Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional / Rivista critica di diritto canonico molticonfessionale


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Depósito Legal: MA 2137-2014



Gli interventi magisteriali di Paolo VI sul diritto canonico

Stefano TESTA BAPPENHEIM*


Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

Stefano Testa Bappenheim (2015): “Gli interventi magisteriali di Paolo VI sul diritto canonico”, en Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional, n. 2 (febrero de 2015), pp. 57-82.

Resumen: Nos ha parecido útil, en el año de su beatificación, tomar en consideración las intervenciones magisteriales de Pablo VI relacionadas con el Derecho canónico, al que el pontífice atribuyó siempre gran importancia, rechazando y criticando más y más veces expressis verbis las corrientes de pensamiento contrarias a la naturaleza tambien jurídica de la Iglesia, al derecho canónico, y tambien a aquellas personas escépticas en la defensa de su utilidad, estando convencido que el Derecho canónico es institucionalmente ontológico al Misterio de la Iglesia, contradiciendo en tal manera a quienes creían que fuese una superestructura, una adición humana, y confirmando sus profundas raíces teológicas. Después del Vaticano II, cuando estaban para iniciarse los trabajos de revisión del Código de Derecho Canónico de 1917, el papa Montini subrayó acentuándola de modo expreso la importancia que había de ponerse de manifiesto de que el nuevo Codex fuese permeable a las decisiones y conclusiones de la Asamblea Conciliar, subrayando que estaban profundamente equivocados quienes sostenían que el Concilio se había pronunciado en contra del Derecho canónico. Son precisamente estas orientaciones las que, de manera constante, encontramos en el pensamiento de Pablo VI, en las cuales él permaneció fiel en todas sus propias intervenciones sobre este tema, desde su primer discurso en el año 1965 sobre la reforma de CIC, hasta el último, del año 1978, ante la Rota.

Palabras clave: Pablo VI, Naturaleza jurídica de la Iglesia, Derecho canónico.

Riassunto: C’è parso utile, nell’anno della sua beatificazione, prendere in esame gli interventi magisteriali di Paolo VI relativi al diritto canonico, cui egli attribuì sempre grande importanza, respingendo e criticando più e più volte expressis verbis le correnti di pensiero contrarie alla natura anche giuridica della Chiesa, al diritto canonico, o finanche solo scettiche sul permanere della sua utilità, essendo egli convinto che il diritto canonico fosse istituzionalmente ontologico del Mistero della Chiesa, contraddicendo in tal modo chi riteneva fosse una sovrastruttura, un’aggiunta umana, e ribadendone le profonde radici teologiche. A Concilio appena concluso, poi, allorquando stavano appena iniziando i lavori di revisione del CIC-17, Papa Montini sottolineò l’importanza che il nuovo Codex fosse pienamente permeato delle decisioni e della conclusioni dell’assise conciliare, sottolineando quanto ritenesse profondamente sbagliato ritenere che il Concilio si fosse pronunziato contro il diritto canonico. Sono, questi, orientamenti che ritroviamo costanti nel pensiero di Paolo VI, cui egli si mantenne fedele in tutti i proprî interventi sull’argomento, dal primo discorso del 1965, sulla riforma del CIC, all’ultimo, del 1978, alla Rota.

Parole chiave: Paolo VI, Natura giuridica della Chiesa, Diritto canonico.

Tracciare una panoramica ‘giuridica’ di Paolo VI è compito certamente vasto, e «chi pensasse il ponderoso tema – e l’omero mortal che se ne carca, – nol biasimerebbe se sott’esso trema» (Paradiso, XXIII, 64), perciò abbiamo ritenuto, tratta ispirazione parafrasando Virgilio, che ‘felix qui potuit doctrinae iuridicae Pauli Sexti cognoscere fontes’, ovvero di prendere in esame direttamente le parole del Pontefice, quali risultanti da documenti ed atti ufficiali1.

