Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas


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Depósito Legal: MA 2135-2014

Presidente del C.R.: Antonio Ortega Carrillo de Albornoz
Director: Manuel J. Peláez
Editor: Juan Carlos Martínez Coll


PER FINIRE L’OMAGGIO A MICHEL VILLEY, ANCHE ROMANISTA E CANONISTA: LA RIFLESSIONE DELLA DECRETALISTICA E L’ALIQUID ULTRA SORTEM

Alessandro BUCCI

Resumen: La presente investigación, con la que se cierra este conjunto de estudios en homenaje a Michel Villey, tiene que ver con la evolución histórica de la usura en el Derecho canónico medieval. Se recogen algunos ejemplos de usurarius y para-usurarius contractus. Se maneja doctrina canónica medieval significativa. El autor tambi�n se detiene en la coincidencia y el contraste entre la regulaci�n de la usura en el Derecho Can�nico y en el Derecho Civil. Reflexiona sobre algunos contratos cuasi-usurarios.

Palabras clave: Aliquid ultra sortem, Usura, Usura mentalis, Graciano, San Ramon de Penyafort, Antonio da Budrio, Mariano Socini, Sinibaldo de’ Fieschi, Foenus sortis, Michel Villey.

0. Premessa

La mole di lavoro dei decretalisti rispetto a quelle dei decretisti, risulta essere sicuramente molto maggiore perché dovuta al corpus di norme esteso che questi si trovano a dover interpretare e risente di una migliore impostazione sistematica.
Per ciò che concerne il nostro istituto giuridico occorre rilevare che sovente gli autori interrompono il loro discorso per addentrarsi in problematiche che con l’usura si allontanano e di molto. La definizione che dell’usura che aveva dato Graziano e che era stata accettata dai decretisti, non soddisfa in pieno lo spiccato senso critico dei decretalisti ai quali il quodcumque sorti accedit di Graziano appare alquanto vago e impreciso.
Occorre considerare comunque, che tutti gli autori si preoccupano di dare una definizione dell’usura che, molto spesso, differisce l’uno dall’altra: ciò è da ricondurre non tanto ad una esercitazione di scuola, bensì al fatto che una definizione data all’istituto dell’usura potrebbe ricomprendere o meno il crimen di alcune attività. In altre parole, si potrebbe configurare l’ipotesi di usura a seconda della definizione che viene man mano data. Così Goffredo da Trani, “in hac descriptione, addo intentione præcedente vel pacto”1, mette in rilievo il fatto che per esserci l’usura occorre aver pattuito o, almeno, aver sperato di ricevere qualcosa di più oltre al capitale.
Così Raimondo da Pennaforte che afferma “usura est lucrum, ex mutuo pacto debitum vel exactum, non enim puto usuram committi si gratis oblatum accipiatur”2, precisando che deve esistere il guadagno (lucro) e che quindi non c’è usura se non c’è quell’aliquid ultra sortem a titolo di interesse; il crimine di usura è connesso al contratto di mutuo; il lucro deve essere pattuito o riscosso per volere del creditore, perché un arricchimento conseguito a seguito di liberalità del debitore non sarebbe più lucro, ma donazione e quindi perfettamente lecito.
Così l’Ostiense3 ricorda: “quodcumque solutioni rei mutuatæ accedit ipsius rei usu gratia, pactione interposta, vel hac intentione habita ex post facto”, dove si precisa che per potersi avere il delictum usuræ, non è necessario un apposito patto annesso al mutuo, ma è sufficiente che si abbia l’atto della restituzione della sors, e la percezione di un di più, che non sia per ciò stesso un dono.

1. Usura mentalis

L’Ostiense sembra che voglia ricomprendere nella sua definizione anche l’usura mentalis, ovvero quella che si commette quando all’atto del mutuare il creditore spera che il debitore gli darà di sua spontanea volontà un di più anche se non si è posto alcun patto al mutuo. Non c’è dubbio che il problema dell’usura mentale viene risolta dai giuristi in modo molto complesso. Goffredo da Trani4 sostiene che il creditore commette usura perché spinto soprattutto dalla speranza di un guadagno. Se la speranza invece è soltanto motivo secondario del mutuo e il motivo principale è costituito dalla Charitas, allora non si avrà usura. Questi aggiunge che “maximi momenti pro purgatio delicti usuræ commissi sola spe non sufficit restituendi eius quod sic sorti accedit, sed sufficit poenitentia, sicut poenitentia sola, purgatur simonia tantum animo commissa”5.
Raimondo da Pennaforte non fa alcuna distinzione sui motivi che conducono il creditore al mutuo e afferma che “sola spe, sive intentio facit hominem usurarium, unde qui sub tali spe mutavit pecuniam, quidquid postea etiam gratis id est sine sua exactione oblatum ultra sortem acceperit usura est sive illud sit pecunia numerata, seu frumentum”6 fondando questa convinzione su alcuni passi del Vecchio e del Nuovo Testamento, in particolare Luca 6,35: “Verumtamen diligite inimicos vestros et bene facite et mutuum date nihil desperantes; et erit merces vestra multa, et eritis filii Altissimi, quia ipse benignus est super ingratos et malos”. Il Pennaforte non si pronuncia sulla restituzione dell’aliquid ultra sortem precipito in seguito all’usura mentale, ma le sue parole fanno ritenere che gli pensasse che la restituzione da parte del creditore fosse cosa doverosa.
Pietro da Ancarano7 riportando anche il pensiero di Giovanni d’Andrea, accoglie il parere del Pennaforte ricordando brevemente che chi ha mutuato con la speranza di ricevere “aliquid ultra illud quod dedit, usuram committit et per consequens ad restitutionem tenetur”, e – perché si abbia usura mentale – non è affatto necessario, come ritengono alcuni, che il debitore sia a conoscenza della “prava intentio” del mutuante. Non c’è dubbio che il sapere dell’intenzione riprovevole farebbe sorgere una specie di accordo tra creditore e debitore. Più vicino alle tesi di Goffredo da Trani appare senza dubbio alcuno lo Zabarella per il quale l’usura mentale non è da considerarsi usura “ut tamquam ablatum subiaceat restitutioni”8. Il Panormitano mette in evidenza, infine, cosa che non aveva fatto nessuno fino a quel momento, che si può parlare di usura mentale solo in rapporto al forum coscientiæ e che pertanto solamente in relazione alla coscienza che deve essere effettuata la restituzione9.

2. La proibizione

Tutti i decretalisti per dare maggiore concretezza alle loro esposizioni, dopo aver largamente considerato il contratto di mutuo, quale è riconosciuto da tutti come il solo che possa dare luogo all’usura10, stabiliscono l’etimologia della parola usura, che potrebbe derivare da usus rei oppure da usus æris, e notano come esistono due specie di usura: una spirituale che è lecita anzi, doverosa, che consiste nel fare del bene al prossimo e ricevere il centuplo da Dio per il bene fatto e che in definitiva altro non è che la Charitas, e cioè il donare senza preoccuparsi se effettivamente l’altro è in stato di bisogno o meno, ovvero senza chiedersi di come venga usata la donatio. L’altra è corporale, illecita ed iniqua, e che si suddivide in altre due specie: il foenus sortis e foenus foeneris. Non c’è dubbio alcuno che solo l’usura corporale può evidentemente costituire l’oggetto dello studio dei decretalisti.
Innocenzo IV (Sinibaldo de’ Fieschi) iniziando il suo commento al titolo del Liber Extra che riguarda l’usura, sente il bisogno di chiarire quali siano i motivi che hanno portato la Chiesa a proibire il prestito interesse e fu il primo canonista che affrontò il grave problema in modo compiuto. Tranne Paucapalea, i giuristi precedenti, infatti, si erano limitati ad annotare come l’usura fosse stata vietata dalle sacre scritture e dalla patristica, e questo era stato per loro motivo sufficiente e tale da giustificare le più gravi pene a carico degli usurai. Il Pontefice dopo aver ripetuto che l’usura è proibita nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, prosegue elencando le ragioni che costituiscono il fondamento sul quale è basata la condanna canonica del prestito ad interesse:

«Usura proibita est quia si licere team accipere, omnia mala inde sequerentur et maxime quia non intenderent homines culturæ possessionem, nisi quando aliud non possent et ita tanta esset caristia quod omnes pauperes fame perirent et divides tum propter securitatem pecuniæ potius in usuras, quam in minora et minus tuta lucra poenerent pecuniam. Item alia causa est, quia vix potest esse, quin aliquis usuras debens diu duret sine paupertate, quod nimis est periculosa. Item multa mala sequuntur, quia in dividendo pecuniam et in diligendo vix evitatur idolatria, ibi enim est cor avari nam est thesaurus tuus, ibi est cor tuus»11.

