Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional / Rivista critica di diritto canonico molticonfessionale
ISSN 2341-3956 versión electrónica
ISSN 2387-1873 versión impresa
Depósito Legal: MA 2137-2014
Modificación llevada a cabo el 21 de octubre de 2013 del Acuerdo de 20 de junio de 1997 entre la Santa Sede y Hungría sobre la financiación de las actividades de servicio público de la Iglesia Católica en Hungría y otros asuntos de naturaleza patrimonial
Manuel J. PELÁEZ [resumen y palabras clave]
Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:
Manuel J. Peláez (2015): «Modificación llevada a cabo el 21 de octubre de 2013 del Acuerdo de 20 de junio de 1997 entre la Santa Sede y Hungría sobre la financiación de las actividades de servicio público de la Iglesia Católica en Hungría y otros asuntos de naturaleza patrimonial», en Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht, n. 2 (febrero de 2015).
Resumen: Se publica el texto en su versión original italiana que recoge la modificación, de 21 de octubre de 2013, del acuerdo entre la Santa Sede y la República de Hungría de 1997, con intercambio de instrumentos de ratificación, sobre la financiación de las actividades de servicio público de la Iglesia Católica en Hungría y otros asuntos de naturaleza patrimonial, teniendo en cuenta la Ley Fundamental de Hungría promulgada el 25 de abril de 2011. Entre otras cuestiones, el Estado de Hungría se compromete a financiar el coste que comporta la retribución de los profesores de religión en las escuelas públicas, de la misma forma que asume el coste de los sueldos de los docentes de Ética y, al mismo tiempo, establece ayudas para los libros de texto de religión. Igualmente determina que las Universidades y otras instituciones de enseñanza superior dependientes de la Iglesia católica percibirán ayudas con los mismos principios e igual medida que las Universidades estatales. La Conferencia episcopal de Hungría y el Ministro responsable de Educación llegarán a acuerdos sobre el número de subvenciones y ayudas y tantos por ciento de puestos que estarán subsidiados con fondos del Estado. Se especifican los nombres de las instituciones de enseñanza superior que serán beneficiarias de ayudas, en concreto domiciliadas en las ciudades de Budapest, Vac, Esztergom, Eger, Győr, Pécs, Nyíregyháza, Veszprém y Zirc. El texto fue ratificado el 10 de febrero de 2014 en Budapest. El acuerdo apareció publicado en Acta Apostolicae Sedis, año y volumen CVI (2014), pp. 207-219. [En representación de la redacción de la revista Manuel J. Peláez].
Palabras clave: Santa Sede, Hungría, Profesorado de religión, Universidades de la Iglesia Católica, Instituciones de enseñanza superior, Conferencia episcopal húngara.
Inter Sanctam Sedem et Rempublicam Hungariae de immutationibus quibusdam in conventionem inducendis die XX mensis iunii anno MCMXCVII subscriptam ad ope ferenda ministerii publici inceptis aliisque negotiis proprie religiosis seu “vitae fidei” ab Ecclesia Catholica in Hungaria explendis, nec non de quibusdam causis ad patrimonium spectantibus.
La Santa Sede e l’Ungheria (in seguito: le Parti),
considerate
la Legge Fondamentale dell’Ungheria, promulgata il 25 aprile 2011, nonche le modifiche normative a essa collegate;
riferendosi
all’Accordo stipulato a Budapest il 19 febbraio sul riallacciamento delle relazioni diplomatiche, secondo il quale le Parti avevano deciso di risolvere nel futuro, di commune accordo, particolari questioni di mutuo interesse;
e a quella disposizione dell’Accordo sul finanziamento delle attività di servizio pubblico e di altre prettamente religiose («della vita di fede») svolte in Ungheria dalla Chiesa Cattolica, e su alcune questioni di natura patrimoniale, stipulato nella Città del Vaticano il 20 giugno 1997 (in seguito: Accordo), secondo la quale nel caso che una delle parti consideri che siano radicalmente mutate le circostanze nelle quali si è stipulato l’Accordo medesimo, si procederà ad opportune tratattive per aggiornarlo;
convengono quanto segue:
Articolo 1
Al Capitolo I, Articolo 2, dell’Accordo viene aggiunta la seguente frase:
«Lo Stato ungherese assicura i costi dell’insegnamento di religione, organizzato dalla Chiesa Cattolica (insegnamento facoltativo della religione e, nelle scuole pubbliche, insegnamento della religione e della morale scelto al posto dell’etica), per quanto concerne la retribuzione degli insegnanti di religione, in misura uguale alla media della retribuzione degli insegnanti, ed inoltre, per quanto riguarda la sovvenzione ai libri di testo di religione e di etica, in misura pari alla sovvenzione ai libri di etica e secondo le medesime modalità».
