Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas


ISSN versión electrónica: 2174-0135
ISSN versión impresa: 2386-6926
Depósito Legal: MA 2135-2014

Presidente del C.R.: Antonio Ortega Carrillo de Albornoz
Director: Manuel J. Peláez
Editor: Juan Carlos Martínez Coll


IL PRINCIPIO DI NAZIONALITÀ NELLA FORMAZIONE DELLO STATO UNITARIO ITALIANO: IL CONTRIBUTO DI PASQUALE STANISLAO MANCINI

Elisa MONGIANO*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

Elisa Mongiano (2013): “Il principio di nazionalità nella formazione dello stato unitario italiano: il contributo di Pasquale Stanislao Mancini”, en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, n.o 6 (noviembre 2013), pp. 85-97.

RÉSUMÉ: Les questions touchant � la nationalit� ont �t� d'importance dans la construction de l'unit� italienne. Les th�mes de la nationalit� occupent la litt�rature politique engag�e � construire, en puisant dans l'histoire et dans la culture italiennes, une identit� et une conscience nationales, fond�es sur la communaut� de territoire, de langue, de religion et de m�urs. Le principe de nationalit� est la pi�ce ma�tresse des programmes du mouvement national et de l'action de propagande des patriotes. Mais il joue aussi un r�le essentiel dans le cadre des relations diplomatiques entre le Royaume de Sardaigne et les puissances europ�ennes et notamment avec la France et l'Angleterre. Le principe de nationalit� a fait aussi l'objet des r�flexions d'un juriste tel que Pasquale Stanislao Mancini, surtout � l'occasion de son exil � Turin pendant les ann�es de gestation du Royaume d'Italie. Cette recherche analyse le c�l�bre discours lu par Mancini en janvier 1851 aussi bien que les le�ons inaugurales de ses cours de droit international public et priv�, dans le but de souligner l'influence que les th�ories juridiques de Mancini ont exerc� sur la construction de l'unit� politique de la p�ninsule italienne.

MOTS-CLÉ: Nationalit� (principe de la), Pasquale Stanislao Mancini, Droit international, Unit� italienne.

RESUMEN: Las cuestiones referentes a la nacionalidad han sido importantes en la construcci�n la unidad italiana. Los temas sobre la nacionalidad ocupan la literatura pol�tica comprometida en construir, en particular a trav�s de la historia y de la cultura italianas, una identidad y una conciencia nacionales, fundadas sobre la comunidad de territorio, de lengua, de religi�n y de costumbres. El principio de la nacionalidad es la pieza maestra de los programas del movimiento nacional y de la actividad propagand�stica de los patriotas. De hecho, esta actividad jug� un papel esencial dentro del cuadro de las relaciones diplom�ticas entre el reino de Cerde�a y las potencias europeas, particularmente con Francia e Inglaterra. El principio de la nacionalidad ha sido tambi�n objeto de las reflexiones llevadas a cabo por un jurista del relieve de Pasquale Stanislao Mancini, sobre todo con ocasi�n de su exilio en Tur�n durante los a�os de la gestaci�n del Reino de Italia. Este trabajo de investigaci�n analiza el c�lebre discurso le�do por Mancini en enero de 1851, a la vez que tambi�n se detiene en comentar las clases inaugurales de su asignatura de Derecho internacional p�blico y privado, con el fin de se�alar la influencia que las teor�as jur�dicas de Mancini han ejercido en la construcci�n de la unidad pol�tica de la pen�nsula italiana.

PALABRAS CLAVE: Principio de la nacionalidad, Pasquale Stanislao Mancini, Derecho internacional, Unidad italiana.

Le questioni riguardanti la nazionalità hanno avuto speciale rilievo nella formazione dell’Unità italiana. Esse pervadono la letteratura politica impegnata a costruire, traendo spunto dalle vicende storiche e culturali della Penisola, un’identità ed una coscienza nazionali, fondate sulla comunanza di territorio, lingua, religione e tradizioni 1. Sul principio di nazionalità si imperniano i programmi del movimento d’indipendenza e l’attività di propaganda patriottica 2. Esso svolge pure un ruolo fondamentale nel quadro delle relazioni diplomatiche tra il Regno di Sardegna e le principali potenze europee, ed in specie con Francia ed Inghilterra 3. Il principio di nazionalità è al centro delle riflessioni di un giurista quale Pasquale Stanislao Mancini, che soprattutto attraverso il magistero svolto all’Università di Torino a partire dal 1851, diede un apporto decisivo, anche sul piano delle ricadute politiche, alla costruzione in chiave giuridica del concetto di nazione4 .

Mancini, avvocato, deputato e statista, è indubbiamente figura notissima nel panorama della cultura giuridica del suo tempo. Tuttavia il suo percorso umano e scientifico ha continuato, anche in seguito, a suscitare un certo interesse, non scevro talora da critiche, per poi formare, in tempi recenti e recentissimi, oggetto di numerosi e rinnovati studi che ne hanno riconsiderato il contributo sui temi della nazionalità, analizzandone anche gli sviluppi nella dottrina internazionalistica italiana5 . Ciò consente di circoscrivere l’attenzione ad alcuni aspetti del magistero svolto da Mancini nell’Ateneo torinese nel decennio di preparazione dell’Unità, esule nella capitale subalpina dopo la drammatica conclusione dell’esperienza costituzionale napoletana, di cui era stato partecipe.

In fuga da Napoli per sottrarsi all’arresto, insieme ad altri patrioti fra i quali Giuseppe Pisanelli, Mancini sbarcò a Genova ai primi di ottobre 1849 6, per raggiungere, poco dopo, Torino, immersa nel difficile clima politico prodotto dalla disfatta di Novara. Nella capitale subalpina, ove, in quei mesi, l’afflusso di esuli si era fatto consistente egli trovò – nonostante le difficoltà iniziali ‒ un’accoglienza sostanzialmente favorevole, frutto non solo dell’indubbia notorietà della quale godeva, ma anche dei legami stabiliti sin dai primi anni quaranta con alcuni esponenti dell’élite liberale subalpina, ed in particolare con Ilarione Petitti di Roreto e Federico Sclopis, ai quali lo accomunavano i vincoli di amicizia 7 ed il sodalizio scientifico con Karl Joseph Mittermaier 8. Una posizione in certo modo privilegiata, che sicuramente contrasta con la condizione di altri esuli moderati napoletani, dal De Sanctis al De Meis, da Bertrando Spaventa all’Imbriani9 , e della quale lo stesso Mancini era consapevole, se, scrivendo al Mittermaier nel gennaio 1850, ammetteva: «non ignoto, qui anzi legato in amichevoli relazioni col d’Azeglio, con Balbo, Sclopis, Petitti e Cibrario e con quelle pleiadi di uomini devoti alla scienza che qui vivono, ho divisato stabilire in Torino il mio soggiorno» 10.