In vulgo dicto: la prima di queste ragioni è data dal fatto che se l’usura fosse permessa, gli uomini andrebbero incontro le peggiori calamità. Infatti, le genti tutte abbandonerebbero le coltivazioni dei campi e vi sarebbe una così grave carestia che tutti i poveri morirebbero di fame e ciò perché i possessori dei capitali non impiegherebbero questi ultimi nell’acquisto di beni strumentali che sono necessari per coltivare la terra; sarebbero solamente disposti a dare il denaro in prestito garantendo loro a quest’operazione profitti maggiori e più sicuri di quelli derivanti dall’esercizio delle attività agricole. Inoltre, se fosse lecito agli uomini prestare ad interesse, si verificherebbe un fenomeno molto pericoloso: quello, cioè, di un continuo e progressivo arricchimento delle classi più abbienti e di un altrettanto continuo e progressivo impoverimento delle classi economicamente meno elevate. Accanto a queste due ragioni di ordine economico e sociale, Innocenzo IV ne dà una terza di carattere prettamente fideistico e di biblica memoria: il fondato timore, cioè, che gli uomini tutti presi dall’ansia di aumentare con l’usura il loro interesse, dimentichino Dio e diventino isolati di adoratori dell’oro.
Ai fondamenti addotti dal Pontefice Innocenzo IV si aggiunge quello di Antonio da Budrio di non minore importanza.
Questi ricorda che la liceità dell’usura indurrebbe i cristiani a non seguire più il sublime dei precetti angelici, la charitas, l’amore verso il prossimo e il dovere di aiutarlo disinteressatamente12.
Un altro autore, il Panormitano (Niccolò dè Tedeschi), tra i principali motivi del divieto dell’usura ricorda l’antico il principio di Aristotele13, che il prestito ad interesse è contro il diritto naturale perché considera fruttifero un bene (quello costituito dal denaro o da un’altra cosa fungibile) che in realtà fruttifera non è. Il motivo enunciato dal Panormitano, vecchio ormai di quasi due millenni, ma sempre ritenuto valido, riceve ampio sviluppo da Mariano Socini, giurista, che enumera ben diciannove ragioni in base alle quali l’usura è contro il diritto naturale.
In effetti, queste ragioni si riducono solo a quattro poiché il Socini cade spesso in ripetizioni che possono essere così riassunte:

«1) Quod usura facit rem naturalem supervalere naturæ suæ, et artificialem arti sua, cioè il denaro contrapposto le altre cose fungibili, che sono cose naturali; 2) quod res mutuata quæ non generat fructum, facit lucrum; 3) quia venditur ususr rei mutuatæ, cuius usus est ipsa consumptio; 4) quia æquitas dicit quod pro æquali non exigatur inæquale»14.

E’ interessante notare a lato, che il giurista nell’ultima ragione, la diciannovesima, conclude in modo estemporaneo: “decimanona et ultima ratio fit universalis, plurima complectens, quondam usura est res frugienda, abhorrenda atque detestanda, tamquam molesta, nefraria”. Se noi consideriamo le giustificazioni portate lungo l’arco di circa due secoli a sostegno della proibizione dell’usura, possiamo notare come tutte queste giustificazioni sono riconducibili a tre distinti ordini: e cioè ragioni dettate dalla fede (timore dell’idolatria e timore che si vada contro il precetto della carità se); ragioni di età dal diritto naturale (in produttività del denaro); e infine ragioni dettate da considerazioni di ordine e pace sociale (timore di carestie e di turbamenti causati dalla eccessiva disparità di condizioni economiche tra le varie classi della popolazione).
È evidente che i due ultimi ordini di motivi si ispiravano a una economia prevalentemente fondata sulle risorse naturali e che, quindi, non potevano adattarsi all’economia monetaria degli inizi del secolo XII che si andarono sviluppando sempre di più nei secoli successivi. Alcuni dei canonisti, sensibili alla realtà della vita, pur continuando esporre questi motivi di condanna del prestito ad interesse, ammettono d’altro canto – come tra non molto vedremo – che il ricevere qualcosa oltre il capitale nei casi di danno emergente e di lucro cessante sia lecito.

3. Rapporti tra leggi civili e canonistica: quale coincidenza e quale contrasto
Il problema del rapporto tra leggi civili e canoniche, in materia di usura, ha molti punti di contatto con quello esaminato finora. Secondo Goffredo da Trani tra i due fori non potrebbe sussistere alcun contrasto perché tanto la Chiesa quanto la società civile hanno vietato il prestito interesse. Che vi fossero norme canoniche che proibivano l’usura non c’era nemmeno bisogno di dimostrarlo; difficile è, invece, riuscire a provare che anche nel diritto Giustinianeo l’usura fosse vietata. Il giurista per provare il suo assunto segue una via non proprio lineare: Giustiniano nell’Authenticum, testo legislativo posteriore al Digesto (nel quale l’usura è permessa), stabilisce di osservare le norme emanate nei Concili di Nicea, Costantinopoli, Efeso e Calcedonia15. Ma il capitolo 17 del concilio di Nicea, bandisce l’usura che viene in questo modo proibita anche da Giustiniano avendo disposto che i capitoli dei citati concili siano osservati allo stesso modo delle leggi. Né vale obiettare, prosegue il fine giurista, che il capitolo 17 del Concilio di Nicea s’indirizza solo ai chierici16, poiché «auctoritas tamen quæ e sacra scriptura inducitur, generalis est et locum habet tam in laicis quam in clericis»17.
Raimondo di Pennaforte, alla domanda se devono essere osservate le leggi civili che permettono l’usura, risponde: “dico breviter quod non immo sunt omnes abrogatæ, quod probo auctoritate ratione et civili iure”18. Non c’è dubbio che l’autorità di cui parla il Pennaforte sia da ricondurre al diritto divino e che il princeps non può “condere leges contra imperatorem cæli”. Questi inoltre sembra avere vedute più larghe del canonista di Trani, poiché conclude il suo ragionamento sull’argomento con parole dal tono conciliante: “illæ tamen leges, quæ permittunt usuras exigi ratione interesse, vel ratione moræ, bonæ sunt et approbandæ si sane intelligantur”19.
Tra i giuristi posteriori a questi citati, ce ne sono alcuni, come l’Ancarano20, che restano fermi nella convinzione che il prestito interesse sia, o che perlomeno dovrebbe essere, vietato nel diritto secolare; mentre ve ne sono altri come Antonio da Budrio e Mariano Socini che, più aderenti alle esigenze economiche dei secoli XIV e XV, sostengono che le leggi civili giustamente permettono la percezione di interessi in base al contratto di mutuo. Interessante è soprattutto la motivazione portata a sostegno della tesi di Antonio da Budrio, il quale afferma che, poiché gli uomini non sono così caritatevoli come sarebbe auspicabile che lo fossero, il princeps ha ritenuto bene di ammettere la percezione delle usuræ perché i poveri non morissero di fame21.
Come si vede lo stesso motivo d’ordine sociale è addotto, a distanza di un secolo e mezzo da quando Innocenzo IV lo aveva enunciato per spiegare il divieto dell’usura, a conforto di una tesi del tutto opposta a quella cui originariamente accedeva. Ma ciò che ancora più interessante è che anche Antonio da Budrio, nel paragrafo precedente a quello in cui tratta il problema del rapporto che intercorre tra il diritto civile e il diritto canonico, si occupa delle ragioni della proibizione dell’usura e non fa altro che ripetere quello già addotte da Innocenzo IV e tra le altre riporta proprio quella dei “pauperes qui fame perirent” che in Budrio risuona come “insurgeret puperem excidium”22.
Una così palese contraddizione si può spiegare se si considera che i canonisti da un lato, sono portati a seguire le correnti di pensiero tradizionali e ormai affermate; dall’altro si rendono conto in modo quasi inconsapevole che le teorie dei loro mæstri non possono adattarsi ai tempi mutati e che quindi devono essere cambiate. Su questa linea, Mariano Socini, respingendo il pensiero di quei canonisti che vorrebbero l’usura vietata al diritto civile, si attiene a considerazioni di carattere più strettamente giuridico di quelle esposte da Antonio da Budrio. Il Socini sostiene, infatti, che contro un solo testo di Giustiniano, il quale sembra vietare l’usura, esistono innumerevoli altre che senza dubbio prevedono il prestito ad interesse come lecito e che non c’è dubbio alcuno che “per illa verba generalia, dum mandavit quattuor concilia observari, voluerit usuras prohibere”23. Al lato occorre considerare che sia il Socini che gli altri decretalisti che si sono occupati del problema in questione, hanno sì trattato ampiamente il dibattuto problema della validità delle leggi civili in materia di usura, ma hanno spesso e volentieri completamente ignorato la vasta produzione giuridica operata dagli ordinamenti particolari.