Il 20 novembre 1965 iniziarono i lavori della Commissione per la riforma del CIC; in quest’occasione Paolo VI intervenne per sottolineare la grande importanza ch’egli attribuiva all’opera che s’iniziava, e, anzi, parlando dell’incarico della commissione, tenne a sottolineare i principî teologici che questa avrebbe dovuto seguire, massime tenendo conto delle conclusioni del Vaticano II, che, studiato approfonditamente il mistero della Chiesa, aveva sottolineato l’opportunità ch’essa fosse retta da precise normative: «Ecclesia, cuius mysterium a Concilio Oecumenico Vaticano Secundo in pleniore luce est collocatum, cum ex Conditoris sui voluntate sociale exsistat perfectumque Corpus, est necessario visibilis atque adeo legibus regatur oportet. Haec divina voluntas nullo modo officit iuri naturali, ex quo homo est socialis et in familiam et publicam rem inseritur; quin immo ea cum hoc iure optime congruit»2: poiché la Chiesa, secondo la volontà del Suo Fondatore, esiste come corpo sociale perfetto, essa, come dice LG 8, è necessariamente visibile, e perciò dev’essere regolata da leggi. Questa volontà di Dio non nuoce affatto al diritto naturale, sulla base del quale l’uomo, come essere sociale, fa parte di famiglia e Stato; e, al contrario, egli è perfettamente in sintonia con questo diritto.

Ancora, dice Paolo VI alla Commissione per la riforma del CIC, «attamen, quemadmodum anima a corpore seiungi nequit, quin mors subsequatur, Ecclesia, quam a ‘caritate’ nuncupant, sine Ecclesia ‘iuridica’ exsistere nequit. Non licet ignorare Ecclesiam, ut initio diximus, ex Dei voluntate esse societatem visibilem omnibus cum institutis ad exteriorem moderationem pertinentibus; Christum Apostolis eorumque successoribus contulisse potestatem iurisdictionis; de qua re Evangelium nos certiores reddit ubi Dominus Apostolos ita affatur: Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti : docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis» 3.

Il Papa sottolinea, poi, come il secondo ubi consistam del diritto canonico stia nell’istituzione della Gerarchia da parte di Cristo stesso: «Multo minus consentire quis potest cum iis qui putent in Ecclesia non esse Hierarchiam, sed tantummodo ‘ministerium’, praecipur verbi; scilicet inter Christum et communitatem fidelium nihil esse interponendum, quod eos separet, aut iis qui defendere velint naturam Ecclesiae adversari naturae iuris, esse videlicet ‘ius sacramentale’, quo administratio Sacramentorum regaur, Hierarchiam vero solum esse prout ad illorum administrationem sit necessaria. Quibus commentis ius ‘positivum’ ipsum negatur. Haec, ut probe novistis, omnino repugnant evangelico nuntio, quod est historia Christi, qui eligit, instituit, mitti Apostolos, id est eos, qui Hierarchiam efficiunt, praeditos muneribus peculiaribus, ut cum auctoritate oves sibi creditas pascant, nempe triplici cum potestate, quam supra diximus, easque ad salutem aeternam perducant» 4, sicché la gerarchia si fonda sul diritto divino, e rende la Chiesa una ‘societa inaequalis’, articolata in Primato pontificio, Episcopato, Presbiterato e Diaconato; tutto ciò è noto, dice il Papa, e tuttavia è opportuno ricordarlo espressamente: «Notum est, sed iuvat id in memoriam revocare, a iure divino manare quaedam elementa constitutiva Ecclesiae, quae est societas inaequalis, nempe primatum Romani Pontificis, episcopatum, ac deinde presbyteratum, diaconatum» 5.

Non solo: la Gerarchia può, e deve, legiferare: «Ius ecclesiasticum, quod est ius humanum ‘positivum’, Apostoli exercuerunt et post eos ipsorum successores; sine intermissione hi eiusmodi potestate fruuntur. Hierarchia scilicet facultate pollet et officio devincitur Ecclesiam eiusque membra moderando more vigilum pastorum, ac quidem potestate regiminis, leges et iudicia ferendo eaque praestando, quae exsecutionem respiciunt, potestate magisterii, populum Dei cum auctoritate docendo, potestate ordinis, divinae gratiae auxilia et subsidia administrando»: la differenza fra laici e Gerarchia, dunque, come pure gli elementi fondamentali ed i pieni poteri di quest’ultima, sono, per Paolo VI, di diritto divino, ed il diritto umano è perciò uno strumento a disposizione della Gerarchia, col quale essa adempie al proprio compito di munus regendi: «Ii autem, qui Hierarchiae sunt subiecti, ex conscientiae officio legibus debent obtemperare secundum illud: qui vos audit, me audit: et qui vos spernit, me spernit. Iuris igitur praecepta voluntatem Christi, cui ut Domino sumus subiecti, certe manifestant. Neque est, cur quidam, libertatem plus aequo extollentes, in quam vocati sumus,ea legi adversari dicant, Apostoli Pauli doctrinam minus recte in medium proferentes. Sed est animadvertendum oboedientiam libertatem non coangustare, sed perficere, operositati addere incrementa, personam quodammodo amplificare; inoboedientiam vero vires dissipare et hominem reddere servum suarum cupiditatum».