Autorizzato quasi da subito all’esercizio della professione forense, Mancini venne inserito, già nel marzo 1850, nella Commissione ministeriale incaricata di provvedere alla revisione dei codici civile e penale, in vista del loro adeguamento ai principi costituzionali, e, poco dopo, in quella per la statistica giudiziaria, presieduta dallo Sclopis.

All’attività pubblica si univa la partecipazione ad iniziative editoriali. Si avviava anzitutto la collaborazione con l’editore Pomba per diverse pubblicazioni, fra cui un progetto, rimasto inattuato, di «giurisprudenza italiana» e l’edizione, portata a compimento nel 1859, di manoscritti giannoniani 11. Presso lo stesso editore sarebbe poi stato stampato, tra il ’55 e il ’59, il ben noto Commentario al codice di procedura civile, redatto da Mancini in collaborazione con Pisanelli e Scialoja 12.

Non meno significativa risulta la collaborazione del Mancini a varie riviste che all’impegno culturale affiancavano quello civile. È il caso della, pur effimera, Rivista italiana, che, ponendosi quale strumento per favorire «la restaurazione della Nazionalità e della Civiltà Italiana», riuniva nel proprio consiglio direttivo figure di rilievo della cultura e della politica dei diversi Stati italiani, tra i quali, oltre allo stesso Mancini, Carlo Luigi Farini, Pietro Gioia, Amedeo Melegari, Vito D’Ondes Reggio e Luigi Torelli13 .

Fu poi il sostegno di Cesare Balbo e di Massimo d’Azeglio unito a quello lungimirante di Federico Sclopis che decisamente contribuì ad aprire al Mancini le porte dell’insegnamento universitario. Con apposita legge, il 14 novembre 1850 venne, infatti, istituita, sostanzialmente per lui, «una cattedra d’insegnamento speciale di Diritto pubblico esterno ed internazionale privato»14 . L’insegnamento di durata biennale, ma da affidarsi ad un unico docente, risultava inserito nel cosiddetto «corso completivo», che la riforma alfieriana degli studi universitari, varata nel 1846 ed assai apprezzata dallo stesso Mancini 15, aveva previsto quale biennio di livello specialistico per il conseguimento, da parte dei laureati nella Facoltà giuridica, del titolo di «dottore collegiato».

In base al provvedimento istitutivo, la cattedra avrebbe dovuto comprendere «specialmente il Diritto marittimo», coordinandone «l’insegnamento colla storia dei Trattati, soprattutto quelli riguardanti l’Italia, e la Monarchia di Savoia in particolare»16 .

Dopo un iter parlamentare rapido ma non certo privo di asperità, la Facoltà giuridica torinese veniva dunque dotata, per prima nella Penisola, di un insegnamento di Diritto internazionale, sia pubblico che privato, autonomo rispetto a quello di Diritto pubblico interno ed esterno, già previsto dalla riforma del 1846, ma ormai incentrato, dopo la concessione dello Statuto, sull’insegnamento del Diritto costituzionale, affidato ad un altro esule, l’emiliano Amedeo Melegari; del resto, anche il corso di Economia politica, previsto anch’esso dall’ordinamento del 1846, era stato tenuto per un biennio, tra il ’46 ed il ’48, dal napoletano Antonio Scialoja e quindi proseguito dal siciliano Francesco Ferrara. Per il Mancini che molti indizi parevano, sin dall’inizio, indicare come il candidato ideale, il risultato appariva sicuramente più prestigioso ed anche più vicino ai suoi interessi scientifici, di quanto non lo sarebbe stato la cattedra di «scienza consolare e diplomatica». Quest’ultima era stata originariamente prevista dal progetto ministeriale presentato al Senato dal Mameli, titolare del dicastero dell’istruzione, su sollecitazione ‒ come espressamente dichiarato dallo stesso proponente ‒ del ministro degli esteri e presidente del Consiglio, ossia di Massimo d’Azeglio. Il disegno, peraltro, era stato lasciato rapidamente cadere per l’ostilità incontrata già nella commissione senatoria chiamata per prima ad esprimersi. Merita tuttavia notare che esso poteva in qualche misura essere ricondotto alla proposta di istituzione di una Scuola diplomatica, che lo stesso Mancini, sin dal novembre precedente, aveva fatto pervenire, tramite il Balbo, a d’Azeglio, forse per dare concreto sostegno al programma azegliano di ristabilire la disciplina fra le file di una diplomazia ostile al nuovo corso liberale anche tramite l’introduzione di nuove regole di formazione e reclutamento degli aspiranti alla carriera diplomatica ‒ tradizionalmente di estrazione nobiliare e non necessariamente provenienti da studi giuridici ‒ e forse anche per ottenere l’incarico d’insegnamento al quale aspirava, senza doverlo apertamente sollecitare 17. Caduto il progetto di Scuola diplomatica, restava evidentemente l’intento di venire incontro alle aspettative del Mancini, con una soluzione che però tutto sommato mal si coordinava con il piano di studi giuridici e urtava nel contempo contro le resistenze dell’ala conservatrice18 .

Istituita la cattedra, il Mancini presentò domanda per ottenerne il conferimento, in alternativa con altri aspiranti, che tuttavia, anche a seguito della mediazione dell’Azeglio, accettarono di ritirare la propria candidatura a fronte di quella dell’esule napoletano. Nominato il 17 dicembre 1850, il Mancini inaugurò, il 22 gennaio 1851, il suo insegnamento con la celeberrima «prelezione», tenuta, come d’uso nell’Ateneo torinese, alla presenza delle autorità e del corpo accademico, e dedicata al tema Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti.

