione per gli affari religiosi della Provincia (regione autonoma, città direttamente soggetta al Governo centrale), deve organizzare entro 3 mesi la cerimonia di consacrazione episcopale.
Se il Vescovo eletto non venisse approvato, la diocesi interessata deve, sempre in conformità a queste norme, procedere ex novo all’elezione del Vescovo, che dovrà sempre essere approvato dalla Conferenza episcopale cinese.

12. La consacrazione del Vescovo deve venir celebrata secondo le “Norme liturgiche per la consacrazione episcopale” redatte dalla Conferenza episcopale cinese.

Il Vescovo consacrante principale ed i Vescovi concelebranti verranno indicati e coordinati dalla Conferenza episcopale cinese.

13. Durante la liturgia della consacrazione episcopale dev’essere letto il decreto d’approvazione della Conferenza episcopale cinese; il nuovo Vescovo deve giurare pubblicamente di essere fedele alla fede ed alla dottrina di Cristo, di essere fedele all’Una, Santa, Chiesa Cattolica ed Apostolica, di essere fedele alla Patria, di rispettare le leggi e di porsi al servizio degli uomini.

14. Dopo che il nuovo Vescovo sia stato consacrato, la diocesi interessata deve adempiere alle “Procedure di registrazione d’un Vescovo della Chiesa cattolica cinese”, conformemente alle “Disposizioni sulle attività religiose” ed alle “Norme sulla registrazione d’un Vescovo della Chiesa cattolica cinese”.

15. Queste disposizioni vengono emanate dalla Conferenza episcopale cinese.

16. Queste disposizioni entrano in vigore dal giorno della loro pubblicazione. Contemporaneamente decadono le disposizioni del 17 maggio 1993 sull’elezione e la consacrazione di Vescovi.

V) Documento Segreto del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, n. 18, del 15 maggio 201117
Il Governo Centrale ha approvato le “Indicazioni per resistere efficacemente all’uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari”, in accordo con il Dipartimento Centrale per il Fronte Unito del Comitato Centrale del Partito Comunista cinese, il Ministero per l’Educazione, il Ministero per gli Affari Esteri, il Ministero della Pubblica sicurezza, il Ministero per la Sicurezza dello Stato e l’Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi.

1. “Indicazioni per resistere efficacemente all’uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari”.

Per attuare e condurre a termine il principio statale di separazione fra educazione e religione, per intensificare e migliorare l’educazione ideologica e politica degli studenti universitari e “per resistere efficacemente all’uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari”, noi vogliamo fornire le seguenti indicazioni.

I. Resistere all’uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari è un importante ed imperativo compito strategico.

1. Fin dal XVI Congresso Nazionale del Partito Comunista cinese, il Comitato Centrale, guidato dal compagno Hu Jintao come Segretario Generale ha operato per consolidare il peso strategico del Partito ed assicurare la duratura stabilità politica, ed ha visto come importante obiettivo che la formazione politica ed ideologica degli studenti universitari resistesse all’uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari, cosa per la quale il Comitato Centrale del Partito ha preso una serie d’importanti provvedimenti.

Le più importanti agenzie, dipartimenti ed istituti d’educazione superiore in ogni regione hanno tutti coscienziosamente implementato e fatto proprie le istanze del Comitato Centrale, si sono uniformate alle decisioni del Partito sugli istituti di formazione superiore ed hanno aderito al principio di separazione fra educazione e religione.

Essi hanno l’incarico di rafforzare ed approfondire la formazione ideologica e politica degli studenti universitari, guidandoli attivamente a comprendere ed affrontare correttamente le opinioni religiose, vigilando strettamente sulla battaglia ideologica e culturale negli istituti d’educazione superiore e gestendo in conformità alla legge l’uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e fare evangelizzazione nei campus universitari. Ci sono stati risultati positivi ed è stato fatto dappertutto un buon lavoro. Al momento, gli ideali e le convinzioni degli studenti universitari sono ben saldi, e l’orientamento generale del panorama ideologico e politico è positivo, progressista e sano.

2. Con il rapido sviluppo sociale ed economico della Cina, e la costante crescita della complessiva potenza della Cina, gli Stati Uniti e gli Stati occidentali hanno incessantemente aumentato i loro sforzi per contenere la Cina. Forze straniere ostili hanno fatto leva con grande enfasi sulla religione per infiltrare la Cina per sabotare le sue politiche, complottando per occidentalizzarla e dividerla.