Il Santo Padre è anche molto netto nel deprecare le correnti di pensiero contrarie al diritto canonico, o comunque scettiche sulla sua attuale utilità: «Neque iis est assentiendum qui ius canonicum detrectant asserentes litteram occidere, Spiritum autem vivificare; eam videlicet tantum externum quoddam ac deforme obsequium erga leges inducere. Quamvis affirmari debeat, litteram numquam adversari debere spiritui, tamen lex qualibet indiget littera, id est expositione scripta eaque perspicua; cuius rei testimonium praeclarissimum in Codice Iuris Canonici invenitur» 6.

Il Papa, infatti, parla di un diritto canonico richiesto dalla natura sociale della Chiesa, quasi connaturatovi: «Ius canonicum, quod, e natura sociali Ecclesiae petitum, in potestate iurisdictionis, quam Christus Hierarchiae tribuit, nititur, omnino in animorum curationem contendit, ut homines praesidio quoque nutuque legum veritatis et gratize Christi sint compoter ac sancte, pie, fideliter vivant, crescant, moriantur; scilicet ad hunc celsissimum finem spectat assequandum per Ecclesiam, quam ut rectis institutis ac normis componat ac dirigat, proxime ad ipsum ius canonicum pertinet» 7, dato che, come ha già detto, ma tiene a ripetere, Chiesa e diritto canonico sono vicendevolmente e strettamente legati:
«Quemadmodum notum est, ius canonicum, quod e iure divino naturali, e Sacra Scriptura, Traditione, Decretalibus aliisque fontibus hauritur, progressione, quadam est explicatum. Est tamen hac in re sedulo discernendum; siquidem perquam solido inveniuntur consociata foedere theologia et ius canonicum primaria quaedam, scilicet quae sunt iuris divini constitutivi, nullo modo queunt mutari» 8.

Il Papa, infine, parla della necessaria riforma del diritto canonico e del suo scopo: «Nunc admodum mutatis rerum condicionibus – cursus enim vitae celerius ferri videtur – ius canonicum, prudentia adhibita, est recognoscendum: scilicet accomodari debet novo mentis habitui, Concilii Oecumenici Vaticani Secundi proprio, ex quo curae pastorali plurimum tribuitur, et novis necessitatibus populi Dei» 9.

Come modello della nuova codificazione, inoltre, Paolo VI indica il CIC del 1917, tenendo però conto dei nuovi documenti conciliari: «Quodsi ergo Codex Iuris Canonici “vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet” (can. 6), nunc tamen quaedam novanda esse videntur. Ex quo patefit, quam grave sit munus et onus huius vestri Consilii. Brevi etiam tempore perficienda erunt, quae prius per hominum aetates patrari consueverant. Sed expeditior est via, siquidem et Codex Iuris Canonici veluti ducis munere fungitur et Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum quasi lineamenta praebet operis novi, ita ut multa tantummodo fusius et accuratius sint definienda ac statuenda» 10.

Poco tempo dopo, il 25 gennaio 1966, nel tradizionale discorso alla Rota, Papa Montini torna sull’argomento dell’importanza del Codice, sottolineandone in particolar modo gli aspetti di diritto processuale; egli, inoltre, tiene a ribadire la dottrina del Concilio sulla sacramentalità della Chiesa e del diritto canonico come elemento istituzionalmente ontologico del mistero della Chiesa, criticando nuovamente le correnti di pensiero antigiuridiche presenti anche in quegli anni: i principî del diritti canonico, dice, «dall’alto discendono, trascendendo l’umano volere e postulando quel volere divino, che nel fondare la Chiesa ha voluto esserle immanente, mediante il conferimento a persone elette, e perciò rifulgenti di carattere sacro, alla gerarchia apostolica cioè, di potestà tutte sue», e l’attività giuridica della Chiesa va perciò difesa dalla «svalutazione che un linguaggio, spesso più frettoloso che offensivo, può averle recato, qualificando facilmente di ‘giuridismo’ ogni determinazione pratica e canonica relativa alla vita esteriore del corpo ecclesiastico; […e non si deve] deprezzare l’aspetto, anzi la realtà istituzionale della Chiesa visibile, la sua espressione umana e sociologica. Pio XII, Nostro venerato predecessore, fin dal 1939, all’inizio del suo pontificato, ammoniva gli alunni dei seminari romani che “a torto si distingue una Chiesa giuridica dalla Chiesa della carità. Non è così; ma quella Chiesa, ch’è giuridicamente fondata, con a capo il Pontefice, è la medesima Chiesa di Cristo, la Chiesa della carità e la famiglia universale dei cristiani”»11.