4. I contratti para-usurari: alcuni esempi

Come hanno fatto i decretisti e come ha fatto Gregorio IX nel Liber Extra, anche i decretalisti prendono in esame un consistente numero di contratti per stabilire se sono stati conclusi in frode al divieto dell’usura o contro di essa. In questa sede cercheremo di considerare soltanto alcuni contratti, perché la maggior parte di questi ha già formato oggetto di indagine da parte dei decretisti e i decretalisti non prospettano a loro riguardo nuove soluzioni.

a) La rendita vitalizia.
Nel secolo XII e in quelli successivi, doveva essere molto diffuso il contratto della rendita vitalizia. Goffredo da Trani distingue due casi di vitalizio: a) una parte consegna all’altra, di solito una persona giuridica ecclesiastica, una somma di denaro e riceve in cambio una res in possesonem da tenere al fine di goderne i frutti per tutto il tempo della sua vita.
Alla morte della prima parte sia il denaro che la possessione resteranno definitivamente acquisiti alla seconda parte; b) una parte si obbliga affinché dopo la sua morte, una sua proprietà sia trasferita ad una chiesa in cambio dell’usufrutto della stessa e di un altro bene già di proprietà della chiesa.
Per quanto concerne il primo caso Goffredo dice che il contratto, ratione incertitudinis, potrebbe apparire lecito, ma in definitiva lo ritiene essenzialmente illecito perché la parte che cede il bene spera di vivere talmente tanto, da percepire più di quello che aveva dato; e basta questo per far avere usura mentale: «homines sperant vivere et sic taliter contrahentes credunt se amplius percepturus de possessionum proventibus quam sit pecunia quam dederant. Et sicut in principio dictum est, sola spe contrahitur vitium usurarum»24.
Nel secondo caso prospettato, invece, il giurista di Trani lo ritiene “iustus. Est enim contractum precarium”25.
Dello stesso avviso ad omnia è Raimondo da Pennaforte26 ma anche il Panormitano, che considera la rendita vitalizia nel suo aspetto tipico: “numquid sit licitum dare alicui centum, ut ipse singulis annis in perpetuum, seu ad vitam seu hæredum, det tibi certum annum reditum, puta quinque”27.
Una critica al pensiero di questa parte della dottrina viene formulata dall’Ostiense, rivelando che la speranza di un profitto (“lucrum”), non può sussistere tanto nel primo, quanto nel secondo tipo di vitalizio e che quindi quest’ultimo contratto deve essere ritenuto lecito o illecito in tutti due casi prospettati. Neque satis: il contratto è sempre lecito, dovendosi assimilare nella prima ipotesi alla emptio-venditio (compravendita) che non al mutuo e nella seconda ipotesi – abbracciando la tesi di Goffredo da Trani – di un contratto precarium28. Inoltre, ritiene lecito anche un altro contratto che molto si avvicina quello considerato. Si tratta di un contratto aleatorio compiuto con un monastero, che prevede lo scambio di pecore contro una rendita vitalizia proporzionata al numero di ovini, anche “si numerus centuplicatus foret” oppure dovessero perire tutte29. A conclusione, occorre considerare che il fatto che l’Ostiense si soffermi ad esaminare tanto minuziosamente un negozio che col prestito interesse non ha in verità molto in comune, dà un’idea sufficientemente chiara dei raggiri e delle astuzie messe in opera dagli usurai per cercare di nascondere i loro traffici.

b) Cartelle di debito pubblico.
Un altro contratto che dava luogo usura era un tipo di prestito pubblico che si andava affermando nei secoli XIV e XV al quale sempre più spesso ricorrevano le grandi città ogni volta che, in tempo di guerra o di calamità, si trovavano a dover far fronte a improvvise ed ingenti spese per le quali non potevano far fronte con i propri fondi. Alla particolarità del soggetto che chiedeva il prestito, se ne aggiunge un’altra che consisteva in ciò che l’acquisto delle cartelle del debito pubblico erano obbligatorie da parte dei cives. Le città naturalmente garantivano agli acquirenti un interesse del 5%; si riservavano la possibilità di eliminare le cartelle dalla circolazione rimborsando i possessori del capitale e permettevano, infine, il libero commercio dei titoli rappresentativi del debito pubblico. Appare indubbio che, applicando rigorosamente la disciplina canonistica del divieto del prestito ad interesse, è evidente che questi “imprestita”30 sarebbero stati considerati come usurari, perché colui che acquista le cartelle del debito pubblico altro non fa se non dare in mutuo alla civitas un certo capitale per i quali viene corrisposto, seppur modico, un interesse fino al giorno in cui egli non rientri in possesso del capitale versato o mediante la vendita della cartella, oppure mediante il rimborso ottenuto da parte della città. I decretalisti si rendono conto che ragionare in questo modo avrebbe inasprito molto di più i rapporti che erano già di per sé molto tesi tra la Chiesa e gli ordinamenti civili31. Di qui, e ponendo l’accento sui punti che diversificavano il prestito pubblico tra il comune prestito interesse, riescono a dimostrare in modo molto convincente la liceità del primo. Forse non era estraneo all’Ancarano e al Panormitano, i due canonisti che più consapevolmente hanno affrontato l’argomento in questione, il pensiero che chi avesse liquidità lo impegnasse nell’acquisto di cartelle del debito pubblico piuttosto che darlo ad usura anche a costo di un interesse sicuramente meno elevato. Ed è per questo motivo, riteniamo, che il Panormitano considera leciti i prestiti delle civitates perché questi non danno luogo al contratto di mutuo “quia cives compelluntur subvenire communitati et non possunt repetere quando volunt, licet communitas possit se esonerare ab illo debito solvendo capitale. Item commune libere constituit lucrum”32. Ciò non di meno occorre ricondurre il prestito pubblico ad una categoria già nota di contratti, quale la rendita vitalizia, reditum constitutum, che è perfettamente lecito poiché in esso si possono rilevare gli elementi di una vendita e non già quelli di un mutuo33. L’Ancarano, invece, pone la sua attenzione esaminare se fosse lecito o meno la vendita delle cartelle del debito pubblico, effettuata dagli originari acquirenti. I giuristi, infatti, erano arrivati la conclusione che l’acquisto dei titoli rappresentativi del debito pubblico fosse scusato dalla necessità quando era fatto dai cives direttamente alla città; ritenevano invece che fosse illecita qualsiasi contrattazione dei titoli stessi effettuata dai cittadini tra di loro in quanto poteva dare luogo a eventuali guadagni sospetti di usura. Il Nostro, invece, considera questi titoli allo stesso modo di ogni altra merce “quia precium pro eis crescit et decrescit”, senza tenere conto che questi “subiacente etiam pericolo, quia posset comune eis in totum tollere (scilicet valorem) et saepe ipsis onera imponete”34; per tutte queste ragioni il giurista sostiene che la compravendita di questi titoli deve ritenersi permessa anche al diritto della Chiesa.