Queste forze straniere guardano agli istituti d’educazione superiore come ad obiettivi chiave per usare la religione, e in particolare il Cristianesimo, come strumento d’infiltrazione. Sotto il pretesto di donare fondi per la formazione, gli scambi accademici, per studiare ed insegnare in Cina, per attività extracurricolari, sport, aiuti studenteschi etc., essi ‘vendono’ le loro idee politiche ed i loro valori, intrappolando gli studenti facendoli diventare religiosi. Queste attività d’infiltrazione sono in aumento, i loro sistemi d’infiltrazione sono diversi, e l’intensità dell’infiltrazione è crescente. Oggi l’evangelizzazione dei campus cerca l’occasione, e alcuni studenti hanno idee confuse al riguardo, e taluni sono stati adescati in queste attività d’evangelizzazione, ed un pugno di essi coinvolto in attività religiose estremiste. Il reale danno e gli effetti a lungo termine di questi fenomeni non devono assolutamente essere sottovalutati, e devono essere prese misure drastiche per controbattere attivamente ed efficacemente, perfezionando l’importante meccanismo della cooperazione fra i dipartimenti [governativi], quelli locali e gli istituti di formazione superiore.

3. I Dipartimenti [governativi] e gli istituti di formazione superiore in ogni luogo devono sviluppare una visione strategica d’alto livello e comprendere pienamente l’importanza e l’urgenza di sviluppare un’efficace resistenza all’uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari. Gli istituti di formazione superiore sono un’importante base per allevare talenti, e gli anni degli studî superiori sono un periodo critico nello sviluppo della personalità dei giovani, della loro forma mentis e della loro scala di valori. L’obiettivo dell’uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari non consiste solo nell’espansione dell’influenza religiosa, ma soprattutto nel gareggiare con noi per la nostra gioventù, per le nostre nuove generazioni. Nel resistere efficacemente all’uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari è importante l’applicazione delle direttive del Partito sull’istruzione, è importante il grande piano dei cento anni per allevare qualificati costruttori del socialismo con caratteristiche cinesi e qualificati successori, ed è importante il destino del Paese ed il destino del popolo, ciò è importante ed ha conseguenze d’enorme portata.

4. Resistere efficacemente all’uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari richiede assoluta adesione al principio di separazione fra istruzione e religione. La Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, la Legge sull’Istruzione della Repubblica Popolare Cinese, le Norme sugli affari religiosi ed altre leggi, regolamenti e disposizioni stabiliscono chiaramente che la Cina osserva la separazione fra istruzione e religione e nessuno può usare la religione per dar vita ad attività che interferiscano con il sistema scolastico. Nessuna organizzazione o singola persona può svolgere attività religiose nelle scuole. Resistere efficacemente all’uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari è questione altamente politica ed implica numerose linee di condotta. Sulla base della necessità d’un alto livello di vigilanza nell’osservare il dovere di difendere l’unità territoriale, della necessità di afferrare le cause ed i sintomi della malattia mediante un controllo attento, della necessità d’un’interazione coordinata su molteplici piani, e della necessità di vedere effettivi risultati in conformità alle leggi ed alle altre norme, si utilizza in modo comprensivo ogni possibile mezzo legale, amministrativo e di politica educativa, si mettono in atto strumenti d’interazione dipartimentale, la cui efficacia sia sottoposta a coordinamento congiunto, si creano strutture di lavoro che integrino esclusivamente i tre aspetti usando l’istruzione come guida, bloccando i canali d’infiltrazione ed attuando, nel rispetto della legge, la rigorosa proibizione di parlare di religione ed incoraggiare alla conversione negli istituti di formazione superiore, proibendo rigorosamente la creazione di luoghi per attività religiose negli istituti di formazione superiore, e vietando categoricamente la nascita o l’insediamento di gruppi od organizzazioni religiose negli istituti di formazione superiore.

II. Educare e guidare gli studenti degli istituti di formazione superiore a comprendere ed affrontare correttamente le opinioni religiose.