Nel darne l’annuncio al Mittermaier, in una lettera del 15 gennaio, il neo professore riconosceva che il tema prescelto costituiva «arduo e difficile subietto», ma anche che esso «era richiesto da’ tempi e dalle stesse sventure che la idea à incontrato nella sua pratica in questi nostri tempi calamitosi»19 . Se il collegamento alle circostanze del momento giustifica l’eco suscitata dalla prolusione, oggetto di vasti consensi ma anche di vivaci reazioni, non ne esaurisce però la portata. In essa, infatti, appaiono già fissate le linee fondamentali della concezione manciniana della nazionalità e le prospettive di rinnovamento dei sistemi di diritto internazionale pubblico e privato, che ad essa si collegano. Il che spiega come, non avendo il Mancini in seguito prodotto una trattazione organica della materia, la prolusione del 1851, edita una prima volta a Torino nello stesso anno20 , sia poi stata più volte ristampata singolarmente o in unione a successive prelezioni torinesi ed a quelle romane del 1872 e 187421 . Basterà accennare in proposito all’edizione romana del 1920, introdotta dalla prefazione di un altro Maestro dell’Ateneo torinese, Francesco Ruffini, che calava il pensiero manciniano nelle problematiche aperte nello scenario internazionale dal primo conflitto mondiale 22.

Va, poi, notato che, nell’impostazione, la prolusione manciniana, costruita con indubbia sapienza retorica e talora pure con una certa enfasi, dava ampio campo a quel «développement de l’élément philosophique et historique», che il Mittermaier, in una lettera del febbraio 1846, aveva indicato allo Sclopis come uno dei tratti distintivi dei corsi tenuti nella scuola d’insegnamento privato del Mancini, suggerendo di imitare l’esempio napoletano nella riforma della Facoltà giuridica torinese23 .

Quanto ai contenuti della prolusione, essi sono troppo noti perché ne sia necessaria una puntuale disamina. Punto nodale è ovviamente la nozione di nazionalità, che Mancini definisce come «una società naturale di uomini da unità di territorio, di origine, di costume e di lingua conformati a comunanza di vita e di coscienza sociale» 24, una nozione dunque che pur comprendendo, sull’esempio della scuola tedesca, fra gli elementi costituivi della nazionalità fattori naturali ed estrinseci attribuisce rilievo decisivo ad un elemento spirituale e volontaristico quale «la coscienza della nazionalità» 25.

Dalla definizione manciniana scaturisce pertanto la duplice conseguenza che «la conservazione e lo sviluppamento della nazionalità» costituiscono «per gli uomini non solamente un diritto, ma un dovere giuridico» 26 ed ancora che «nella genesi de’ diritti internazionali la Nazione e non lo Stato» rappresenta «l’unità elementare, la monade razionale della scienza» 27. Soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale vengono ad essere nella prospettiva manciniana non gli Stati, ma le nazionalità, sostituendo in tal modo ad un soggetto «artificiale e fattizio» un soggetto naturale e necessario28 . Il che comporta il riconoscimento del diritto – una sorta di diritto naturale – di ogni nazione a costituirsi in Stato, rendendosi indipendente, qualora essa sia parte di uno Stato comprendente altre nazionalità, e conglobando nello Stato, di cui essa sia centro, le frazioni della medesima nazionalità soggette a Stati diversi.

Pasquale Stanislao Mancini.



Come è ben noto, la dottrina manciniana si avvale di apporti diversi: si ricollega al Vico e, più in generale, alla tradizione filosofica dell’illuminismo napoletano; subisce, almeno in parte, l’influenza del Romagnosi; ha presenti i postulati della scuola storica tedesca e, seppure per confutarla, la teoria hegeliana dello Stato. Inoltre il Mancini si richiama agli stessi valori ideali che il movimento mazziniano veniva sostenendo da un ventennio, pur senza mai nominare nel suo discorso, per evidenti ragioni politiche, il Mazzini, condannato a morte dal Governo piemontese 29. Per sua stessa ammissione, Mancini tiene pure in larga misura conto delle «idee importantissime e profonde» espresse dal Gioberti, in una delle note del Gesuita moderno30 , per confutare le tesi del padre Luigi Taparelli d’Azeglio 31.

Proprio sulla scia del Gioberti, il Mancini contesta «la formola nuovamente inventata della eguaglianza di molte nazionalità prive di distinta autonomia e governo sotto lo scettro e l’imperio di un’unica autorità»32 ed afferma recisamente che «uno Stato in cui molte rigogliose nazionalità vadano a soffocarsi in un’unione forzata, non è un corpo politico, ma un mostro incapace di vita»33. Era questa un’affermazione che suonava come delegittimazione dell’Austria e che, inserita nel complessivo contesto del discorso manciniano, avrebbe contribuito ad accrescerne il valore di dottrina politico-giuridica volta a dare sostegno agli ideali risorgimentali. Ma era anche un’affermazione, che dava materia al sospetto che dalle teorie manciniane si volesse trarre fondamento per denunciare il trattato del 6 agosto 1849, che aveva ristabilito gli equilibri fissati, nel 1815, dal congresso di Vienna, specie se collegata all’assunto, enunciato nel 1851, che «dove indomita vive la coscienza di una nazionalità», è lecito dubitare che «i soli patti de’ governi valgano ad estinguerne il diritto»34 , e poi ribadito, sempre dalla cattedra torinese nell’anno successivo, dichiarando che «i trattati sono fonte di obbligazioni tra le genti e le società civili, ma non possono […] abolire e distruggere i diritti inalienabili ed essenziali delle Nazionalità» 35.

Nel gennaio 1851 Mancini iniziava il suo magistero torinese, magistero che avrebbe almeno formalmente proseguito sino al 1872, momento del suo trasferimento alla Sapienza romana.

Dopo l’esaltante prolusione prevalentemente incentrata sul principio di nazionalità nella sua accezione giuspubblicistica, l’insegnamento del Mancini pare aver privilegiato, almeno nelle sue primissime fasi, proprio il diritto internazionale pubblico, senza tuttavia trascurare quello internazionale privato e quello marittimo. Per gli anni tra il 1852 ed il 1853 accenni ai programmi dei corsi si possono, tra l’altro, ricavare dalle due ulteriori prelezioni torinesi, che, nell’edizione degli scritti manciniani stampata a Napoli nel 1873 a cura di Augusto Pierantoni, allievo e genero di Mancini36 , sarebbero state raccolte insieme a quella romana del 187237 ed al saggio, anch’esso risalente al periodo torinese, sul Machiavelli 38.