c) Un caso di scuola.
Un’ultima fattispecie e sulle quali molto si è dibattuto, è quella che riguarda il caso in cui un mercante abbia intenzione di recarsi in una città per acquistare dei beni che rivenderà traendone un buon guadagno. Un suo amico, venuto a conoscenza del fatto, e avendo bisogno di denaro, lo dissuade promettendogli di restituirgli entro un certo tempo, più della somma che doveva essere adoperata nella speculazione commerciale. I giuristi e commentatori si chiedono se questo comportamento possa dare luogo a usura; sicuramente la risposta sarà senz’altro positiva, perché non c’è dubbio che ci si trova in presenza di un contratto di mutuo al quale accede un patto con cui sono stati stipulati degli interessi. La dottrina decretalistica però dà due opposte soluzioni a questa fattispecie giuridica ritenuta molto importante e alquanto frequente. Giovanni d’Andrea, ricorda35 che Innocenzo IV aveva sostenuto, sempre fedele ai principi tradizionali della Chiesa in materia di usura, l’illiceità del contratto, mentre l’Ostiense aveva detenuto il contratto perfettamente lecito. Occorre a questo proposito soffermarsi di più su questa disparità di vedute.
Innocenzo IV non aveva motivato la sua tesi in nessuna maniera, né del resto era tenuto a farlo dato che tutte le disposizioni del Decretum e del Liber Extra stavano a suo favore. L’Ostiense a sostegno della propria ardita tesi, aveva invece detto che l’amico del mercante era obbligato a rifondere quest’ultimo dell’interesse “illius lucri, quod facturus erat verisimiliter ex pecunia”36, purché però fossero presenti due condizioni: in altre parole che il contratto non fosse stato concluso in una tal maniera per eludere il divieto dell’usura e che il mercante non fosse solito tradere pecuniam ad usuram”.
Quanto a Giovanni d’Andrea, e gli preferisce il pensiero di Innocenzo IV e aggiunge che il debitore sarà tenuto all’interesse di cui parla l’Ostiense solo e soltanto quando non avrà pagato la somma dovuta entro il termine prefissato. Se si accettasse il parere dell’Ostiense, continua Giovanni d’Andrea, si aprirebbe la via al prestito ad interesse perché gli usurai sarebbero sempre pronti a partire se fosse loro concesso di stipulare contratti di questo tipo.
Dei decretalisti che prendono in considerazione la fattispecie de qua, come Antonio da Budrio e Pietro Ancarano, non esprimono un pensiero personale ma accettano quello di Giovanni d’Andrea. Altri, al contrario, come Zabarella e Panormitano, apportano alla soluzione del problema nuovi elementi. Lo Zabarella afferma che il guadagno conseguito dal mercante non è illecito perché è ottenuto titolo di interesse e non di usura ammettendo che il debitore corrisponda il lucro sperato, ma solo se questo può essere valutato con una certa sicurezza. Certo è che il fine giurista viene colto dal dubbio di essere stato troppo audace e allora conclude dicendo “sed propter moltitudinem fraudis omnino debet prohiberi”37. E proprio quest’espressione riassume tutto il pensiero dello Zabarella che in un certo senso è confermato anche dal Panormitano, quando dice “posset forte dici, quod ubi mutuans ducitur bona intentione, et potius mutuat ut serviat amico, quam in fraudem, quod tunc excusatur a peccato, licet alia opinio sit tutior”38.
Anche il Panormitano quindi accoglie la tesi dell’Ostiense, ma alla fine si accorge che essa potrebbe risultare molto pericolosa e allora, con un colpo di coda, ritorna al pensiero di Innocenzo IV che gli appare in quel momento più sicuro. La pericolosità della tesi di Enrico da Susa, visto ovviamente da punto di vista dei canonisti del XIII e XIV secolo e non già al nostro, consiste evidentemente nel fatto che, una volta ammessa la liceità della percezione di interesse a titolo di lucro cessante39, si arriva con una certa facilità ad ammettere in ogni caso la liceità del mutuo che non sia gratuito.
In altre parole se è lecito che un mercante riceva dal debitore l’equivalente del guadagno mancato, è anche lecito che un mercante possa pretendere sempre, per i prestiti da lui fatti, un certo interesse, dato che facilmente gli si potrebbe presentare l’occasione di investimenti proficui se avesse disposizione la somma mutuata. E, così facendo, non si vede motivo per cui non si dovrebbe vietare agli altri ciò che invece è permesso a un mercante.

5. Eccezioni all’ “aliquid ultra sortem”.

Al tema dei contratti conclusi contro o in frode al divieto dell’usura, si ricollega intimamente il tema delle eccezioni consentite al generale divieto di percepire l’aliquid ultra sortem. Infatti, tutti quei contratti che sono sospetti di usura e sono considerati illeciti, nello stesso tempo sono annoverati tra le eccezioni perché in essi si ha la percezione, non vietata, proprio di un qualcosa di più. Enrico da Susa, altrimenti detto Ostiense, ricordiamo, è tra i decretalisti colui il quale più ampiamente e profondamente si è interessato del delicato argomento, iniziando la trattazione in un modo molto simile a quello usato da Giovanni Teutonico40: “generaliter vero hoc fermissime teneas quod non licet ultra sortem aliquid exigere. Fallit in casibus”41, ecc. Certo è che dopo queste parole il canonista enumera tredici eccezioni che a suo avviso possono sussistere alla previsione dell’usura42. Alcune di queste sono le stesse che aveva ritenuto esistenti il Teutonico; per fare una comparazione tra i due giuristi: a) al favor ecclesiae del Teutonico, corrisponde il secondo caso di Enrico da Susa; b) al fideiussor, corrisponde il quinto caso; c) alla poena, corrisponde l’undicesimo caso; d) all’interesse, corrisponde il settimo caso; e) alla ratio incertitudinis, corrisponde il dodicesimo caso.
Altre, invece, sono sostenute per la prima volta proprio dall’Ostiense, oppure sono state avanzate da giuristi a lui precedenti o contemporanei tra i quali, ricordiamo, Raimondo da Pennaforte, Sinibaldo dè Fieschi (Innocenzo IV), Goffredo da Trani e Bernardo da Parma e poi ripresi più felicemente dall’Ostiense.
Partendo proprio da quest’ultimo, si prende atto che opera l’estensione ai laici dell’eccezione consentita nel Liber Extra al cap. 8, libro V, tit. 19 ai chierici43 argomentando a contrario la considerazione che “multa licent laicis quae clerici illicita sunt”44. Un’altra eccezione è quella costituita da quel di più che si ottiene dal debitore a titolo di donazione, elargita in modo spontaneo. Di seguito è considerata eccezione la vendita a termine, il pegno ricevuto dal genero in luogo della dote promessagli, lo ius belli–ius usurae, casi tutti quanti fondati sulle note norme del Liber Extra e sul canone XII, C. XIV, Q. III, altrettanto noto nel Decretum45.
L’Ostiense prospetta, infine, altre eccezioni ovvero la vendita con patto di riscatto (de retroemendo), il denaro dato ad pompam e il mutuo che abbia costretto il mutuante a sopportare un determinato lavoro. Se di scarso interesse sono le prime due eccezioni, perché non ci troviamo in presenza di mutui, ma di una vendita di un bene immobile fruttifero con la possibilità del venditore di riacquistare il bene stesso senza che il compratore sia tenuto a computare i frutti percepiti al capitale, e di una locazione, non differente da qualsiasi altra locazione, potendosi il denaro considerare alla stessa stregua di una res infungibilis.
L’eccezione in base alla quale è data la possibilità al debitore di ottenere un compenso del proprio lavoro che ha dovuto svolgere in occasione del mutuo, è invece degna di nota poiché pone il principio sul cui fondamento sorgeranno, poco dopo la metà del XV secolo, i Monti di Pietà46. Tutte le eccezioni ammesse dall’Ostiense confermate da Giovanni d’Andrea, Antonio da Budrio e da Francesco Zabarella47.
C’è chi come l’Ancarano che propone nuove eccezioni, come ad esempio l’amministratore che ha ricevuto una somma di denaro dall’amministrato per acquistare un pezzo di terra: dopo un certo periodo di tempo l’amministrato, chiedendo il rendiconto del suo operato si accorge che questi non ha fatto l’acquisto di cui era incaricato.
Afferma l’illustre giurista48 che l’amministratore, nel caso in cui si presentino queste circostanze, è tenuto a restituire all’amministrato non solo ciò che ha ricevuto per effettuare la acquisto, ma anche gli interessi legali che questi avrebbe dovuto recepire al terreno se, ovviamente, fosse entrato in possesso come si prometteva di fare. La ratio lucri cessanti è senza dubbio l’ispiratrice della soluzione dall’Ancarano, considerato come eccezione al divieto dell’usura.
Non c’è dubbio che si potrebbe obiettare che il rapporto che lega l’amministrato e l’amministratore non è di per sé un rapporto di mutuo e quindi ha scarsa importanza il fatto che l’Ancarano parli di interessi percepiti a titolo di lucro cessante. Sennonché occorre notare brevemente che si ha pur sempre una dazione di una somma di denaro e questa dopo un certo tempo deve essere resa insieme agli interessi, pagati per ricompensare colui il quale aveva dato il denaro di un mancato guadagno.
Del resto lo stesso giurista poco dopo avere esaminato il caso dell’amministratore, si chiede in che cosa consista l’interesse in ragione del quale tutti i decretalisti49 concordemente ammettono si possa lecitamente recepire un qualcosa di più e risponde che l’interesse è composto dal danno “contingentis” e dal lucro cessante, aggiungendo subito dopo “dum tamen honeste in nomine consueto lucrari de pecunis ut in negotiatiore”50 e come esempio porta quello di un mercante, il quale, una volta che abbia costituito la mora al suo debitore, può pretendere il versamento di una somma equivalente a quella che avrebbe guadagnato in caso di tempestivo pagamento del debito.
Ricollegandoci a quanto abbiamo detto precedentemente, occorre ricordare che il Panormitano accetta la spiegazione data dall’Ancarano circa l’interesse e porta, di più, un altro esempio di una percezione lecita di interesse a titolo di lucro cessante: “idem puto de isti viduis, quae solent ponere pecuniam in banchis, et aliquod lucrum consequi ex honesto mercimonio”51, concludendo come “et de iure canonico possit peti aliquid ultra sortem ratione interesse non solum damni contingentis, sed etiam lucri cessantis”52.
Sono trascorsi circa tre secoli da quando Graziano affermava che “usura est, ubi amplius requiritur quam datur, verbi gratia si dederis solidos decem et amplius quaesieris, vel dederis frumentum modium unum et super aliquid exigeris; ecce evidenter ostenditur quod quidquid ultra sortem exigitur usura est”53, e non c’è dubbio alcuno che durante questo periodo di tempo, la dottrina canonistica ha subito profonde trasformazioni.