5. I Dipartimenti educativi e gli Istituti di formazione superiore devono essere in primis responsabili. Applicarsi ad usare il sistema della teoria del socialismo con caratteristiche cinesi per formare le menti degli studenti, proponendo sempre nuove iniziative per il suo studio ed insegnamento e pubblicizzando e diffondendo i valori socialisti, la più energica propaganda per un’educazione in materia religiosa secondo le visione marxista, le direttive del Partito sull’attività formativa e le principali leggi e regolamento dello Stato, affinché tutto ciò porti gli studenti ad avere saldi ideali e convinzioni, ad avere una consapevole comprensione della natura dell’esistenza della religione e sul suo carattere di masse e sulle particolari complessità delle opinioni religiose. Chiarire bene che le attività religiose devono essere svolte nel quadro della Costituzione e delle leggi, ed aiutare gli studenti a sviluppare la loro capacità di resistere alle infiltrazione. A proposito degli studenti e dei docenti credenti, la loro fede religiosa deve essere rispettata; allo stesso tempo, essere energici e coscienziosi nella formazione politico-ideologica e nel lavoro per guidarli all’unità, ed educarli ad uniformarsi alle principali leggi, normative e direttive in materia religiosa in ogni loro iniziativa. Procedendo nella formazione politico-ideologica, nella direzione dell’insegnamento e nella direzione amministrativa, difendete il vostro campo di battaglia e controllate accuratamente il vostro team, insegnando rigorosamente e controllando assiduamente, in modo da non offrire nessuna opportunità all’uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari.

6. Calarsi pienamente nel ruolo guida della formazione della classe.

Controllare l’istruzione d’una classe è il principale mezzo per educare ed orientare gli studenti. Rigorosa formazione nel materialismo dialettico e nel materialismo storico in classi sulle teorie ideologiche e politiche. In punti specifici, insegnare le origini ed i cambiamenti delle religioni, l’orientamento e le direttive del Partito e le principali leggi e regolamenti. Fare formazione nell’ateismo marxista costituisce il principale mezzo di resistenza e prevenzione contro l’evangelizzazione dei campus universitari, arricchisce il contenuto delle lezioni sulle teorie ideologiche e politiche, e rinforza la propaganda e la formazione in varî modi. Approfondire lo sviluppo delle risorse per la formazione politico-ideologica in varî corsi ed integrare la visione marxista sulla religione, le direttive e gli orientamenti del Partito e le principali leggi e regolamenti nel sistema formativo per le arti liberali, per lo spirito scientifico e negli studî degli studenti nelle varie loro specializzazioni.

7. Attivamente espandere sentieri e canali per formazione e direzione.

Rafforzare energicamente la costruzione d’una cultura del campus universitario, far sorgere iniziative che siano progressiste, fruttuose e sane, e continuamente ampliare i campi per la cultura preminente e lo spirito scientifico. Rafforzare la costruzione d’una cultura di internet nel campus, e proporre formazione politico-ideologica basata su internet, creando una sinergia fra i corsi online e quelli tradizionali. Espandere progressivamente la formazione sulla salute mentale ed il consiglio psicologico, e aumentare praticamente la qualità della salute mentale degli studenti. Una formazione integrata per resistere all’infiltrazione e prevenire l’evangelizzazione dei campus insegnando agli studenti ad evitare i rischi e prevenire l’attività missionaria che vuol frodare gli studenti parlando in tempo delle opportunità offerte dal nuovo orientamento studentesco, le vacanze estive ed invernali, e le attività di volontariato e di internship.

Gli istituti d’educazione superiore delle aree di minoranze etniche devono intensificare la formazione in conformità con l’attuale situazione di società multietnica e multireligiosa. Formazione e norme devono essere accuratamente preparate e meticolosamente organizzate in modo tale da convincere la gente con delle buone ragioni, motivarlo con buoni sentimenti, prevenire ipersemplificazioni e proteggere la gente da religioni depressive.

8. Varare una formazione interamente e meticolosamente politico-ideologica.

Educatori politicamente ed ideologicamente formati negli istituti d’istruzione superiore, soprattutto consulenti politici e consulenti dei corsi, devono avere colloqui a cuore aperto con gli studenti, e capire e padroneggiare tempestivamente la condizione ideologica dei nuovi studenti, rispondere alle domande difficile e dissipare ogni dubbio, guidare le loro emozioni, facendo un lavoro proficuo in una quotidiana formazione ideologico-politica e gestendo i servizi offerti, e intensificando l’efficienza, l’appropriatezza e gli aspetti emozionali della formazione e della direzione. Perseverare in soluzioni congiunte a problemi ideologici e problemi pratici. Avvalersi incessantemente della funzione di consulenza e degli altri servizi, e facendo un ottimo lavoro trovando aiuti finanziari agli studenti provenienti da famiglie in difficoltà economiche. Nel corso delle feste religiose, organizzate mirate occasioni di divertimento, studio e sport per gli studenti.