Dalla lezione inaugurale al «corso accademico dell’anno 1852», stampata con il titolo Lineamenti del vecchio e del nuovo diritto delle genti39 , ma negli autografi manciniani intitolata La nazionalità forma organica dell’umanità 40, si desume come il docente intendesse completare «in quest’anno la esposizione del Diritto pubblico internazionale» intrapresa l’anno precedente, destinando «la seconda metà del periodo riservato a’ nostri lavori all’esposizione di un’altra parte, men bella, ma di più frequente applicazione e di utilità quotidiana per tutti coloro che si destinano alla magistratura ed al foro, cioè del diritto internazionale privato»41 . Mentre «l’esposizione del Diritto pubblico marittimo» sarebbe stata affrontata «in altro corso separato e distinto»42 . Riguardo a quest’ultimo, più ampi cenni si hanno nella prelezione relativa all’anno accademico 1852-5343 , tenuta il 29 novembre 1852, «avanti ad un numeroso ed eletto uditorio». In essa le tematiche legate alla nazionalità riemergono soprattutto in chiave storica, attraverso l’esaltazione delle «venerande tradizioni della nostra nazional sapienza» e dunque dell’apporto dato dal «pensiero italiano» nella costruzione del diritto marittimo «e come legislazione, e come scienza» 44, ed in chiave di affermazione dei principi di libertà.

Quanto al diritto internazionale privato, benché apparentemente soverchiato dalla materia pubblicistica e risolto nell’ambito più ristretto di un semestre, esso rientrava indubbiamente fra gli interessi scientifici del Mancini, che già ne aveva trattato nelle lezioni napoletane45 e se ne era occupato nella recensione all’opera di Nicola Rocco 46, apparsa nel 1844 sulle Ore Solitarie47 , affrontando il problema di come il principio di nazionalità, coordinato con quello di libertà, potesse applicarsi nei rapporti di diritto privato caratterizzati da elementi di estraneità. Su tale aspetto, Mancini ritorna appunto nei Lineamenti del 1852, per sottolineare, tra l’altro, come in un sistema fondato sulle nazionalità «il reciproco rispetto delle giuste Leggi delle altre nazioni si vede occupare il luogo delle abitudini gelose di esclusione e di predominio, l’ospitalità e la benevolenza allargarsi, la condizione giuridica degli stranieri farsi progressivamente migliore, né più questi distinguersi dai nazionali che per la partecipazione esclusiva degli ultimi [cioè dei nazionali] alle prerogative politiche ed al governo della cosa pubblica della nazione di cui sian membri» 48. Pertanto la nazionalità, che nella prospettiva del diritto internazionale pubblico rappresenta il criterio di legittimazione dell’esistenza dello Stato, in quella del diritto internazionale privato costituisce il criterio di collegamento da utilizzare per individuare la legge applicabile in materia di statuto personale. Un principio, quest’ultimo, al quale proprio il Mancini sarebbe poi riuscito a dare sanzione legislativa nel codice civile unitario del 1865, e segnatamente nel dettato dell’art. 6, delle Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, pur coordinato alle disposizioni degli artt. 7 e 12 49.

In proposito va pure notato che la parificazione della condizione giuridica degli italiani non sudditi era stata discussa dal Parlamento subalpino, seppur nella prospettiva più circoscritta dei diritti di cittadinanza da riconoscersi, ope legis, ai sudditi dei territori annessi al Piemonte nel 1848 e poi restituiti ai rispettivi sovrani ovvero agli esuli domiciliati nel Regno sardo, dunque ad italiani non sudditi sardi. I vari progetti non avevano avuto esito concreto. Essendo appunto la questione impostata sul rapporto cittadinanza/nazionalità, aveva suscitato le riserve di coloro che, come lo stesso Sclopis, pur essendo favorevoli ad una «concessione larga di diritti civili», paventavano la possibilità di un’indiscriminata estensione dei diritti politici. D’altronde, la legge elettorale sarda del 17 marzo 1848 già ammetteva un canale preferenziale di accesso alla cittadinanza, tramite la naturalizzazione per decreto regolata dall’art. 26 del codice civile, e quindi al diritto di voto per gli italiani rispetto ai non italiani 50. Sembra comunque chiaro che era semmai nel settore del diritto internazionale privato che le intuizioni del Mancini potevano assumere una rilevanza pratica di indubbio valore. Mentre l’aspetto che, nella prospettiva risorgimentale, poteva apparire più esaltante e rivestire un più alto significato ideale, ossia la legittimazione delle nazioni e non degli Stati come soggetti del rapporto internazionale, tutto sommato era anche quello che più difficilmente avrebbe potuto tradursi concretamente nella realtà politica e giuridica del tempo 51.

Nel suo discorso inaugurale dell’anno accademico 1858-59, il Mancini, trattando De’ progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l’ultimo secolo52 , era costretto a riconoscere che «la parte del Diritto in cui meno sensibili apparvero finora i progressi del secolo» era proprio il diritto internazionale e specialmente quello pubblico 53. Certamente egli poteva affermare che nel sistema di diritto internazionale privato alcune novità si erano prodotte grazie all’abolizione pressoché generalizzata del diritto di albinaggio ed al tendenziale miglioramento della condizione giuridica degli stranieri. Ed anche poteva sottolineare i progressi compiuti nel campo del diritto internazionale marittimo, specialmente in occasione del Congresso di Parigi, a conclusione della guerra di Crimea, con l’abolizione della corsa, il riconoscimento del diritto dei popoli neutrali e l’introduzione di un sistema di arbitrato internazionale 54. Ma doveva poi ammettere che il diritto internazionale pubblico continuava ad essere «il Diritto de’ Governi, più tosto che quello delle Nazioni», mentre la dottrina, pur ponendo «qual diritto assoluto l’Indipendenza delle Nazioni», esitava a «tradurlo nel Principio di Nazionalità»55 . Va poi incidentalmente notato che Il Regno di Sardegna, lo Stato dal quale il Mancini parlava e di cui aveva acquistato dal ’51 la cittadinanza, con la sua storia pareva almeno in parte contraddire proprio il principio di nazionalità, inglobando da secoli al proprio interno comunità di lingua diversa 56. Tuttavia i tempi erano ormai maturi. Nel 1856, con il Congresso di Parigi, ricordato dal Mancini, il Regno sardo – il solo Stato della Penisola ad aver mantenuto il regime costituzionale ‒ aveva assunto il ruolo di portavoce degli interessi italiani di fronte alle potenze europee. Nel 1858, i colloqui di Plombières tra Napoleone III e Cavour avevavo posto le basi per l’alleanza militare franco-piemontese, poi sottoscritta nel gennaio 1859, e le premesse della seconda guerra d’indipendenza.