Pochi mesi dopo, nel contesto più generale d’un’udienza generale, Paolo VI tornerà su questa sorda opposizione all’attività legislativa ed alla natura anche giuridica della Chiesa; siamo poco dopo la promulgazione del MP ‘Ecclesiae Sanctae’12, ed il Sommo Pontefice tiene a sottolineare expressis verbis: «Quali sono le manifestazioni post-conciliari della vitalità della Chiesa? [… una è la] fecondità legislativa, promossa dal Concilio. Può mancare alla Chiesa di Dio quest’attività? Noi sappiamo bene che da molte parti si guarda con antipatia all’attività legiferante della Chiesa, come se fosse opposta alla libertà dei figli di Dio, antitetica allo spirito del Vangelo, imbarazzante le spontanee espressioni dei carismi proprî del Popolo di Dio, frenante lo sviluppo storico dell’organismo ecclesiastico, che risulta estraniato e ritardato rispetto allo sviluppo storico della società temporale. Ma non vediamo come la Chiesa cattolica, se vuol essere fedele e consequenziaria ai principî costitutivi del Suo Divino Fondatore, possa prescindere dal dare a sé stessa un “diritto canonico”: se la Chiesa è società visibile, gerarchica, impegnata ad una missione salvatrice, che non ammette se non una univoca e determinata realizzazione, custode d’una Parola, che dev’essere conservata rigorosamente e diffusa apostolicamente, responsabile della salute dei proprî fedeli e dell’evangelizzazione del mondo, non può fare a meno di darsi leggi, coerentemente derivate dalla Rivelazione e dai bisogni sempre insorgenti della sua vita sia interiore, che esteriore. Per correggere i possibili inconvenienti del così detto “giuridismo”, il primo rimedio sarà non tanto nell’abolire la legge ecclesiastica, quanto nel sostituire a prescrizioni canoniche imperfette o anacronistiche altre prescrizioni canoniche meglio formulate. Chi alimente avversione preconcetta verso la legge della Chiesa non ha il vero sensus Ecclesiae […]. Si legga San Paolo; si vedano i primi passi autentici della vita della Chiesa; e si scorgerà come la premura di esprimere norme positive e autorevoli a difesa, a sostegno, a guida della comunità cristiana, dimostri appunto la vitalità della Chiesa […] Siamo all’inizio di un nuovo e grande periodo legislativo della Chiesa. Il Concilio lo ha inaugurato, l’«aggiornamento» lo reclama; il proposito di rivedere il Codice di Diritto Canonico lo esige. Perciò dovremo studiarci di riconoscere nell’attività legislativa della Chiesa una manifestazione congeniale alla sua missione […] e piuttosto che affettare disinteresse o disprezzo per le norme canoniche, cercheremo di comprenderne lo spirito, di osservarne i precetti, e di apprezzarne le pastorali sollecitudini. Così si ama la Chiesa»13.