III. Effettivo blocco dell’uso della religione per infiltrate istituti di formazione superiore e dell’evangelizzazione dei campus 9. Possono entrare in Cina solo organizzazioni e persone religiose strettamente controllate. Sulla base di informazioni provenienti da importanti agenzie sulla tendenza ad infiltrarsi di alcune organizzazioni religiose d’oltremare, i dipartimenti del Ministero per gli Affari Esteri devono direttamente rivolgersi ad ambasciate e consolati per ottenere chiare informazioni sulle organizzazioni religiose più importanti e sul loro personale, in modo da poter perfettamente controllare i loro visti d’ingresso ed essere molto rigorosi nella concessione di visti e documenti di viaggio.

Gli organi della Pubblica Sicurezza e della Sicurezza dello Stato devono con prontezze scoprire e segnalare ogni infiltrazione negli istituti di formazione superiore da parte di organizzazioni religiose e del loro personale. Una rigorosa ispezione doganale, un controllo degli ingressi e delle uscite dal Paese, ed una ferma volontà di scoraggiare dall’ingresso in Cina stranieri che volessero usare la religione per minare la sicurezza pubblica e la sicurezza dello Stato. Quando un gruppo di lavoro vuole invitare stranieri in Cina deve operare in sintonia con i Dipartimenti interessati per selezionare con cura il background di quelli che debbano essere invitati in Cina.

10. Rafforzare la direzione delle attività in Cina di organizzazioni e personale religioso straniero. I Dipartimenti incaricati degli affari religiosi devono rafforzare la propria vigilanza delle attività religiose di stranieri in Cina e a tempo debito introdurre controlli amministrativi sulle attività religiose di gruppi stranieri in Cina. Se Uffici della Sicurezza Pubblica scoprono stranieri in Cina che stanno evangelizzando e sono impegnati in attività d’infiltrazione, i suddetti Uffici ed i competenti Uffici per gli Affari religiosi prenderanno provvedimenti in conformità alla legge. I Dipartimenti preposti agli affari civili, a quelli commerciali ed industriali dovranno registrare le informazioni conformemente alle legge, e strettamente controllare quelle organizzazioni straniere di natura religiosa qualificate come organizzazioni non governative, i loro uffici ed attività in Cina, e quelle che fossero impegnate in attività illegali dovranno essere punite secondo le legge. Il Ministero dell’Educazione preparerà uno speciale archivio informativo in cui prontamente confluiranno, e poi verranno fatte circolare, le informazioni sulle organizzazioni religiose che stanno si stanno infiltrando in istituti di formazione superiore e le loro attività, cosicché i Dipartimenti preposti, le autorità distrettuali e gli altri Istituti di formazione superiore siano messi in guardia.

11. Purificare lo sviluppo sociale dei fattori religiosi.

I Dipartimenti preposti dovranno gestire le questioni religiose in conformità con la legge, facendo molta attenzione nel distinguere fra le attività legali e quelle illegali, proteggendo quelle legali e mettendo immediatamente fine a quelle illegali, resistendo alle infiltrazioni e combattendo i crimini, favorendo inoltre il sorgere d’una buona atmosfera per la crescita sana degli studenti. I Dipartimenti preposti al Fronte Unito ed agli Affari religiosi devono mantenersi in stretto contatto con i gruppi religiosi patriottici, aiutandoli e guidandoli nel resistere sempre alle infiltrazioni ed a prevenire le attività d’evangelizzazione dei campus. I Dipartimenti incaricati degli Affari religiosi devono implementare il sistema della registrazione per le organizzazioni religiose e per i luoghi di attività religiose, e per le attività religiose su larga scala, e controllare strettamente le pubblicazioni religiose interne ai gruppi. I Dipartimenti preposti devono studiare approfonditamente le relative leggi e norme per le informazioni religiose online e per le attività religiose online, chiudere i siti che violassero le norme e cancellare le informazioni online che siano dannose e facciano evangelizzazione online. I Dipartimenti incaricati degli affari culturali, dell’informazione, della stampa e del turismo devono investigare e scoprire i prodotti culturali usati per l’infiltrazione religiosa. Investigare e sequestrare le pubblicazioni religiose, i prodotti audio e video e gli oggetti religiosi inviati per posta da oltremare e distribuiti negli Istituti di formazione superiore in Cina. Investigare e colpire le attività editoriali illegali di persone ed organizzazioni che voglio infiltrarsi, e prevenire l’uso del turismo come pretesto per organizzare la partecipazione ad attività religiose di studenti di Istituti di formazione superiore. Le organizzazioni di Partito del vicinato (nelle città) e nella zona (nei paesi e nelle zone rurali) devono seriamente implementare le direttive del Partito in materia di religione e disporne la rigorosa applicazione alle attività religiose conformemente alla legge, stabilire un gruppo di lavoro per stabilire contatti con i fedeli e porsi al loro servizio, aiutarli sul piano pratico e risolvere le loro attuali difficoltà di sostentamento, unirsi con loro e guidarli per creare insieme uno sviluppo sociale favorevole al sereno sviluppo degli studenti. I nuovi mezzi di comunicazione devono orientare correttamente la pubblica opinione e rafforzare la propaganda positiva sulle questioni legate a fattori religiosi, e prevenire sensazionalismo e sentimenti negativi.