Sui principi di nazionalità e di autodeterminazione dei popoli si sarebbero fondate le cessioni della Savoia e di Nizza alla Francia e le consultazioni popolari, i plebisciti, della primavera e dell’autunno 1860; in altri termini su tali principi si sarebbe giocato l’intero processo di unificazione italiana57 . Nell’agosto 1860, persino il Depretis, prodittatore garibaldino in Sicilia, avrebbe, a sua volta, invocato il «diritto universale ed eterno che spinge i popoli di una stessa Nazione a costituirsi ad unità di Stato» per giustificare l’estensione per decreto dello Statuto sardo nell’isola, in vista di una futura annessione58 . Che tali principi si siano rivelati efficaci sul piano politico è chiaro. Che essi siano stati utilizzati, talora con una certa spregiudicatezza, per legittimare decisioni assunte sul piano diplomatico dalle potenze europee e dallo stesso Cavour, e dunque dagli Stati, pare altrettanto evidente.

Sembra, invece, lecito dubitare che l’uso, tutto sommato strumentale, dei principi di nazionalità e di autodeterminazione possa effettivamente ritenersi l’attuazione del nuovo sistema di diritto internazionale teorizzato da Mancini. Non è tuttavia improbabile che le tesi enunciate dal giurista napoletano, di cui fu tra l’altro discepolo Costantino Nigra, e dunque uno dei principali collaboratori di Cavour 59, abbiano in qualche misura suggerito, forse allo stesso Cavour, argomenti di forte impatto sul piano ideale da utilizzare, nelle trattative diplomatiche come nel dibattito interno, a sostegno dell’indipendenza italiana60 .

D’altra parte, proprio la nascita dello Stato nazionale avrebbe ben presto finito per riflettersi sulla stessa nozione manciniana di nazionalità, inducendo parte della dottrina del diritto internazionale a capovolgerne la prospettiva, nel senso che gli Stati e non le nazioni sono soggetti di diritto internazionale. Un approdo che, tutto sommato, finiva in qualche misura per dar ragione al Romagnosi, secondo il quale appunto le nazioni non possono porsi come soggetti di diritto se non siano autonome, ossia se non si costituiscano in Stati nazionali61 . Fra i critici dell’impostazione manciniana, si sarebbero segnalati anche gli immediati successori di Mancini sulla cattedra torinese. Anzitutto Pasquale Fiore, che, dopo un breve intermezzo, durante il quale il corso venne tenuto, per incarico, dal Gerini, avrebbe svolto l’insegnamento di Diritto internazionale dal 1875 al 1882, e quindi Guido Fusinato, allievo diretto di Mancini all’Università di Roma, che avrebbe insegnato a Torino dal 1885 al 190762 . Entrambi avrebbero, in effetti, finito per privilegiare, durante il loro magistero, i temi del diritto internazionale privato, influenzando sotto questo profilo l’impostazione che avrebbe caratterizzato la scuola internazionalistica torinese da Diena a Ottolenghi ed ai loro successori 63.

Il compimento dell’unificazione aveva, d’altronde, aperto, da subito, diverse prospettive per l’Ateneo torinese, in conseguenza della partenza degli esuli, e per lo stesso Mancini, che pure sarebbe rimasto ufficialmente come professore a Torino sino al 1871.

Con la partenza degli esuli, l’Università perdeva figure di spicco, che, secondo le accuse dell’opposizione conservatrice, ne avevano occupato «le migliori cattedre» con la connivenza di Ministeri di tendenza liberale, ma che, in realtà, erano stati chiamati – come rilevava il Romeo ‒ con il preciso e dichiarato intento di «fare del Piemonte l’espressione e il simbolo delle forze migliori della nazione, così da compierne un’anticipata conquista morale destinata a precedere l’unificazione politica»64 . Per il Mancini subentravano impegni diversi, come giurista e soprattutto come politico: l’unificazione legislativa ed amministrativa, l’attività parlamentare, gli incarichi ministeriali, alla guida dei dicasteri dell’Istruzione, prima, quindi della Giustizia e, infine, degli Esteri. La fama di Mancini statista sarebbe stata inevitabilmente appannata dalla stipulazione della Triplice Alleanza (1882). La fama di Mancini internazionalista, sarebbe, invece, rimasta legata, piuttosto che alle questioni di diritto internazionale pubblico, al suo apporto nel campo del diritto internazionale privato, attraverso la codificazione civile del 1865 e le iniziative promosse come presidente dell’Institut de droit international, che nel 1873 aveva contribuito a fondare 65.

Che cosa restava e che cosa resta oggi, a poco più di centocinquant’anni dalla realizzazione dell’Unità italiana, della lezione inaugurale del gennaio 1851?

Nella prolusione tenuta alla Sapienza romana il 23 gennaio 1872, Mancini ricordava, a vent’anni di distanza, il suo esordio torinese per celebrare «i grandi e meravigliosi eventi» che, nel frattempo, si erano prodotti «sotto la visibile e dominante influenza del principio di Nazionalità», mutando «le sorti della nostra Penisola»66 . Fra le molte e diverse chiavi di lettura, alle quali tuttora la lezione manciniana si presta 67, pare opportuno sottolineare proprio quella legata al valore morale ed ideale che il principio di nazionalità professato dal giurista napoletano ha rivestito nel processo di unificazione politica dell’Italia.

Recibido el 22 de septiembre de 2013 y aceptado el 30 de septiembre de 2013.

* Professore ordinario di storia del diritto medievale e moderno, Universit� di Torino (Italia).

NOTAS

1 Il presente contributo riprende, con modifiche e integrazioni, la relazione tenuta al convegno I giuristi italiani e il Risorgimento (Roma, 30 maggio 2011), organizzato dalla Società Italiana di Storia del Diritto e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, e destinata alla pubblicazione negli atti congressuali.

Per il contesto europeo, cfr. Anne Lefebvre-Teillard, “Citoyen”, Droits. Revue française de théorie juridique, 17(1993), p. 33-42; Francesco Tuccari, La nazione, Laterza, Roma-Bari, 2000, in particolare p. 106-131; Anne-Marie Thiesse, La creazione delle identità nazionali in Europa, Il Mulino, Bologna, 2001; Pietro Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, II, L’età delle rivoluzioni (1789-1848), Laterza, Roma-Bari, 2000. Per il quadro italiano, specialmente Alberto Mario Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Einaudi, Torino, 2000.