Nel discorso del 12 febbraio 1968 alla Rota, poi, ecco il Papa tornare sulla riforma del diritto canonico nella Chiesa, importante perché fenotipo della ‘potestas iudicandi’, della ‘funzione giudiziale della «sacra potestas»’: «La funzione giudiziale della ‘sacra potestas’ concessa dal Salvatore alla Chiesa come complemento necessario della funzione legislativa, è legata anche al carattere profondamente umano della Chiesa che, pur essendo santa, è tuttavia soggetta a manchevolezze nelle sue membra. San Paolo nella sua prima lettera ai Corinti mette in risalto questa funzione propria dell’autorità ecclesiastica, proibendo ai fedeli di rivolgersi ai tribunali pagani per risolvere le loro contese. […] Il Concilio Vaticano II non esita ad affermare, nella Costituzione Lumen gentium: “Vi huius potestatis Episcopi sacrum ius et coram Domino officium habent in suos subditos leges ferendi, iudicium faciendi, atqua omnia quae ad cultus apostolatusque ordinem pertinent, moderandi”, sempre per “questo sacro compito di giudicare»14, che «assume, nelle odierne circostanze, dimensioni di eccezionale contributo al bene della Chiesa e dell’umana società. Ora che un abnorme senso di libertà vorrebbe addirittura sopprimere qualsiasi norma di ordinamento giuridico, ora che un certo spirito, più superficiale che scientifico, non esiterebbe a sostituire le norme perenni incise da Dio nel cuore dell’uomo con un certo relativismo giuridico» è vieppiù importante proclamare “solennemente ogni giorno l’esistenza di una legge divina che non passa né invecchia”15, che illumina “il mistero dell’uomo e del cristiano di oggi, colui cioè che sarà il destinatario del rinnovato Codice, colui al quale la nuova legislazione dovrà offrire una chiara traccia e un valido aiuto […], ma tutto questo ingente sforzo di revisione del Codice risulterebbe in buona parte sterile se contemporaneamente non si provvedesse anche a rinnovare lo studio dello stesso Diritto”, tanto importante da far sì che il Papa auspichi aumenti “il numero di coloro che si dedicano agli studi giuridici specializzati, e che contribuiranno domani […] ad attuare le rinnovate leggi della Chiesa”16.

Sono temi che il Sommo Pontefice ribadirà ed approfondirà pochi mesi dopo, nel discorso del 25 maggio ai partecipanti al I Congresso internazionale di diritto canonico, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’entrata in vigore del CIC-17.

Qui il Papa sottolinea, in primis, come il diritto canonico non sia una sovrastruttura, una costruzione, un’aggiunta umana, bensì abbia indiscutibili radici e fondamenta teologiche, avendo lo scopo precipuo di assicurare e proteggere il bene comune della Chiesa e dei fedeli: «Nam ius nihil aliud est nisi tutum praesidium, quo commune bonum cum auctoritate legitime disponitur et provehitur; idque contra quoslibet externos interventus defendit et tutatur inviolabilem autonomiam, in cuius finibus omnis homo reapse capax fit cum recta sua conscientia ea quae ad perfectionem suae humanae personae pertinent ad effectum deducendi»17.

Se ciò vale universalmente, secondo DH1, cui il Papa si riferisce citando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nello specifico ecclesiastico-canonico, però, «ceteroqui in ecclesiastica etiam societate ius, uti tale, stare non potest neque efficaciter agere videtur, nisi certa congruentique regula definiatur apteque in ordine rerum describatur. Lex igitur, cum eam iuris natura postulet, existimanda non est ab Ecclesiae compage abhorrere, quasi sit corpus extraneum, quod quis in eiusdem compositione violenter defixerit. E contra, canonica lex talis profecto est, ut maximi momenti munus in Ecclesiae vita exsequi debeat, ut nempe omnia fulciat et tutetur et foveat incepta communia, quae ad christianam vitam fidelius usque et constantius vivendam suscipiuntur», anche perché «id proprium peculiareque legum ecclesiasticarum est opus, ut eae probe respondeant variis ac multiplicibus necessitatibus actionis pastoralis, apertas ostendens vias, quibus ipsa disposite ad effectum deducatur. […] Canonica enim lex non impedit, sed incitat, non imminuit, sed sustentat, non coercet, sed provehit atqua tuetur perenne christiane veri nominis vitae incrementum, adspirante sine ulla intermissione gratia Spiritus Sancti» 18.

Ricordato nuovamente il radicamento teologico ab initio del diritto canonico, poi, il Papa torna a parlare:
a) del legame fra il diritto canonico ed il Concilio, che lo conferma al servizio della Chiesa, la quale «hisce temporibus, leges renovans suas, non alio contendit, quam ut iisdem legibus suis confirmet ac tueatur sinceram illam novamque impulsionem ad vitam christianam instaurandam, quam Concilium Viticanum secundum exoptavit atque promovit»19;
b) dell’importanza della riforma in itinere del Codex: «Quam ob causam praesens canonicarum legum renovatio ad quandam a rebus abstractam structuram in antecessum minime conformanda erit, quae iis tantum respondeat postulatis, in intima totius legum statuendarum rationis dialectica vi, ut ita dicamus, insitis; neque pariter haec renovatio radicitus apparanda erit, ut scilicet eo solummodo spectet, ut in locum publicarum legum, quae nunc obtinent, normae mere novae variaeque substituantur»20.