6. L’usura manifesta

Nel Liber Extra e nel Liber Sextus si prendono in considerazione norme di carattere più spiccatamente penalistico; norme che presentano comunque notevoli interessi, perché i destinatari non sono gli usurari ex sese considerati, ma quelli cosiddetti “manifesti”, ovvero quelli che creano maggiormente scandalo in quanto noti alla comunità. E questo rientra nei principi cardine del diritto canonico. La ratio logico giuridica della norma è la vitatio scandali, principio ben noto al legislatore canonico, presente già nelle Sacre Scritture. È per questo motivo che gli usurari “notorii evidentia facti”, ovvero quelli “notorii iuris”54, devono essere puniti maggiormente rispetto a quelli “occulti” ovvero quelli che rimangono ancora nell’ombra. Dello stesso avviso e sulla stessa linea troviamo Bernardo da Parma, Giovanni d’Andrea e Baldo degli Ubaldi55.
Certo è che non è semplice arrivare a stabilire la notorietas iuris: differentemente da quella che può essere l’evidentia facti, che potrebbe sussistere, secondo questi commentatori, quando l’usuraio tiene un banco per strada proprio per effettuare prestiti a interesse a tutti quelli che lo desiderano alla luce del giorno, la notorietas iuris si ha, secondo l’Ostiense, proprio quando l’usuraio è in ecclesia publicatus, ovvero quando sia stata dimostrata la sua colpevolezza o attraverso la sua confessione o quella di testimoni. Il problema della determinazione della notorietas iuris viene a intrecciarsi proprio con quello della chiamata in giudizio e anche, in ultima analisi, con quello di riuscire a convincere del reato d’usura tutti quegli usurari che esercitavano la loro infamante attività in un modo più o meno nascosto56.
L’usuraio, o meglio il presunto operaio, può essere chiamato in giudizio a seguito della denuncia di qualcuno (denuntiatio alicuius) ovvero mediante procedimento ex officio, quando non ci siano denunce, ma il giudice sia a conoscenza della fama di usuraio goduta da qualche persona57. Il giudice competente in materia d’usura, secondo i criteri uniformemente contenuti dei decretalisti, rimane quello ecclesiastico quando vi sono questioni di difficile soluzione, ritenendo invece la competenza al giudice secolare quando si tratta di risolvere questioni semplici. Baldo degli Ubaldi, nel suo Commentaria, afferma che si può chiedere la restituzione delle usurae davanti al giudice secolare, quando l’ammontare degli interessi sborsati sia certo e quando risulta che il contratto, in base al quale gli interessi sono stati pagati, sia contro o in frode al divieto d’usura. Nel caso contrario, il debitore dovrà adire il tribunale ecclesiastico58. Bonifacio de Vitaliniis, sostiene che

«quaestio usurarum potest agitari coram iudidi saeculares quando non est quaestio sit usura vel non; vel quae contineantur nomine usurae, vel an sit licita vel non, solum agi deberet coram iudici ecclesiastico. Unde quod dicitur causa usuraria est quasi spiritualis et sic ecclesiastica non civilis, debet intellegi, hoc crimen usurarium est ecclesiasticum. Tamen iudex saecularis tenetur audire debitorem renitentem solvere usuras et solutas repetere»59.

Per il Panormitano60, il limitato potere giurisdizionale del giudice secolare è stato attribuito dalla Chiesa stante il principio contenuto nel Liber Extra, lib. V, tit. 19 cap. 12: “Iudaeos ad remittendas Christianis usuras per principes et potestates saeculares compelli praecipimus”. Non c’è dubbio che il capitolo si riferisce solamente ai Giudei, ma il Panormitano, dandone un’interpretazione estensiva, arriva a concludere che

«sicut Iudaei possunt compelli per potestatem seu principem saecularem, ita et Christiani: est ergo istud crimen muxtum seu mixti fori, ut possit fieri restitutio seu repetitio tam in foro saeculari quam ecclesiastico; et hoc ubi non dubitatur contractum usurarium esse, si autem dubitetur cognitio pertinet ad forum ecclesiasticum».

Nicolò de Tedeschi si allontana in parte dalla dottrina più tradizionale, perché per lui il crimen usurae deve essere annoverato come un delictum mixtum. Ciò però sembra avere un’importanza relativa perché anche i sostenitori dell’usura come crimen ecclesiasticum ammettevano in certi casi la competenza del giudice civile.
Certo è che per la canonistica tutta, il riuscire a provare la colpevolezza di un presunto usuraio appartiene senza alcun dubbio a questioni di pertinenza del giudice ecclesiastico: l’usuraio può essere convinto del suo delitto afferma l’Ostiense, “per testes et indicia”61, dal fatto che il canonista parli ampiamente degli indicia e quasi per nulla dei testes possiamo supporre che molto più spesso il giudice dovesse servirsi del procedimento indiziario e non di quello per testimonianza. E ciò confermato dal fatto che lo Zabarella afferma che il giudice ecclesiastico deve imporre, a quanti sono venuti a conoscenza di qualche elemento atto a convincere gli usurai a presentarsi a deporre “sub poena excommunicationis”. Se il giudice era costretto a ricorrere ad una minaccia così grave, è evidente che tutti quelli che potevano testimoniare contro gli usurai erano piuttosto restii a farlo:

«nam usurarii adhibent omnem fraudem quam possunt ut non possit de his sciri, unde celebrant non per se, sed per meditatores, et pignora faciunt transire per tres vel ures manus antequam veniant ad se».

Gli indizi, in ogni modo, possono essere costituiti dal fatto che a) il chiamato in giudizio è solito vendere “ad terminum quam in presenti”; b) è solito contrarre spesso vendite con patto di riscatto; c) oppure abbia rinunciato pubblicamente alla esazione delle usure; d) ovvero contro di lui fanno fede gli “instrumenta usurarum”62. Si è visto che il capitolo unico delle Clementine, 5, 563 stabiliva l’obbligo per gli usurai di esibire i libri contabili affinché facilmente si possa giungere a provare che erano in colpa:

«coeterum quia foeneratores sic ut plurimi contractus usurarios occulte ineunt et dolose quod vix convinci possunt de usuraria pravitate, cum de usuris agetur, suarum codices rationum, censura ipsos decernimus ecclesiastica compellandos».

Si ritiene che questa misura, come del resto molte altre, non ottenesse l’effetto sperato se Giovanni d’Andrea ci riferisce che gli usurai invitati alla esibizione dei codices rationum, rispondevano che li avevano perduti o che erano andati distrutti ed erano pronti ad asseverarlo con il giuramento64.
In materia processuale dobbiamo ricordare alcuni problemi, che, secondo la moderna terminologia giuridica si potrebbe definire di diritto processuale civile. Un fine giurista, Baldo degli Ubaldi, ci ricorda di un caso che dovette verificarsi con una certa frequenza davanti al giudice secolare, ovvero quello in cui l’attore agisce in sede civile per ottenere la restituzione di una somma mutuata e il convenuto solleva l’obiezione che il mutuo è viziato d’usura.
Baldo risponde che se il contratto di mutuo è chiaramente usuraio, il giudice secolare potrà trattenere la causa e risolverla; qualora vi siano dubbi sull’esistenza dell’usura o sia difficile trovare la frode, la causa dovrà essere messo l’autorità ecclesiastica65.
Un altro caso che doveva presentarsi di frequente è quello descritto da Antonio da Budrio secondo il quale un usuraio agisce in giudizio per ottenere la restituzione degli interessi pagati a un altro usuraio; questi obietta che il primo non ha restituito ai propri debitori le usurae a loro estorte come impone il capitolo 14, X, 5, 19, per il quale

«statuimus ut si quis usurarius a nobis litteras impetraverit super restituendis usuris, nisi prius ipse restituerit usuras quas de aliis nascitur recepisse, auctoritate litterarum ipsarum nullatenus audiatur».