2 Cfr. Carlo Ghisalberti, “Nazione liberale e nazione democratica nel ‘48-‘49”, Clio, vol. XXXV (1999), p. 559-569 e soprattutto Id., “Nazione e lingua in Carlo Cattaneo. Lo scritto Del nesso tra la lingua valaca e l’italiana”, ibid., p. 27-37.

3 Nel merito, si rinvia a Elisa Mongiano, “Le principe de nationalité et la formation du Royaume d’Italie”, Tra diritto e storia. Storia in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, II, p. 253-272; Ead., “Il principio di nazionalità e l’unificazione italiana”, Verso l’Unità. Contributi storico-giuridici, a cura di Gian Savino Pene Vidari, Giappichelli, Torino, 2010, p. 57-79.

4 Sul «contributo della scienza giuridica alla definizione di una nazione italiana» e sullo specifico apporto dato in tal senso dal Mancini, cfr. Paolo Grossi, Il diritto nella storia dell’Italia unita, Editoriale scientifica, Napoli 2012, p. 13-16.

5 Nell’ambito dell’ormai amplissima bibliografia sul Mancini vanno almeno citati, oltre ai saggi riuniti nel volume di atti del Convegno svoltosi nel 1988 ad Ariano Irpino sotto il titolo Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo, lo studioso il politico (a cura di Onofrio Zecchino, Guida, Napoli, 1991), i lavori di Erich Jayme, Pasquale Stanislao Mancini. Internationales Privatrecht zwischen Risorgimento und praktischer Jurisprudenz, Gremer, Ebelsbach, 1980 (trad. it.: Pasquale Stanislao Mancini.Diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense, Cedam, Padova, 1988); Claudia Storti Storchi, Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all’età preunitaria. Aspetti civilistici, Giuffré, Milano, 1989, p. 171 sgg.; Yuko Nishitani, Mancini und die Parteiautonomie im internationalen Privatrecht. Eine Untersuchung auf der Grundlage der neu zutage gekommenen kollisionrechtlichen Vorlesungen Mancinis, C. Winter, Heidelberg, 2000, p. 37-50; Floriana Colao, “L’«idea di nazione» nei giuristi italiani tra Otto e Novecento”, Quaderni Fiorentini, vol. XXX (2001), p. 255-360, ed in specie 268-283; Gian Savino Pene Vidari, “Un secolo e mezzo fa (22 gennaio 1851): la lezione torinese di Pasquale Stanislao Mancini sulla nazionalità”, Studi piemontesi, vol. XXXI, n° 1 (2002), p. 273-285; Id., “Considerazioni sul contributo degli esuli risorgimentali al rinnovamento della Facoltà giuridica torinese”, Rivista di Storia del Diritto Italiano, vol. LXXVI (2003), p. 5-30; Id., “La prolusione di P. S. Mancini all’Università di Torino sulla nazionalità”, Verso l’Unità cit., p. 21-46; Id., La prolusione di Pasquale Stanislao Mancini sul principio di nazionalità (Torino 1851), in Retoriche dei giuristi e costruzione dell’identità nazionale, a cura di Giovanni Cazzetta, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 117-134; Laura Passero, Dionisio Anzilotti e la dottrina internazionalistica tra Otto e Novecento, Giugffré, Milano, 2010, soprattutto p. 93-100. Ad essi va, poi, aggiunto il quadro di sintesi proposto da S. Torre, Mancini, Pasquale Stanislao, in Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, hrsg. von Michael Stolleis, Ch. Beck, München, 1995, p. 404-405, dalla voce “Mancini, Pasquale Stanislao”, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 68, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2007, p. 537-547, e da Claudia Storti, “Mancini, Pasquale Stanislao”, Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo), diretto da Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti, Il Mulino, Bologna, 2013, II, p. 1244-1248.

6 Cfr. Massimo d’Azeglio, Epistolario (1819-1866), a cura di Georges Virlogeux, vol. V, 8 maggio 1849 – 31 dicembre 1849, Centro Studi Piemontesi, Torino, 2002, p. 457-458, doc. 302.

7 Al Pettiti, scomparso nel 1850, Mancini dedicò uno dei suoi primi scritti torinesi: la Notizia della vita e degli studi di Carlo Ilarione Petitti di Roreto, poi edita come introduzione all’opera dello stesso Petitti Del giuoco del lotto, stampata postuma a Torino nel 1853 (Carlo Ilarione Petitti di Roreto, Lettere a L. Nomis di Cossilla ed a K. Mittermaier, a cura di Paola Casana Testore, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1989, p. 10, 114, 450).

8 Sui legami personali e scientifici che univano alcuni fra i principali esponenti della cultura giuridica subalpina, ed in particolare lo Sclopis, al Mittermaier, cfr. Laura Moscati, Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l’Unità, Carucci, Roma, 1984. Sull’influenza avuta dalle teorie manciniane sulla codificazione del diritto internazionale privato, si veda inoltre il contributo di Heinz-Peter Mansel, “Mancini, Mittermaier und die nationalsozialistische Rechtslehre. Zwei Skizzen”, Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo, lo studioso, il politico, cit., p. 439-470.

9 In proposito, cfr. Maria Luisa Cicalese, “Mancini e gli hegeliani napoletani nell’esilio torinese”, Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo, lo studioso, il politico, cit., p. 77-102.

10 Ibid., p. 77.

11 R. Giannandré, “Mancini e l’ambiente degli esuli napoletani a Torino”, Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo, lo studioso, il politico, cit., p. 162-163.

12 Sul Commentario e sull’apporto di Mancini all’opera, cfr. Gian Savino Pene Vidari, “Giuristi napoletani esuli a Torino tra scienza e pratica”, Sapere accademico e pratica legale fra Antico Regime ed unificazione nazionale. Convegno organizzato dall’Accademia Ligure di Scienze e Lettere…Genova, 7 e 8 novembre 2008, a cura di Vito Piergiovanni, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Genova, 2009, p. 31-52. Sul contributo del Mancini alla formazione del codice sardo del 1854, cfr. Francesco Aimerito, La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna, Giuffrè, Milano 2008, in specie p. 242 sgg.

13 Programma e composizione del Consiglio di Direzione, al 12 luglio 1850, si leggono in Rivista Italiana, nuova serie, vol. I (1850), p. 4-11

14 Legge 14 novembre 1849, n. 1092, in Raccolta degli Atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna, vol. XVIII, Stamperia Reale, Torino, 1850, p. 745-746.