Nel discorso del 27 gennaio 1969 alla Rota, invece, il Papa, probabilmente dando ormai per acquisiti i concetti che aveva espresso e ribadito più volte negli anni precedenti, entra nel dettaglio, soffermandosi sul quadro ecclesiologico del diritto canonico: «Dobbiamo riconoscere alla potestà giurisdizionale della Chiesa l’esercizio d’una causalità diversa da quella santificatrice, avendo questa Cristo come unica fonte ed essendo chi la dispensa soltanto ministro, soltanto strumento, mentre quella giurisdizionale, pur attingendo da Cristo la sua virtù e la sua ragion d’essere, possiede un suo proprio procedimento umano, che fa di chi n’è investito un esecutore responsabile, una causa seconda come dicono i teologi […] E’ noto a tutti come il riconoscimento della potestà giurisdizionale si inserisce nel quadro di quella ecclesiologia integrale, che Noi riteniamo autentica, e che, senza nulla trascurare della realtà e della profondità del suo aspetto visibile e sociale, che qualifica la Chiesa una società giuridicamente perfetta, non univocamente eguale a quella civile, ma originale e singolare, perché, a causa del fine suo proprio e dei mezzi dei quali si vale per conseguirlo, si definisce soprannaturale e spirituale, trovando in sé stessa, per disposizione del suo divino Fondatore, le risorse alla sua esistenza e alla sua attività. E che ciò valga anche della potestà giudiziaria è facile ricavarne le prove dalle fonti neotestamentarie, anch’esse da tutti conosciute, e da tutta la tradizione ecclesiastica, confermata dal recente Concilio Vaticano II, che, nella Costituzione dogmatica Lumen gentium, come ricorderete, dice che “i Vescovi hanno il sacro diritto, e davanti al Signore il dovere, di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare […] Questo è bene richiamare per il fatto che, essendo oggi giustamente ricondotto il concetto di autorità nella Chiesa alla sua ragion d’essere, ch’è quella del servizio, non si vorrebbe che fosse fraintesa l’origine dell’autorità stessa, quasi emanasse dalla comunità di fedeli, e non derivasse la sua fonte superiore dal diritto divino […] né si vorrebbe che fosse indebitamente inceppato l’esercizio stesso della legittima autorità della Chiesa nell’esplicazione delle sue funzioni”»21.

Egli torna poi a dolersi dei critici del diritto canonico: in esso «si nasconde forse […] quell’atteggiamento tanto criticato dai promotori del risveglio evangelico e spirituale nella Chiesa, e tanto avversato dai fautori di libere correnti carismatiche, ovvero di quelle contrarie idealmente, ma praticamente cospiranti della secolarizzazione, atteggiamento che ha preso il nome di giuridismo?».

Certamente no!, risponde il Papa: «Una Chiesa in cui un Diritto Canonico, esteriore e formalistico, prescindesse dallo spirito del Vangelo, o prevalesse sulla speculazione teologica, o soffocasse la formazione della coscienza illuminata all’autodeterminazione e ritardasse lo sviluppo della vita ascetica e propriamente religiosa, non risponderebbe agli orientamenti rinnovatori del Concilio, né perciò ai Nostri», e ricorda anche, a chi sosteneva che il Vaticano II avesse voluto ‘superare’ l’aspetto giuridico della Chiesa, che «il Concilio non solo non ripudia il Diritto Canonico, la norma cioè che precisa i doveri e difende i diritti dei membri della Chiesa, ma la auspica e la vuole, come conseguenza delle potestà lasciate da Cristo alla sua Chiesa, come esigenza della sua natura sociale e visibile, comunitaria e gerarchica, come guida alla vita religiose e alla perfezione cristiana, e come tutela giuridica della stessa libertà», tant’è vero che lo stesso «Concilio ha decretato la revisione del Codice di Diritto canonico […] secondo criterî più aderenti alla missione pastorale della Chiesa e alle legittime esigenze della vita moderna»22.

Papa Montini torna a ribadire questi concetti pochi mesi dopo, in occasione del Congresso internazionale di diritto canonico, che dal 14 al 19 gennaio 1970 si svolge all’Università ‘La Sapienza’; qui, chiaramente, il Papa espone diffusamente la propria opinione su molti puncta dolentes della teoria generale del diritto canonico, oltreché su qualche elemento specifico.