12. Rafforzare il corpo direttivo degli Istituti di istruzione superiore.

Gli istituti di formazione superiore devono stabilire con chiarezza chi sia responsabile di cosa, perfezionare i processi decisionali, affinando le misure di supervisione e precisando le misure da prendere, ed installando un sistema acustico-sonoro per dirigere il campo di battaglia politico-ideologico. Meticolosi controlli e procedure d’approvazione preliminare per letture pubbliche, seminari, conferenze e pubblicazioni devono essere messe in atto per prevenire l’uso delle risorse scolastiche per propagandare la religione e modi di pensare sbagliati. La direzione delle istituzioni di ricerca ed insegnamento che siano impegnate nello studio di materia religiose dev’essere rafforzata, aver permeato le materie di studio di ateismo marxista, ed aderire al marxismo come guida nell’intraprendere studî in materie religiose. Quando si assume qualcuno, è necessario un controllo meticoloso delle relazioni politiche, d’affari, morali ed etiche della persona in questione, in modo da prevenire che usi l’attività di docente per fare propaganda religiosa. Va anche strettamente controllato l’iter per l’approvazione di attività dei gruppi studenteschi, in modo da prevenire attività d’evangelizzazione nei campus come forme di aiuti finanziari o sponsorizzazioni. La direzione del campus deve controllare la rete internet, in modo da prevenire forme di evangelizzazione attraverso la rete del campus. Deve agire mantenendo un equilibrio fra uno spirito aperturista nella formazione e la resistenza alle infiltrazioni. Sotto la guida dei Dipartimenti incaricati degli Affari esteri e degli Affari civili, mettere in atto scrupolosi controlli sul background delle fondazioni e delle organizzazioni non governative con cui cooperare, respingendo fermamente quelle che pongano condizioni religiose o che siano impegnate in attività d’evangelizzazione. Verificare rigorosamente le fonti degli aiuti per progetti di ricerca stranieri e gli obiettivi di ricerca, e non aderire a quelli in cui siano coinvolte forze ostili o che siano collegate alla religione o ad altri soggetti delicati. Quando si prende materiale didattico originale straniero e si usano risorse formative straniere online, usare la massima attenzione e risolutamente respingere l’uso della religione per promuovere decadenza ideologica e culturale.

IV. Occuparsi conformemente alla legge dei problemi dell’uso straniero della religione per infiltrare Istituti di formazione superiore ed evangelizzare i campus universitarî.

13. Regolare secondo la legge i luoghi per attività religiose illegalmente sorti, ed i siti d’attività svolte negli istituti od in loro prossimità. Per questi luoghi per attività religiose e i siti d’attività illegalmente sorti nelle vicinanze d’istituti di formazione superiore, i Dipartimenti competenti per gli affari religiosi con la collaborazione della Polizia provvederanno a sopprimerli in conformità alla legge.

Per quei siti d’attività religiosa sorti all’interno dei campus, i Dipartimenti competenti per l’istruzione in collaborazione con gli Uffici per gli affari religiosi provvederanno a sopprimerli in conformità alla legge.

Per chi svolgesse attività criminali o illegali nei siti per attività religiose illegalmente sorti, o in nome dell’evangelizzazione, la Polizia investigherà e prenderà tutti i provvedimenti del caso in conformità alla legge.

14. Trattare secondo le legge le attività illegali d’evangelizzazione o le attività legate a fattori religiosi che si svolgessero all’interno o subito all’esterno dei campus.