Articolo 2
Il Capitolo I, Articolo 3, dell’Accordo viene sostituito dalla seguente disposizione:
«(1) L’Università e le altre istituzioni dell’insegnamento superiore della Chiesa Cattolica (in seguito: istituzioni dell’insegnamento superiore della Chiesa) riceveranno le sovvenzioni finanziarie stabilite dalla legge sul bilancio annuale per l’istruzione superiore, secondo gli stessi principi ed in uguale misura che quelli stabiliti per le istituzioni statali dell’insegnamento superiore. Le istituzioni dell’insegnamento superiore della Chiesa potranno ricevere ulteriori sovvenzioni anche in base ad accordi o gare pubbliche, oppure altri stanziamenti centrali.
(2) Nelle istituzioni dell’insegnamento superiore della Chiesa, il numero (“capacità”) degli studenti da asumere alla formazione, che non riguarda la vita religiosa (“vita di fede”) ed è sussidiata mediante borse di studio statali, va determinato in modo che la loro proporzione raggiunga il 5% dei posti di studio, sussidiati da borse di studio statali nella totalità delle istituzioni dell’insegamento superiore, gestite dallo Stato. La Conferenza Episcopale Ungherese e il Ministro responsabile per l’istruzione, prima dell’inizio dell Anno Accademico 2014/2015 e poi ogni quattro anni, stipulano un accordo per stabilire il numero dei posti, sussidiati da borse di studio statali, ai singoli corsi di laurea nel quadro di questa capacità. La misura dei sussidi di formazione, scientifici, di sviluppo e speciali, versati con riguardo a queste formazioni non connesse con la vita religiosa, non potrà essere inferiore ai 7,5 miliardi di Fiorini annuali, la quale somma verrà rivaluata nel futuro secondo quanto previsto dall’Articolo 2, numero 2), del Capitolo II dell’Accordo. L’85% di tale sussidio statale deve essere assicurato all’Università Cattolica Péter Pázmány, il 13% all’Istituto Superiore Cattolico Vilmos Apor, l’1% all’Istituto Superiore Ference Gál e l’1% all’Istituto Superiore Arcivescovile di Teologia di Veszprém.
(3) Nel caso della fondazione di un nuovo istituto di istruzione superiore gestito dalla Chiesa Cattolica, o nel caso della presa in gestione, da parte di un istituto di insegnamento superiore statale, che svolga formazione non riguardante la vita religiosa (“vita di fede”) e venga sussidiato da borse di studio statali, il finanziamento di tale istituto non avverrà a carico della somma di cui al numero (2), ma verrà assicurato in base ad un accordo a parte da stipularsi con il gestore. La proporzione dei nuovi posti, sussidiati da borse di studio statali, così ottenuti non verrà calcolata nella proporzione del 5% di cui al numero (2).
(4) Lo Stato ungherese riconosce all’Università Cattolica Péter Pázmány, università cattolica riconosciuta dalla Santa Sede, lo status di “università di rilievo”.
(5) Lo Stato ungherese asicura agli studenti sussidiati con borse di studio statali nelle istituzioni dell’insegamento superiore della Chiesa, i medessimi benefici, in eguale misura ed allo stesso titolo degli studenti di istituzioni statali dell’insegnamento superiore.
(6) Lo Stato ungherese assicura alle istituzioni dell’insegnamento superiore della Chiesa, per il funzionamento dei convitti e case dello studente gestiti dalle medesime, le stesse sovvenzioni assicurate per la sistematizazione degli studenti nei convitti e nelle case dello studente delle istituzioni statali dell’insegnamento superiore. Alle suddette sovvenzioni hanno diritto, in base al presente Accordo, anche i convitti e le case dello studente gestiti direttamente dalla Chiesa o da persona giuridica interna della Chiesa. Le istituzioni dell’insegnamento superiore e i convitti e le case dello studente della Chiesa potranno ricevere sovvenzioni anche in base a gare pubbliche e, in base ad accordi, da altri stanziamenti centrali, secondo gli stessi principi ed in eguale misura delle istituzioni statali simili.