Immediatamente il Pontefice sottolinea si tratti d’un argomento «grandemente apprezzato, quello della scienza giuridica relativa alla vita sociale della Chiesa, il Diritto Canonico», che è, precisa, «un aspetto, sia pur esso esteriore e storico della Chiesa, d’innegabile rilievo nella vita spirituale e nel progresso civile dell’umanità», ed occuparsene è segno «di nobile cultura e di aperta intelligenza»23.

Il Congresso, si compiace il Papa, concorda sulla legittimità e sulla necessità dell’esistenza d’un Diritto Canonico della Chiesa, riconoscendo che la Chiesa, fondata da Cristo, è una società visibile; l’idea che la Chiesa possa essere invisibile, com’è stato affermato da studiosi e da correnti d’un’interpretazione puramente spiritualista e liberale del cristianesimo in altri tempi, si dimostra utopistica, per non dire addirittura contradditoria nei termini; così la tendenza, oggi alquanto diffusa nelle persone e nelle file cristiane, ad attestare una loro propria voce carismatica, libera o autorevole che dir si voglia, per affrancare la propria e l’altrui coscienza, la propria e l’altrui condotta dalla potestà normativa della Chiesa, si dimostra aliena dalla genuina concezione comunitaria e gerarchica della Chiesa stessa […] La Chiesa è un Popolo costituito corpo sociale organico, in virtù d’un disegno e di un’azione divina […]”, ed il Concilio, lungi dal suggerire d’abbandonare tutto ciò, “ha approfondito la dottrina della Chiesa, ha messo in rilievo l’aspetto mistico che le è proprio, ed ha perciò obbligato il Canonista a ricercare più profondamente nella Sacra Scrittura e nella teologia le ragioni della propria dottrina. Questo fatto lo ha scosso nella sua abitudine, solita per lo più a fondare in una secolare e indiscussa tradizione il suo insegnamento, e a confortarlo con il confronto e con l’apporto, dapprima del Diritto Romano («quod ratio scripta est merito nuncupatum», come dicevano i Canonisti), poi con quello dei Popoli verso i quali la Chiesa ha rivolto la sua missione evangelizzatrice”, perciò la Chiesa, anche «in quest’ora post-conciliare» continuerà a cercare «il perché ed il come della sua antica e rinnovata disciplina canonica»24.

Il Concilio, indubbiamente, ha portato una novità nella Chiesa, «“che entra oggi nello studio e nella formulazione del Diritto canonico [… e] dalla quale germina la revisione del Codice vigente”, la quale costituisce pure una grossa innovazione procedurale rispetto al passato: stavolta essa ha origine “non già, come quasi sempre sono nate nella storia del diritto le grandi compilazioni giuridiche, per uno scopo principalmente pratico […], ma per derivare la legge canonica dall’essenza stessa della Chiesa di Dio […] Questa più stretta parentela fra la Teologia e il Diritto Canonico infonderà in quest’ultimo caratteristiche nuove […] riconoscendo nel Diritto Canonico non tanto una legge dominante, un’espressione di potere autocentrico, un ‘iussum’ dispotico e arbitrario, ma piuttosto una norma che tende massimamente a interpretare una duplice legge, quella superiore, divina, e quella interiore, morale, della coscienza”, sicché “la Tradizione avrà, come sempre, ma ora con rinnovato prestigio, nel Diritto Canonico, una voce sommamente autorevole e gradita, un titolo di sapienza e di autenticità, ed il suo alimento”»25.

Pochissimi giorni dopo il Papa ha modo di tornare sull’argomento col discorso alla Rota, il 29 gennaio 1970.