Per varî tipi d’organizzazioni e di singole persone che svolgano attività d’evangelizzazione nei campus, i Dipartimenti competenti per gli affari religiosi, la Sicurezza pubblica, gli Affari civili, l’Industria ed il Commercio, ed altri Dipartimenti interessati, interverranno sempre per eliminarli in conformità con la legge. Per quelli che usassero varî pretesti per provare ad intrappolare gli studenti nel prender parte a attività esterne al campus legate a fattori religiosi, ciò deve essere fermato in conformità alla legge, e convincendo gli studenti mediante una corretta formazione.

Per varî tipi di organizzazioni religiose che si fossero installate nel campus, gli Istituti per educazione superiore e i Dipartimenti per l’educazione, in collaborazione con i Dipartimenti per gli affari religiosi, provvederanno ad abolire queste organizzazioni in conformità alla legge, e quelli che fossero coinvolte in attività illegali e criminali verranno perseguiti secondo la legge dalla Polizia.

Per quelli che svolgessero nei campus proselitismo religioso od altre attività religiose, gli Istituti per la formazione superiore dovranno immediatamente fermarli in conformità alla legge, e per gli studenti ed i dipendenti della scuola che partecipassero a queste attività religiose, l’Istituto deve rimproverarli e rieducarli e sanzionarli in conformità con le attuali circostanze generali.

15. Trattare secondo la legge azioni che traggano vantaggio dall’opportunità di attività educative e formative che impegnino al proselitismo.

Per quei membri delle Facoltà che traggono vantaggio dall’opportunità di attività educative e formative che portino al proselitismo, gli Istituti dovranno disciplinarle in conformità alle attuali circostanze.

Per quelle che impegnino in attività religiose illegali, queste devono essere represse in conformità con le leggi e norme statali e con le norme interne dell’Istituto.

Per quei docenti che sono attivi nel proselitismo e che rifiutano di cambiare atteggiamento nonostante ripetute ammonizioni, essi devono risolutamente essere rimossi dai loro incarichi d’insegnamento e, per i casi più gravi, licenziati.

Per quelli sospettati d’essere impegnati in attività illegali o criminali, i Dipartimenti competenti devono perseguirli in conformità con la legge. Per i docenti e gli studenti stranieri, gli Istituti d’ formazione superiore devono informarli delle leggi principali e degli orientamenti religiosi cinesi. Se fossero scoperti a fare proselitismo, devono essere immediatamente dissuasi e fatti smettere, e quelli che ostinatamente continuassero a fare proselitismo devono essere licenziati o espulsi dal Paese.

V. Rafforzare concretamente la leadership organizzativa per resistere con forza all’uso straniero della religione per infiltrare istituti di formazione superiore e prevenire il proselitismo nei campus.

16. Stabilire un coordinamento specializzato per resistere all’infiltrazione straniera di istituti d’educazione superiore e prevenire il proselitismo nei campus.

Questo coordinamento specializzato dev’essere composto dal Dipartimento per il Fronte unito del Comitato centrale del Partito comunista cinese e dal Ministero per l’Educazione, con la partecipazione dei Ministeri degli Affari esteri, della Sicurezza pubblica, della Sicurezza di Stato, e dell’Amministrazione statale per gli affari religiosi, e da altri dipartimenti eventualmente interessati.

Stabilirà il proprio Ufficio centrale presso il Ministero per l’Educazione. Sotto la guida del Gruppo direttivo del Comitato Centrale per la propaganda ed il rafforzamento ideologico, e della conferenza congiunta per il lavoro religioso, questo coordinamento specializzato avrà il compito di investigare, studiare, formulare orientamenti, organizzare e coordinare, implementare forme di direzione, supervisionare ed ispezionare, creando una potente sinergia.

I Dipartimenti competenti per l’istruzione, gli Affari esteri, la Sicurezza pubblica, la Sicurezza dello Stato, gli Affari religiosi ed altri competenti dovranno formulare regolamenti operativi e metodi per metterli in pratica, nell’ambito delle rispettive funzioni.

Il Comitato centrale del Partito ed altri Dipartimenti interessati dovranno attivamente aiutarli e collaborare con loro, nell’ambito delle rispettive funzioni, ed assumere responsabilità decisionali in maniera pratica.

17. I Comitati del Partito ed i Governi delle varie località dovranno rafforzare la loro leadership per resistere all’uso straniero d’infiltrare Istituti d’educazione superiore e prevenire il proselitismo nei campus. Nel rispetto del principio per cui “Chi è al comando è l’unico responsabile del governo nella sua giurisdizione”, la resistenza all’infiltrazione e la prevenzione al proselitismo nei campus devono essere inserite nell’agenda delle cose importanti, e gli orientamenti e le disposizioni che devono essere adattate alle circostanze locali devono essere formulate in modo che i concetti più importanti possano essere prontamente studiati ed applicati.