In questo caso, ispirandosi evidentemente a un criterio di equità, il fine commentatore ritiene che la fattispecie sia stata risolta dall’Ostiense che aveva affermato, benché non avesse l’appoggio di alcun testo legislativo, che il giudice doveva respingere la domanda dell’usuraio–attore ed era tenuto allo stesso tempo a costringere ex officio l’usuraio–convenuto affinché soddisfacesse “de usuris non agenti, sed illis quibus debet satisfacere agens et a quibus agens extorserat usuras”66.

7. La restituzione delle usurae

Certo è che l’obbligo della restituzione poteva dare luogo anche ad altri problemi che la decretalistica la ha esposto, seppur brevemente, ma in modo molto chiaro: secondo Goffredo da Trani contro l’usuraio si poteva intentare un’azione personale e il giudice “ex ufficio suo” costringerà l’usuraio a restituire gli interessi percepiti in modo illecito67. Per l’Ostiense si tratterebbe più di un “actio indebiti” dato che il denaro pagato a titolo d’usura non è dovuto “quod non potest retineri sine peccato”68.
Diverso il caso in cui il creditore sia intenzionato ad effettuare la restituzione dell’usura, ma il debitore è “absens in remotiis partibus vel nescitur in quo loco sit”69. In questo caso secondo Raimondo da Pennaforte il creditore deve inviare senz’altro la somma di denaro in quel luogo che secondo la propria coscienza dimori il debitore, o comunque dispensare le usurae ai poveri70.
L’Ostiense dà una soluzione molto più particolareggiata, ricordando che se il debitore è lontano a causa del trasferimento del creditore, quest’ultimo è obbligato a inviargli la somma dovuta a sue spese. In caso inverso il debitore potrà liberarsi facendo pervenire le usurae imputando a lui le spese a meno che queste non superino l’ammontare del debito; in questa circostanza è opportuno che l’usuraio pentito distribuisca ai poveri quanto doveva71. E non c’è dubbio, secondo quanto afferma il Pennaforte, che l’usuraio deve rendere solamente i frutti che abbia ricavato dagli interessi ottenuti al debitore contrariamente a quanto affermavano Sant’Ambrogio e San Girolamo che, sempre secondo il fine commentatore, “tenetur omnia restituere, quae enim ex radice procedunt, corrupta sunt”72. Già lo Zabarella si accosta alle tesi di Sant’Ambrogio e San Girolamo solo nella misura in cui l’usuraio è entrato in possesso di un bene produttivo di frutti; nel caso di una somma di denaro, qualunque sia l’impiego fatto di questo, l’usuraio sarà tenuto a restituire solo quanto ricevette73. Questa tesi fu accettata in pieno dal Panormitano che nota come i frutti ottenuti da un bene produttivo “procedunt immediate ex usuraria pravitate”, mentre gli eventuali guadagni ricavati dal denaro “procedunt ex opibus suis et ex industria”74.
Per quanto attiene al dettato del Liber Extra, cap. 5, lib. 5, tit. 19 che aveva stabilito che la restituzione degli interessi andava fatta ai debitori, ai loro eredi o ai poveri:

«Alexander III. Salernitano Archiepiscopo. [...] Super his fraternitati tuæ taliter respondemus, quod, sive ante sive post interdictum nostrum usuras extorserint, cogendi sunt per poenam, quam statuimus in concilio, eas his, a quibus extorserunt, vel eorum heredibus restituere, vel, his non superstitibus, pauperibus erogare; dummodo in facultatibus habeant, unde ipsis possint eas restituere, quum iuxta verbum B. Augustini non remittatur peccatum, nisi restituatur ablatum. Illi autem, qui non habent in facultatibus, unde usuras valeant restituere, non debent ulla poena mulctari, quum eos nota paupertatis evidenter excuset Possessiones vero, quæ de usuris comparatæ sunt, debent vendi, et ipsarum pretia his, a quibus usuræ sunt extortæ, restitui, ut sic non solum a poena illa, sed etiam a peccato possint, quod per usurarum extorsionem incurrerant, liberari».

I decretalisti si soffermano su quale sia il significato più opportuno da dare al termine “pauperes”. Francesco Zabarella ci ricorda che due erano le opinioni proposte: l’una facente capo all’Ostiense che sosteneva che la distribuzione degli interessi usurari andava fatta nel luogo stesso in cui erano state estorte le usurae perché “in illo locum satum est damnum, melius ergo est quod vicini sentiant commodum”; l’altra proposta da Federico da Siena, che, pur apprezzando il pensiero dell’Ostiense, riteneva che l’erogazione ai poveri potesse essere indifferentemente attuata in ogni luogo75.
È sempre inerente al dettato del capitolo 5, X, 5, 19, Goffredo da Trani si chiede se il possesso acquistato con denaro di provenienza usuraia e passato di proprietà ad un terzo estraneo al rapporto tra creditore usuraio e debitore, resti allo stesso modo vincolato all’obbligo di essere venduto affinché il suo prezzo sia restituito al debitore che pagò gli interessi. Il fine commentatore dà una risposta negativa a patto che non ricorrano due condizioni: e cioè che il terzo sia entrato in possesso del bene ex causa lucrativa” e che l’usuraio, o in sua mancanza i suoi eredi, siano stati invano convenuti ed escussi in ordine alla restituzione delle usurae76. A questa stessa soluzione arriva anche Raimondo da Pennaforte che mette in risalto come ci si trovi in presenza di un’eccezione ammessa – si badi bene – solo in materia di usura, perché secondo le regole generali “vitia personalia non transeunt ad successores”77.
Il Panormitano fonda invece la sua decisione, che è del tutto in linea con quella dei primi due, interamente sull’aequitas che impone che se una “res mea vel mihi debita pervenerit ad te ex causa lucrativa, tu teneris eam restituere”78 .
Un’altra fattispecie di restituzione prevista per il reato d’usura, era quella presente nel Liber Extra al lib. 5, tit. 19, cap. 9, per il quale si imponeva agli aredi dell’usuraio la restituzione degli interessi del de cuius:

«Alexander III. Episcopo Placentino. Tua nos duxit fraternitas consulendos, quid sit de usurariorum filiis observandum, qui eis, in crimine usurarum defunctis, succedunt, aut de extraneis, ad quos bona usurariorum asseris devoluta. Tuæ igitur quæstioni literis præsentibus respondemus, quod filii ad restituendas usuras ea sunt districtione cogendi, qua parentes sui, si viverent, cogerentur. Id ipsum etiam contra heredes extraneos credimus exercendum».

Non c’è dubbio che sorgevano due problematiche: se gli eredi erano obbligati alla restituzione anche nei casi in cui l’usuraio non aveva lasciato alcuna disposizione testamentaria; e se gli eredi fino a che punto dovevano rendere gli illeciti proventi del de cuius. Giovanni d’Andrea risponde ad entrambe le domande: alla prima “scire debes quod dato quod usurarius de restituendo non mandet, haeres nihilominus restituire tenetur”79. Quanto al secondo quesito egli ritiene che l’erede dell’usuraio sia sempre tenuto ad effettuare la restituzione “secundum vires haereditates, et non ultra, si fecit inventarium”80. Certo è che queste parole lasciano sottintendere che l’erede che non abbia fatto l’inventario è sottoposto all’obbligo di restituzione degli interessi percepiti dal de cuius, anche oltre le forze dell’eredità. Non c’è dubbio che una simile tesi sia troppo severa, tenuto conto che sia l’Ancarano quanto il Panormitano, sempre in nome dell’equità, arrivano a sostenere che l’erede dell’usuraio deve essere obbligato a restituire solo entro i limiti di quanto gli è pervenuto81. [Recibido el 17 de julio de 2014].

NOTAS

1 Goffredo da Trani, Summa super titulis decretalium, de usuris, par. I, Venetiis, 1580, in folio 212 recto.

2 Raimondo da Pennaforte, Summula de summa, libro II, de usuris et pignoribus, par. I, p. 227, Romæ, 1600. La definizione è ripetuta anche dal Panormitano (Niccolò de Tedeschi), Commentaria ad decretales, libro V, de usuris, expositio ad rubricam, Augustæ Taurinorum, 1577, folio 123 recto; Innocenzo IV, In V decreatalium libros commentaria, libro V, de usuris, cap. I, Venetiis, 1570, p. 616.