15 Laura Moscati, Da Savigny al Piemonte cit., p. 237-238.

16 Legge 14 novembre 1849 cit., art. 2.

17 Lettere di Massimo d’Azeglio a Mancini del 24 novembre, 15 e 18 dicembre 1849 (Massimo d’Azeglio, Epistolario cit., vol. V, p. 322 (doc. 233), 247-248 (doc. 248), 342 (doc. 252).

18 Per una più ampia ricostruzione della vicenda, anche alla luce degli ordinamenti universitari del tempo, cfr. Gian Savino Pene Vidari, “La prolusione di P. S. Mancini”, cit., p. 22-33.

19 Erik Jayme, Pasquale Stanislao Mancini.Diritto internazionale privato,cit., p. 108-109.

20 Pasquale Stanislao Mancini, Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prelezione al corso di Diritto internazionale e marittimo pronunziata nella R. Università di Torino dal Professore Pasquale Stanislao Mancini nel dì 22 gennaio 1851, Eredi Botta, Torino, 1851, da tale edizione sono tratte le citazioni che seguono.

21 Per un quadro complessivo delle diverse edizioni, cfr. GIan Savino Pene Vidari, “La prolusione di P. S. Mancini”, cit., p. 35, nota 58.

22 Nel merito Floriana Colao, “L’«idea di nazione»”, cit., p. 274.

23 La lettera, datata da Heidelberg il 21 febbraio 1846, è pubblicata in Laura Moscati, Da Savigny al Piemonte, cit., p. 308-312.

24 Pasquale Stanislao Mancini, Della nazionalità, cit., p. 41.

25 Ibid., p. 39. Sulla «posizione intermedia» assunta dalla definizione manciniana tra l’idea di nazionalità di impostazione naturalistica sviluppata dalla dottrina tedesca e la concezione volontaristica affermatasi in Francia, cfr. Floriana Colao, “L’«idea di nazione» cit., p. 270-271, con i riferimenti bibliografici ivi richiamati.

26 Pasquale Stanislao Mancini, Della nazionalità, cit., p. 41.

27 Ibid., p. 46-47.

28 Ibid., p. 49.

29 Sulle convergenze, ma anche sulle peculiarità dell’impostazione manciniana rispetto a quella mazziniana, cfr. Maria Luisa Cicalese, Mancini e gli hegeliani napoletani…, cit., p. 88-91.

30 Vincenzo Gioberti, Il Gesuita moderno, S. Bonamici, Losanna, 1847, p. 417-465, nota XXX: Della nazionalità in proposito di un’operetta del P. Luigi Taparelli d’Azeglio. Eloquenti appaiono al riguardo le parole del Mancini, nella lettera inviata al Gioberti il 4 settembre 1851. Sul punto e, più in generale, sul collegamento tra le tesi manciniane ed il pensiero giobertiano, cfr. Maria Luisa Cicalese, “Mancini e gli hegeliani napoletani”, cit., p. 96-97.

31 Nell’«operetta» in questione (Luigi Taparelli, Della nazionalità. Breve scrittura, Fratelli Ponthenier, Genova, 1846), il padre gesuita, fratello di Massimo, aveva sostenuto, tra l’altro, come l’affermazione dell’identità nazionale, pur costituendo un dovere morale, potesse comunque «sussistere anche sotto il governo straniero» (ibid., p. 24). Sulla polemica con il Gioberti, cfr. pure Claudia Storti Storchi, Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero, cit., p. 297 (nota 51), 303-304 (nota 67).

32 Pasquale Stanislao Mancini, Della nazionalità, cit., p. 46.

33 Ibidem.

34 Ibid., p. 59.

35 Pasquale Stanislao Mancini, “Lineamenti del vecchio e del nuovo diritto delle genti. Prelezione del corso accademico dell’anno 1852 insegnato nella R. Università di Torino”, Id., Diritto internazionale. Prelezioni con un saggio sul Machiavelli, G. Marghieri, Napoli, 1873, p. 73.

36 Pasquale Stanislao Mancini, Diritto internazionale, cit. supra alla nota 31. Sulla genesi dell’edizione, cfr. la Prefazione, ibid., p. V-XII.

37 Pasquale Stanislao Mancini, “La vita de’ popoli nell’umanità. Prelezione al corso di Diritto internazionale pubblico, privato e marittimo pronunziata nella Università di Roma il 23 gennaio 1872”, Id., Diritto internazionale cit., p. 163-220.

38 Pasquale Stanislao Mancini, “Machiavelli e la sua dottrina politica. Saggio”, Id., Diritto internazionale…, cit., p. 221-318.

39 Pasquale Stanislao Mancini, “Lineamenti”, cit., Id., Diritto internazionale, cit., p. 65-92.

40 La nazionalità forma organica dell’umanità. Prelezione al corso di diritto internazionale nella R. Università di Torino per L’Anno Accademico 1851-1852, copia con titolo autografo in Roma, Museo centrale del Risorgimento, Archivio Mancini, b. 860, doc. 6, n. 170501. Cfr. Erik Jayme, Pasquale Stanislao Mancini. Diritto internazionale privato,cit., p. 84.

41 Pasquale Stanislao Mancini, “Lineamenti del vecchio e nuovo diritto delle genti”, cit., Id., Diritto internazionale cit., p. 87.

42 Ibidem.

43 Pasquale Stanislao Mancini, “Prelezione al corso di diritto pubblico marittimo insegnato nella R. Università di Torino nell’anno 1852-53 pronunziata nel dì 29 novembre 1852”, Id., Diritto internazionale, cit., p. 93-116. Il testo della lezione, pronunziata dal Mancini «sulla base di semplici note», era già stato pubblicato a Torino nella Rivista Il Cimento (anno I, 1852, vol. II) sulla base della versione raccolta «dagli Stenografi», come ricordato nella nota riprodotta in esordio dell’edizione napoletana (p. 97, nota 1), e nuovamente edito sempre a Torino nel 1853, insieme al programma del corso, con il titolo Introduzione allo studio del Diritto pubblico marittimo: Prima lezione e programma del corso insegnato nella R. Università di Torino nell’anno 1852-53 dall’Avvocato Pasquale Stanislao Mancini, professore di diritto internazionale e marittimo, Ferrero e Franco, Torino, 1853.