I quadri del Partito guida e quelli governativi devono visitare gli Istituti spesso, per capire la situazione sul campo e rafforzare la leadership locale verso gli obiettivi fissati.

In varie province (regioni autonome, città direttamente dipendenti dal Governo centrale) e distretti dove c’è un’alta concentrazione d’istituti di formazione superiore e dove perciò l’attività religiosa sia concentrata, dev’essere istituito uno speciale coordinamento.

Questo coordinamento a tutti i livelli dovrà rafforzare autonomamente la propria struttura e stabilire metodi di contatto e coordinazione, consultazione d’informazioni, risposte rapide e supervisioni e controllo, in modo da prendere le varie misure necessarie.

18. I Comitati del Partito presso gli istituti di formazione superiore dovranno unire la propria leadership a quella delle rispettive scuole per resistere all’infiltrazione e prevenire il proselitismo nei campus. Il leader locale del Partito e del governo è il primo responsabile, presso il quale tutti gli altri leader di settore fanno capo. Gli altri membri dei gruppi dirigenti dovranno assumersi analoghe responsabilità commisurate al proprio livello. Inserire e perfezionare negli Istituti di formazione superiore il comitato di Partito che sarà responsabile di ogni azione. In questo modo, i comitati di Partito ed i capi dei governi locali avranno una gestione congiunta mentre i Dipartimenti incaricati degli affari studenteschi e del Fronte Unito prenderanno la guida, ed i dipartimenti varî dovranno svolgere al meglio le rispettive funzioni, assumendosi le correlate responsabilità. Il Partito e le Organizzazioni giovanili ed i Gruppi di formazione ideologica e politica stabiliranno sistemi di coordinazione che porteranno i loro ruoli ad integrarsi pienamente. Stabilire un sistema per investigare i singoli casi e riferire le informazioni, perfezionare il meccanismo per gli allarmi preventivi e per le emergenze in atto in modo da poter risolvere prontamente ed efficacemente ogni problema tendenzioso.

19. Il Partito e le Organizzazioni giovanili devono giocare negli Istituti di formazione superiore un ruolo importante nel resistere all’uso della religione per infiltrare gli Istituti di formazione superiore e prevenire il proselitismo nei campus. Il corretto punto di integrazione ed equilibrio dev’essere identificato fra il promuovere attività ed aggiungere funzionalità, resistendo nel contempo all’infiltrazione ed prevenendo il proselitismo nei campus. Portando alla massima potenza la forza d’urto delle profonde radici delle Organizzazioni del Partito e il ruolo esemplare d’avanguardia dei membri del Partito, e sviluppando al massimo la superiorità delle Organizzazioni giovanili nell’organizzare, consigliare, aiutare gli studenti. Le Organizzazioni di Partito a livello di scuola e di dipartimento, e le sezioni di Partito studentesche devono rafforzarsi e fare un buon lavoro sviluppando i membri del Partito fra studenti comprensivi, giovani docenti e leaders accademici. Bisogna perseverare nella costruzione del Partito aiutando la costruzione della Lega giovanile, per unire la maggioranza degli studenti intorno al Partito. Rafforzare la gestione formativa dei membri del Partito e dell’Organizzazione giovanile, e sottolineare e ribadire la regola secondo cui i membri del Partito e delle Organizzazioni giovanili non devono assolutamente essere religiosi.

20. Rafforzare la creazione di gruppi di lavoro. Attenzione massima sulla formazione negli Istituti di formazione superiore delle seguenti categorie: quadri dirigenti, livello base del Partito, quadri governativi, docenti di teorie politiche ed ideologiche, docenti di filosofia e scienze sociali, consiglieri, capi dei docenti, quadri delle Organizzazioni giovanili e guardie della sicurezza. Aumentare i varî tipi di classi di studio e di ricerca con il punto di vista marxista sulla religione, le linee-guida del Partito e le principali leggi e norme in materia, in modo da sviluppare le loro abilità analitiche e pratiche con riguardo alle questioni religiose. Organizzare esperti e studenti da istituti d’istruzione superiore e persone nel campo della ricerca avanzata sulle principali teorie e più importanti orientamenti, in modo da continuare a mantenere elevato il livello scientifico nella resistenza all’usi straniero della religione per infiltrare istituti di formazione superiore e prevenire il proselitismo nei campus.