3 Enrico da Susa (Ostiense), Summa aurea sive copiosa de titulis decretalium, de usuris, cap. Qui sit usura, Lugduni, 1568, in folio 372 recto.

4 Cfr. Goffredo da Trani, in Summa super titulis decretalium, de usuris, par. I, Venetiis, 1580, in folio 212 recto.

5 Ibidem.

6 Raimondo da Pennaforte, Summula de summa, libro II, de usuris et pignoribus, par. IV, p. 229, Romæ, 1600.

7 Cfr. Pietro d’Ancarano, in Super sexto Decretalium, cap. I, lib. V, tit. 19, Venetiis, 1585, folio 134 recto.

8 Cfr. Francesco Zabarella, in Commentaria ad Decretales, libro V, De usuris, cap. consuluit, par. I, Venetiis, 1612, folio 87 recto.

9 Cfr. in Commentaria ad Decretales, libro V, de usuris cap. X, Augustæ Taurinorum, 1577, folio 127 recto.

10 Cfr. Goffredo da Trani, Summa super titulis decretalium, de usuris, par. I, Venetiis, 1580, in folio 212 recto; Raimondo da Pennaforte, Summula de summa, libro II, de usuris et pignoribus, par. I, p. 227, Romæ, 1600, solo per citarne alcuni.

11 Cfr. Innocenzo IV, In V decretalium libros commentaria, libro V, de usuris, cap. I, Venetiis, 1570, p. 615.

12 Cfr. Antonio da Budrio, Commentaria ad decretales, cap. 19, X, 5, 19, par. 10, folio 67 recto, Venetiis 1758: “quidam sunt contractus quod solum procedere debent ex charitate, in quibus spes lucri indefinite est inhibita, ut mutuum”.

13 Politica 1-10. Cfr. Panormitano, Commentaria ad decretales, cap. de usuris, folio 123 recto, Augustæ Taurinorum, 1577.

14 Mariano Socini, Commentaria in V decretalium, cap. de usuris usura quare fuerit prohibita, Parmæ, 1538, folio 202 verso e ss.

15 «De regulis ecclesiasticis et privilegiis, aliis capitulis ad sacrosanctas ecclesias et reliquas venerabiles domos pertinentibus præsentem proferimus leges. Sancimus igitur vice legum obtinere sanctas ecclesiasticas regulas, quas a sanctis quattuor conciliis expositæ sunt, aut firmatæ, hoc est in Nicæno trecentorum decem et octo, et in Constinopolitano. Prædictarum enim quattuor Synodorum dogmata, sicut sanctas scripturas accipimus, et regulas sicut leges observamus», in Authenticum, collatio nona, tit. VI, de ecclesiasticis titulis et privilegiis.

16 Il capitolo 17 del Concilio Niceno si trova tutto in Graziano, can. II, Distincio XLVII: «Item ex Concilio Niceno. [c.] 17. Quoniam multi sub regula constituti auaritiam et turpia lucra sectantur, oblitique diuinæ scripturæ, dicentis: “Qui pecuniam suam non dedit ad usuram,” mutuum dantes centesimas exigunt: iuste censuit sancta et magna sinodus, ut, si quis inuentus fuerit post hanc diffinitionem usuras accipiens, aut aliquam adinuentionem uel quolibet modo negotia transigens, aut emiolia, id est sescupla exigens uel aliquid tale prorsus excogitans turpis lucri gratia, deiciatur a clero et alienus existat a regula».

17 Cfr. Goffredo da Trani, Summa super titulis decretalium, de usuris, par. XIV, Venetiis, 1580, in folio 213 recto.

18 Raimondo da Pennaforte, Summula de summa, libro II, de usuris et pignoribus, par. X, p. 236, Romæ, 1600.

19 Ibidem.

20 Pietro d’Ancarano, Lectura super V decretalium, rubrica tit. 19, I, 5, Venetiis, 1585, folio 99 verso.

21 Cfr. Antonio da Budrio, Commentaria ad decretales, cap. 19, X, 5, 19, par. 3, Venetiis, 1758, folio 61 recto.

22 Ibidem.

23 Mariano Socini, Commentaria in V decretalium, cap. de usuris, quo iure usura quare fuerit prohibita, Parmæ, 1538, folio 30 recto.

24 Cfr. Goffredo da Trani, Summa super titulis decretalium, de usuris, par. XXX, Venetiis, 1580, in folio 214 verso. Sulla speranza di ricevere l’aliquid ultra sortem, cfr. quanto detto nelle pagine precedenti al paragrafo 1.5.1.

25 Ibidem, par. 31, in folio 214 verso.

26 Raimondo da Pennaforte, Summula de summa, libro II, de usuris et pignoribus, par. VIII, Romæ, 1600, p. 233.

27 Cfr. Panormitano, Commentaria ad V librum decretalium, cap. VI de usuris, par. VII, Augustæ Taurinorum, 1577, in folio 126 recto.

28 Enrico da Susa (Ostiense), Summa aurea sive copiosa de titulis decretalium, de usuris, cap. An aliquo casu ultra sortem, Lugduni, 1568, in folio 374 verso.

29 Ibidem.

30 Tale il nome del prestito pubblico, secondo quanto riportato dall’Ancarano, in Super sexto Decretalium, cap. I, lib. V, tit. 19, Venetiis, 1585, folio 135 verso.

31 Cfr. quanto detto precedentemente nel par. 1.4.5.

32 Cfr. Panormitano, Commentaria ad V librum decretalium, cap. VI de usuris, par. VII, in folio 126 recto, Augustæ Taurinorum, 1577.

33 Ibidem.

34 Ibidem.

35 Giovanni d’Andrea, Novella in Decretales, cap. 19 De usuris, par. 5, Venetiis, 1581, in folio 77 verso: “quid si habens pecuniam volebat ad nundinas ire et merces emere ut alium deferret vel tempore servaret propter lucrum. Ego indigens pecunia illam recipio, offerens me illam restituere cum lucro sperato in termino et loco? Dicit hic Innocentius, quod licet quidam contrarium teneant, ipse putat hunc contractum usurarium, nec scit illum excusare. Hostiensis, super eo capitulo salubriter, quod tali mercatori obligatus sum ad interesse illius lucri, quod facturus erat verisimiliter ex pecunia, dummodo nihil fiat in fraudem usurarum et dictus mercator dicto modo non consueverit pecuniam tradere ad usuram; verius videtur dictum Innocentii et quod dicitur de interesse, illud, locum habet post moram debitoris. Et ex contrario praretur aperta via ad foenus, staret enim usurarius paratus, si sibi liceret taliter stipulari sub colore lucri sperati aliquid ultra sortem”.

36 Ibidem.

37 Cfr. così Francesco Zabarella, Commentaria ad decretales, 1.5, De usuriis, cap. naviganti, par. 2, Venetiis 1612, in folio 89 recto: “Pone habeo pecunias, venis ad me, petis mutuum, dico, quod cum meis volo proficisci in Alemaniam et emere argentum, de quo lucrabo viginti pro centenario. Dicis et ego volo tibi dare istud lucrum. An licet? Innocentius dicit quod non, quod tenet Johannes Andreae et Johannes Cald. An quod oppone quia istud lucrum datur pro interesse, quod licet. Tu solum si omnino constare istum creditorem esse iturum pro mercimoniis, et probatur posse existimare lucrum, forte posse concedi, sed propter multitudinem fraudis omnino debet prohiberi”.

38 Cfr. Panormitano, Commentaria ad V librum decretalium, cap. VI de usuris, par. XIV, Augustæ Taurinorum, 1577, in folio 131 recto.

39 La problema del lucrum cessans si riferivano sia l’Ostiense che Giovanni d’Andrea (in Novella in Decretales, cap. 19 De usuris, par. 5, Venetiis, 1581, in folio 77) verso quando discutevano se dovesse essere pagato prima o dopo la costituzione in mora del debitore, l’interesse “illius lucri, quod facturus erat verisimiliter ex pecunia”.

40 Cfr. quanto detto precedentemente al par. 1.2.2.

41 Cfr. Enrico da Susa (Ostiense), Summa aurea sive copiosa de titulis decretalium, cap. De usuris, par. An aliquo casu ultra sortem, Lugduni, 1568, in folio 373 verso.