(7) Lo Stato ungherese garantisce il sussidio a tutti gli studenti partecipanti alla formazione di natura religiosa presso le istituzioni dell’insegnamento superiore della Chiesa, a condizione che il numero complessivo degli studenti sussidiati dallo Stato non potrà superare de 2.500 unità annue. La sovvenzione statale per la formazione di natura religiosa, svolta nelle istituzioni dell’insegnamento superiore della Chiesa, coincide con quella attribuita alle specializzazioni in pedagogia.
(8) Le istituzioni dell’insegnamento superiore accreditate, che assicurano una formazione connessa con quella religiosa, sono elencate nell’Allegato N. 1 del presente Accordo. Il suddetto elenco potrà essere aggiornato con la modifica della legge sull’insegnamento superiore, tenuto conto della consultazione preventiva con la Conferenza Episcopale Ungherese».
Articolo 3
Il Capitolo I, Articolo 4, numero (2) dell’Accordo viene sostituito dal seguente numero:
«(2) Lo Stato ungherese contribuisce al restauro e alla salvaguardia del patrimonio culturale religioso, dei monumenti e delle opere d’arte in possesso di enti ed istituzioni della Chiesa, in misura simile alle sovvenzioni assicurate al patrimonio culturale di pari natura appartenente allo Stato. Sovvenziona inoltre il funzionamento delle collezioni, degli archivi, delle biblioteche e delle istituzioni museali appartenenti ad enti e istituzioni della Chiesa. Per quanto riguarda le collezioni, gli archivi, le biblioteche e le istituzioni museali, la misura della sovvenzione per l’anno 2014 sarà di 1,5 miliardi di Fiorini, la quale somma verrà rivalutata nel futuro, secondo quanto previsto dall’Articolo 2, numero (2) del Capitolo II dell’Accordo. Lo Stato, oltre alla sovrintendenza dei musei, delle biblioteche e degli archivi, non costituirà e non gestirà alcun ente o autorità per l’amministrazione o controllo amministrativo delle collezioni ecclesiastiche. Nel caso in cui lo Stato introduca nuovi requisiti normativi riguardanti il funzionamento di tali collezioni, ne sosterrà i relativi costi d’adeguamento».
Articolo 4
Al Capitolo I dell’Accordo viene aggiunto il seguente Articolo:
«Articolo 5
Lo Stato Ungherese, per favorire la formazione di sacerdoti, trasferisce, a titolo gratuito, al Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese il diritto di proprietà sui locali di Palazzo Falconieri (Roma, Via Giulia 1), sede dell’Accademia d’Ungheria in Roma, attualmente in uso al Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese, secondo quanto contenuto nell’Allegato 2 del presente Accordo. Riconosce, altresì, la pretesa di principio del Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese al diritto di proprietà su due degli appartamenti, situati al terzo piano del medesimo Palazzo Falconieri».
Articolo 5
Nel Capitolo II, Articolo 4, dell’Accordo i numeri 1) e 2) vengono sostituiti dai seguenti numeri:
«(1) Lo Stato ungherese assicura per legge che le persone fisiche possano destinare l’uno percento dell’imposta sul reddito da loro versata (in seguito: IRPEF) a favore della Chiesa di loro scelta oppure di uno scopo statale particolare.
(2) Lo Stato ungherese garantisce alle Chiese e allo scopo statale particolare l’intero uno percento dell’IRPEF, anche se la somma, offerta direttamente dai cittadini, in base al numero (1), risulta essere inferiore ad esso. Nel caso in cui le somme destinate, in base al numero (1), alle Chiese e allo scopo statale particolare non raggiungano la quota dell’uno percento dell’IRPEF, la differenza verrà versata a favore delle Chiese e dello scopo statale particolare dal bilancio statale, secondo proporzione del numero delle persone fisiche che abbiano espresso un’opzione».
Articolo 6
(1) Il Capitolo II, Articolo 2, numero 2), dell’Accordo viene sostituito dal seguente numero:
«2) La somma della rendita base e della rendita integrativa, di cui al numero 4), viene valorizzata annualmente in base alla variazione dell’indice medio annuo dei prezzi al consumo, preventivata nel bilancio statale. La somma della rendita annua va corretta, in seguito all’approvazione della legge sul rendiconto consuntivo dello Stato, in base all’indice medio dei prezzi al consumo dell’anno precedente, pubblicato dall’Ufficio Centrale di Statistica ungherese».