21. Rinforzare valutazione e controllo.

Recibido el 12 de octubre de 2015. Aceptado el 28 de octubre de 2015.

* Professore a contratto di Diritto canonico, Diritto ecclesiastico e Storia del diritto canonico. Università di Camerino.

NOTAS

1 www.sara.gov.cn/xxgk/ndgzyd/203405.htm.

2 S. Testa Bappenheim, La ‘questione religiosa’ per il Partito Comunista Cinese dopo la ‘Rivoluzione culturale’, in B. Pighin (a cura di), Chiesa e Stato in Cina, Venezia, 2010, pp. 175 ss.

3 Id., L'attuale situazione della libertà religiosa in Cina, in Coscienza e libertà, XXXIX (2005), pp. 119 ss.; Id., La nuova normativa della Repubblica popolare cinese sulla libertà religiosa,in Qdpe, n. 2, 2006, pp. 391 ss.

4 V. Id., Ad fontes redeunt longo post tempore lymphae: la libertà religiosa in Cina dopo la lettera del 2007 di S.S. Benedetto XVI, in Atti del convegno “Libertà religiosa e reciprocità”, 26-27 marzo 2009, Pontificia Università della Santa Croce, Milano, 2009, pp. 375 ss. V. J. I. Arrieta Ochoa de Chinchetru, La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori, in IE, XII (2000), pp. 343 ss.

5 C. Mao Tse-Tung, Problemi della guerra e della strategia, in Id., Opere scelte, II, Pechino, 1969, pagg. 250 ss.; Zhou Enlai, Fours Talks on the Question of Christianity, 5-20 maggio 1950, in Selected Important Essays Starting from the Liberation, I, Beijing, 1992, pp. 220-222; G. H. Dunne, Das große Exempel. Die Chinamission der Jesuiten,Stuttgart, 1965; H. Waldenfels, SJ, Das neue China nach Maos und das Christentum, in SdZ, 1977, pp. 253 ss. Cfr. P. Biscaretti di Ruffia, La Repubblica popolare cinese: un ‘modello’ nuovo di ordinamento statale socialista, Milano, 1977; M. Mazza, Lineamenti di diritto costituzionale cinese, Milano, 2006; Id., Diritto pubblico cinese: appunti e riflessioni per uno studio su storia politico-istituzionale della Cina popolare, ruolo del PCC ed elementi della struttura costituzionale della RPC, Bergamo, 2013.

6 Cfr. S. Guo, Chinese Politics and Government, London – New York, 2013, pp. 21 ss.; A. Hu, China in 2020: a New Type of Superpower, Washington, DC, 2011, passim; C. LI, China’s Communist Party-State: The Structure and Dynamics of Power, in AA.VV., Politics in China, an Introduction, Oxford, 2010, pp. 165 ss.; R. McGregor, Der rote Apparat. Chinas Kommunisten, Berlin, 2012, passim.

7 V., per l’impostazione teorica generale, C. Cardia, Società civile e società religiosa nel pensiero marxista, in DE, 1968, I, pp. 288 ss.

8 http://dangshi.people.com.cn/n/2012/1119/c234123-19618241.html.

9 V. P. Biscaretti di Ruffia, La Costituzione della Repubblica Popolare Cinese del 1982: principî generali e ordinamento dello Stato, in Mondo cinese, XLIII, 1983, pp. 3 ss.

10 http://www.gov.cn/jrzg/2012-06/11/content_2158166.htm. Cfr., per l’impostazione teorica generale, M. G. Belgiorno de Stefano, Il diritto universale alla libertà di coscienza, Roma, 2000.

11 http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66704/4495639.html.

12 Cfr. G. A. Wetter, SJ, Der dialektische Materialismus: seine Geschichte und sein System in der Sowjetunion, Wien, 1958; Id., Dialektischer und historischer Materialismus, Frankfurt a.Main, 1962; Id., Storia della teoria marxista, Roma, 1972.

13 http://www.sara.gov.cn/xxgk/zcfg/bmgz/539.htm.

14 http://sara.gov.cn/xxgk/zcfg/15179.htm.

15 Cfr., per l’impostazione teorica generale, J. I. Arrieta Ochoa de Chinchetru, Conferenze episcopali e vincolo di comunione, in IE, 1989, pp. 3 ss.; Id., Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano, 1997, pp. 371 ss. e 491 ss.

16 http://catholicchurchinchina.org/html1/report/1405/2405-1.htm.

17 http://www.hsstudyc.org.hk/big5/tripod_b5/b5_tripod_171_07.html.




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