42 Ibidem.

43 Che riportiamo: “Alexander III. Salernitano Archiepiscopo. [...] Super his fraternitati tuæ taliter respondemus, quod, sive ante sive post interdictum nostrum usuras extorserint, cogendi sunt per poenam, quam statuimus in concilio, eas his, a quibus extorserunt, vel eorum heredibus restituere, vel, his non superstitibus, pauperibus erogare; dummodo in facultatibus habeant, unde ipsis possint eas restituere, quum iuxta verbum B. Augustini non remittatur peccatum, nisi restituatur ablatum. Illi autem, qui non habent in facultatibus, unde usuras valeant restituere, non debent ulla poena mulctari, quum eos nota paupertatis evidenter excuset”.

44 Cfr. Enrico da Susa (Ostiense), Summa aurea sive copiosa de titulis decretalium, cap. De usuris, par. An aliquo casu ultra sortem, Lugduni, 1568, in folio 373 verso.

45 Ibidem. Le norme del Liber Extra sono il cap. 6, 5, 19 per la vendita a termine e il cap. 16, 5, 19 per il pegno dato al posto della dote, per i quali cfr. par. 1.4.0 di questo nostro studio.

46 Sui Monti di Pietà, cfr. A. Dumas, s.v. Intérêt et usure, in D. D. C., vol. XXX, pp. 1505 e ss. “Quelques – uns de ces établissements, qui avaient des ressources suffisantes, faisaient des prêts gratuits. Mais la plupart demandaient un intérêt modéré, qui servait a payer leurs frais d’administration, tels que les salaires du personnel, la location des magasins, l’achat des livres de compatibilité”.

47 Cfr. Giovanni d’Andrea, Novella in Decretales, De usuris, cap. VIII, par. 2, Venetiis, 1581, in folio 74 verso; Antonio da Budrio, Commentaria ad decretales, cap. 8, par. 2, Venetiis, 1758, folio 63 verso; Francesco Zabarella, Commentaria ad decretales, De usuriis, cap. 8, par. 2, Venetiis, 1612, in folio 86 verso.

48 Pietro d’Ancarano, Lectura super V decretalium, De usuris, cap. 8, par. 6, Venetiis, 1585, in folio 102 recto.

49 Cfr. Bernardo de Botono da Parma, Glossa ordinaria in Decretales D. Gregorii Papae IX, Glossa de feudo, cap. 8, l. 5, tit. 19; Raimondo da Pennaforte, Summula de summa, libro II, de usuris et pignoribus, par. III, p. 228, Romæ, 1600; Giovanni d’Andrea, Novella in Decretales, De usuris, cap. VIII, par. 2, Venetiis, 1581, in folio 74 verso; Antonio da Budrio, Commentaria ad decretales, cap. 8, par. 2, Venetiis, 1758, folio 63 verso; Francesco Zabarella, Commentaria ad decretales, De usuriis, cap. 8, par. 2, Venetiis, 1612, in folio 86 verso.

50 Pietro d’Ancarano, Lectura super V decretalium, De usuris, cap. 8, par. 6, Venetiis, 1585, in folio 102 recto.

51 Panormitano, Commentaria ad V librum decretalium, De usuris, cap. VIII, Augustæ Taurinorum, 1577, in folio 186 verso.

52 Ibidem.

53 Ad es. Liber Extra lib. 5, tit. 19, capp. 3, 5, 11, 15 e Liber Sextus, lib. 5, tit. 5, cap. 2.

54 Cfr. Enrico da Susa (Ostiense), Summa aurea sive copiosa de titulis decretalium, cap. De usuris, par. Quae poena usurariorum, Lugduni, 1568, in folio 375 verso.

55 Bernardo de Botono da Parma, Glossa ordinaria in Decretales D. Gregorii Papae IX, Glossa manifestos, cap. Cum in dioecesi, l. 5, tit. 19; Giovanni d’Andrea, Novella in Decretales, De usuris, cap. VIII, par. 2, Venetiis, 1581, in folio 74 verso; Baldo degli Ubaldi, Commentaria super decretalium, De officio delegati statuimus, par. IV, Lugduni, 1561, in folio 145 verso.

56 Cfr. Goffredo da Trani, Summa super titulis decretalium, de usuris, par. VII, Venetiis, 1580, in folio 212 verso.

57 Giova ricordare a questo proposito che il principio è a tutt’oggi ancora valido sia nell’ordinamento canonico (ad es., nel caso del Difensore del Vincolo nelle cause di nullità canonica legittimato ad iniziare una causa di nullità se fama nullitatis del matrimonio sia motivo di grande scandalo per la comunità), che in quello civilistico (la notizia criminis è l’impulso iniziale dell’azione penale).

58 Baldo degli Ubaldi, Commentaria super decretalium, De vita et honestate clericorum, clerici, par. XVI, Lugduni, 1561, in folio 377 verso e ibidem, De iureiurando, ad nostrum, in folio 304 verso.

59 In Commentaria in Clementinas constitutiones, De usuris, par. XLVII, Venetiis, 1574, in folio 201 verso.

60 Panormitano, Commentaria ad V librum decretalium, De usuris, Quod miserabilem, cap. XII, par. 2, Augustæ Taurinorum, 1577, in folio 128 recto, ma anche Lectura aurea super quinque libris decretalium, Quod miserabilem, Iohannes Schottus ed., Novi Novembris 1510, in folio 208 verso: “Casus coguntur Iudaei ad restitutionem usurarum apud subitationem puersationis christianorum”.

61 Cfr. Enrico da Susa (Ostiense), Summa aurea sive copiosa de titulis decretalium, cap. De usuris, par. IX Qualiter contractus usurarius detegatur, Lugduni, 1568, in folio 375 verso.

62 Cfr. Giovanni d’Andrea, Novella in Decretales, Lib. V De usuris, cap. XV, par. 2, Venetiis, 1581, in folio 76 verso.

63 Tale capitolo equivale alle disposizioni sull’usura prese dal Concilio di Vienna nel 1311. Cfr. precedentemente il par. 1.4.5.

64 Cfr. Giovanni d’Andrea, Ad Clementinas, glossa Compellendos, cap. unico, De usuris.

65 Baldo degli Ubaldi, Commentaria super decretalium, De ordine cognitionum, tuam, par. VI, Lugduni, 1561, in folio 207 verso.

66 Antonio da Budrio, Commentaria ad decretales, De usuris, cap. 14, par. 4, Venetiis, 1758, folio 65 recto.

67 Cfr. Goffredo da Trani, Summa super titulis decretalium, de usuris, par. XVI, Venetiis, 1580, in folio 213 recto.

68 Cfr. Enrico da Susa (Ostiense), Summa aurea sive copiosa de titulis decretalium, cap. De usuris, par. Est autem usura reddenda, Lugduni, 1568, in folio 376 recto.

69 Raimondo da Pennaforte, Summula de summa, libro II, de usuris et pignoribus, par. XVI, p. 241, Romæ, 1600.

70 Ibidem.

71 Cfr. Enrico da Susa (Ostiense), Summa aurea sive copiosa de titulis decretalium, cap. De usuris, par. Est autem usura redenda, Lugduni, 1568, in folio 376 recto.

72 Raimondo da Pennaforte, Summula de summa, libro II, de usuris et pignoribus, par. XVII, p. 242, Romæ, 1600.

73 Francesco Zabarella, Commentaria in Clementinarum volumen, De usuris, cap. unico, par. 9, Venetiis, 1579, in folio 180 verso.

74 Panormitano, Commentaria ad V librum decretalium, De usuris, cap. XIX, par. 21, Augustæ Taurinorum, 1577, in folio 131 recto.

75 Francesco Zabarella, Commentaria ad decretales, De usuris, cap. Cum tu, par. 26, Venetiis, 1612, in folio 85 verso.

76 Cfr. Goffredo da Trani, Summa super titulis decretalium, De usuris, par. XVIII, Venetiis, 1580, in folio 213 verso.

77 Raimondo da Pennaforte, Summula de summa, libro II, de usuris et pignoribus, par. XVII, p. 237, Romæ, 1600.

78 Panormitano, Commentaria ad V librum decretalium, De usuris, cap. XIX, par. 21, Augustæ Taurinorum, 1577, in folio 125 recto.

79 Giovanni d’Andrea, Novellae in Sextum, glossa Mandaverit, cap. II, quamquam, Venetiis, 1581.

80 Ibidem.

81 Pietro d’Ancarano, Lectura super V decretalium, De usuris, cap. Tua nos, par. 7, Venetiis, 1585, in folio 210 verso; Panormitano, Commentaria ad V librum decretalium, De usuris, cap. IX, par. 11, Augustæ Taurinorum, 1577, in folio 127 recto.




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