(2) Al Capitolo II, Articolo 2, dell’Accordo viene aggiunto il seguente numero:
«4) Lo Stato ungherese integrerà l’importo della rendita spettante in base agli immobili non richiesti in natura. Nel 2011, la somma iniziale della rendita integrativa è stata di 5.363,2 milioni di Fiorini, la quale viene versata alla Conferenza Episcopale Ungherese, insieme alla rendita immobiliare, con le stesse condizioni e con le stesse misure di rivalutazione».
Articolo 7
(1) Le Parti risolveranno di comune accordo eventuali divergenze tra di loro circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo o circa qualsiasi altro argomento di comune interesse delle Parti.
(2) Il presente Accordo, inclusi i tre Allegati che formano parte integrante del medesimo Accordo, sarà ratificato, il più presto possibile, secondo le norme procedurali proprie delle Parti ed entrerà in vigore con lo scambio degli istrumenti di ratifica.
Firmato a Budapest il 21 ottobre 2013, in due originali, ciascuno in lingua italiana ed ungherese; entrambi i testi facendo egualmente fede.
Alberto Bottari de Castello
per la Santa Sede
Semjén Zsolt
Magyarország nevében
Allegato N. 1
Istituzioni dell’insegnamento superiore accreditate, che assicurano una formazione conessa con quella religiosa, di cui all’Articolo 3, numero 8) del Capitolo I dell’Accordo:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara, Budapest
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác
Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom
Egri Hittudományi Főiskola, Eger
Gál Ferenc Főiskola, Szeged
Győri Hittudományi Főiskola, Győr
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyiregyháza
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc
Allegato N. 2
(1) In base al Capitolo I, Articolo 5, dell’Accordo, lo Stato ungherese per favorire la formazione di sacerdoti, trasferisce, a titolo gratuito, al Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese il diritto di proprietà dei locali del secondo piano e dei vani pertinenti del piano interrato di Palazzo Falconieri (Roma, Via Giulia 1), sede dell’Accademia d’Ungheria in Roma. Concede, altresì, secondo accordi da stipularsi tra l’Accademia d’Ungheria in Roma e il Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese, l'utilizzo parziale, a quest’ultimo, di un appartamento situato al terzo piano del medesimo Palazzo Falconieri.
(2) Ciò non pregiudica la pretesa di principio del Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese al diritto di proprietà su due degli appartamenti situati al terzo piano del Palazzo Falconieri. Il Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese intende far valere tale pretesa nel caso in cui il Ministero degli Affari Esteri d’Ungheria restituisse all’Accademia d’Ungheria in Roma gli appartamenti in uso al medesimo nel Palazzo. Qualora il Ministero degli Affari Esteri rinunciasse all’utilizzo di due o tre appartamenti, lo Stato ungherese concederà il diritto di proprietà su uno di essi al Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese.
(3) Lo Stato ungherese si assume l’onere di pagare i costi delle utenze relative ai locali trasferiti in proprietà, nonché tutte le altre spese relative all’immobile. La copertura di essi verrà assicurata ogni anno da parte dello Stato ungherese nel bilancio dell’istituzione cui spetta la gestione dell’Accademia d’Ungheria in Roma.
(4) L’Accademia d’Ungheria in Roma ed il Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese si accorderanno tra di loro per iscritto sull’utilizzo proporzionato dei locali comuni e sugli altri particolari.
Allegato N. 3
Dichiarazione circa l’interpretazione dell’Articolo 5.
Le Parti dichiarono che nell’Articolo 5 del presente Accordo, il termine “le Chiese” va riferito alle Chiese riconosciute dall’Assemblea Nazionale Ungherese ai sensi dell’Articolo 11, comma (1) della Legge N. CCVI del 2011 sul diritto alla libertà di coscienza e di religione, nonché sullo status delle Chiese, delle confessioni e delle comunità religiose.
Conventio inter Apostolicam Sedem et Hungariam rata habita, die X mensis Februarii anno MMXIV ratihabitionis instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt Budapestini; a quo die Conventio vigere coepit ad normam articuli VII (II) eiusdem Conventionis. [Publicado el 30 de octubre de 2014].
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