44 Pasquale Stanislao Mancini, “Prelezione al corso di diritto pubblico marittimo”, cit., Id., Diritto internazionale, cit., p. 101.

45 Claudia Storti Storchi, Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero, cit., p. 306-313.

46 Nicola Rocco, Dell’uso e dell’autorità delle leggi del Regno delle Due Sicilie considerate nelle relazioni con le persone e con il territorio degli stranieri, Tipografia del Guttemberg, Napoli, 1837.

47 Sul periodico, fondato da A. Izzo nel 1835, di cui dal 1838 Mancini aveva assunto proprietà e direzione, avvalendosi, per la trattazione di temi giuridici, della occasionale collaborazione di figure di spicco, tra le quali lo stesso Mittermaier, cfr. Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia, Storia della stampa italiana, II, La stampa italiana del Risorgimento, Laterza, Bari, 1979, p. 188, 439.

48 Pasquale Stanislao Mancini, “Lineamenti del vecchio e nuovo diritto delle genti”, cit., Id., Diritto internazionale,cit., p. 74.

49 Sulla partecipazione del Mancini ai programmi di unificazione legislativa, cfr. in particolare Giuliana D’Amelio, “Pasquale Stanislao Mancini e l’unificazione legislativa nel 1859-1860”, Annali di storia del diritto, vol. V-VI (1961-1962), p. 159-220; Stefano Solimano, ‘Il letto di Procuste’. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario, Giuffrè, Milano, 2003, passim, nonché per lo specifico apporto nel campo internazionalistico, Luigi Ferrari Bravo, “Mancini e i diritti civili dello straniero nell’ordinamento italiano”, Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo, lo studioso il politico…, cit., p. 425-431; Francesco Caruso, “Mancini e i princìpi del diritto internazionale privato nel codice del 1865”, ibid., p. 433-435; Ferdinando Treggiari, “Pasquale Stanislao Mancini: nationales Recht und Recht der Nationalität”, ibid., p. 514-526; Erik Jayme, Pasquale Stanislao Mancini.Diritto internazionale privato,cit., p. 27-28, 99-101.

50 Isidoro Soffietti, “Citoyenneté et nationalité au milieu du XIXe siècle: le cas du Royaume de Piémont- Sardaigne”, «Amicitiae pignus». Studi in ricordo di Adriano Cavanna, a cura di Antonio Padoa Schioppa, Gigliola di Renzo Villata, Gian Paolo Massetto, Giuffrè, Milano, 2003, vol. III, p. 2083-2092; Id., “Cittadinanza e nazionalità nella disciplina sabauda di metà Ottocento”, in Verso l’Unità, cit., p. 47-56.

51 Una valutazione assai critica è proposta da Guido Fassò, “Nazionalità (Principio di)”, Novissimo Digesto Italiano, vol. XI, UTET, Torino, 1965, p. 139-142 e soprattutto da Vezio Crisafulli, Damiano Nocilla, “Nazione”, Enciclopedia del diritto, vol. XXVII, Giuffrè, Milano, 1977, p. 794-795.

52 Pasquale Stanislao Mancini, De’ progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l’ultimo secolo in rapporto co’ principj e con gli ordini liberi. Discorso pronunziato nella Grande Aula della Regia Università degli Studi di Torino per la solenne inaugurazione dell’anno accademico 1858-59, Stamperia Reale, Torino, 1859, riedito in Id., Diritto internazionale…,cit., p. 117-162.

53 Ibid., p. 155.

54 Ibid., p. 156-159.

55 Ibid., p. 155.

56 Lo sottolineava Luigi Firpo, “Gli anni torinesi”, Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo, lo studioso il politico, cit., p. 146.

57 In proposito, cfr. Elisa Mongiano, “Il principio di nazionalità e l’unificazione italiana”, Verso l’Unità, cit., p. 57-79; Enrico Genta, “La diplomazia europea e l’unificazione italiana tra 1859 e 1860”, ibid., p. 153-170.

58 Elisa Mongiano, Il “voto della Nazione”. I plebisciti nella formazione del Regno d’Italia (1848-1860), Giappichelli, Torino, 2003, p. 211.

59 Cfr. “Prefazione”, a Pasquale Stanislao Mancini, Diritto internazionale,cit., p. VII.

60 Al riguardo, cfr. Paola Casana, “La prima fase dell’unificazione italiana: trattati e trattative diplomatiche”, Verso l’Unità, cit., p. 100-103.

61 Gian Domenico Romagnosi, Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa: la scienza delle costituzioni (1815), edizione critica a cura di Guido Astuti, vol. I, Reale Accademia d’Italia, Roma, 1937, p. 267. Sul rapporto di sostanziale identità tra «nazione» e «Stato» in Romagnosi, si rinvia a Federico Patetta, Introduzione a Gian Domenico Romagnosi, Della costituzione, cit., p. XCIII.

62 In merito, cfr. Floriana Colao, “L’«idea di nazione»”, cit., p. 278-283, nonché Laura Passero, Dionisio Anzilotti, cit., p. 81-85.

63 Sugli sviluppi della scuola torinese, Roberto Monaco, “Mancini e il principio di nazionalità nel diritto internazionale privato”, Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo, lo studioso il politico, cit., p. 472-473.

64 Rosario Romeo, Cavour e il suo tempo 1854-1861, vol. III, Laterza, Roma-Bari, 1984, p. 113, 379-381.

65 Al riguardo soprattutto Roberto Monaco, “Mancini e il principio di nazionalità”, cit., Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo, lo studioso il politico cit., p. 474-485; Luigi Sico, “Il diritto internazionale nel quadro dell’attività scientifica di Mancini”, ibid., p. 487-490.

66 Pasquale Stanislao Mancini, La vita de’ popoli nell’umanità…, cit., p. 169-170.

67 In proposito, Gian Savino Pene Vidari, “La prolusione di P.S. Mancini” cit., Verso l’Unità, cit., p. 43-46.





Nota bene:
Si necesita algún tipo de información referente al artículo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del artículo al principio del mismo.
REVISTA EUROPEA DE HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS Y DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS es una revista académica, editada y mantenida por Revistasdederecho.com. La revista dejó de depender de la Universidad de Málaga en noviembre de 2013 y de www.eumed.com en noviembre de 2020, fecha en la que se conformó www.revistasdederecho.com. Para cualquier comunicación, envíe un mensaje a mjpelaez@uma.es, seghiri@uma.es o info@revistasdederecho.com.