In quest’occasione, tenendo quasi una lezione di teoria generale del diritto canonico, che citiamo ampiamente proprio per la sua rilevanza, il Pontefice parla del rapporto fra diritto e libertà, argomentando lungamente come essi non siano in vicendevole contrasto: «Nessuno ignora oggi l’accentuata tendenza a svalutare l’autorità in nome della libertà: lo ha sottolineato il Concilio in un documento molto significativo, quello appunto sulla libertà religiosa, quando ha osservato che «non sembrano pochi coloro che, sotto pretesto della libertà, respingono ogni dipendenza e apprezzano poco la dovuta obbedienza». E’ la diffusa tendenza cosiddetta carismatica, che diventa antigerarchica: si sottolinea esclusivamente la difficilmente definibile funzione dello spirito a scapito della autorità. In tal modo, si diffonde una mentalità, che vorrebbe presentare come legittima e giustificata la disobbedienza, a tutela della libertà di cui debbono godere i figli di Dio”, ma quest’atteggiamento è sbagliato per un enorme numero di ragioni, di cui il Papa, per ragioni di tempo, confuta solo le tre principali: «a) Anzitutto ci si appella alla libertà contro la legge, contro qualsiasi legge. E, per questo, ci si richiama al Vangelo. Effettivamente, il Vangelo è un richiamo alla preminente libertà dello spirito. Non si possono dimenticare le severe condanne del legalismo farisaico, pronunciate da Gesù in favore dell’amore e della libertà dei figli di Dio […] Tutto questo è verissimo. Ma è anche vero che l’insegnamento evangelico e apostolico non si ferma a questo punto. Lo stesso Gesù che predicò l’amore e proclamò l’interiorità e la libertà, ha dato prescrizioni morali e pratiche obbligando i suoi discepoli a fedele osservanza, e voluto, come ancora diremo, una autorità fornita di determinati poteri, al servizio dell’uomo. A coloro che si appellano al Vangelo per difendere la libertà contro la legge, occorrerà dunque ricordare il significato polivalente del termine ‘legge’: quella mosaica è stata abrogata; quella naturale rimane in tutto il suo innato vigore, ed è supposta dal Nuovo Testamento; e come essa non priva l’uomo della sua libertà, ma ne è la guida intrinsecamente giusta, così la legge positiva, sempre sorretta o suggerita da quella naturale, tutela i beni umani, dispone e promuove il bene comune, garantisce, contro ogni eventuale interferenza ed abuso, quella inviolabile e responsabile autonomia dell’individuo, in forza della quale ciascun essere umano è capace di attuare fruttuosamente la sua personalità. Libertà e autorità non sono termini che si contrastano, ma valori che si integrano; ed il loro mutuo concorso favorisce ad un tempo la crescita della comunità e le capacità d’iniziativa e di arricchimento dei singoli membri. […].

b) Una seconda obiezione, che vorrebbe giustificare l’odierno atteggiamento antigerarchico, fa appello alla libertà contro l’autorità. Anche qui ci si richiama al Vangelo. Ma il Vangelo non solo non abolisce l’autorità, ma la istituisce, la stabilisce. La pone al servizio, sì, del bene altrui, ma non perché ed in quanto sia derivata dalla comunità, quasi come sua serva, ma perché derivata dall’alto per governare e giudicare, originata da un positivo intervento della volontà del Signore. Infatti, Gesù ha voluto che il suo insegnamento non fosse soggetto alla libera interpretazione del singolo, ma affidato ad un potere qualificato; ha voluto che la sua comunità fosse strutturata e compaginata in unità, costituita di organi gerarchici; che fosse organismo sociale, spirituale e visibile, una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino. E perché fatto anche sociale, la Chiesa esige e postula delle strutture e delle norme esterne, con i caratteri propri del diritto: ubi societas, ibi ius. […] Il Diritto canonico consacra sì il primato dello spirito quale sua propria ‘suprema lex’, ma parimenti risponde alla necessità inerente alla Chiesa come comunità organizzata. Esso gravita attorno ai valori spirituali; protegge e tutela scrupolosamente l’amministrazione dei Sacramenti […] Ma, insieme, non tollera che sia alterato il deposito della Rivelazione; che i poteri nella Chiesa cadano nella confusione, senza distinzione di ordini e di funzioni ministeriali; che la libera iniziativa del singolo sconvolga l’ordine costituito dal Cristo e che le regole della communio fidei, sacramentorum et disciplinae, siano retaggio ed oggetto di contrattazioni umane, promosse da sole iniziative di gruppi non rivestiti di responsabilità qualificate. Il Diritto Canonico ubbidisce ad un precetto di fondo, che […] parte da Dio e, tramite Gesù Cristo, è affidato agli Apostoli. […] La struttura organica e gerarchica contraddistingue quindi l’ordinamento canonico come legge costituzionale della Chiesa, così voluta da Cristo […].

c) Una terza obiezione si appella alla libertà contro certe forme antiquate o troppo discrezionali, o troppo severe dell’esercizio della potestà giudiziaria. […] Tutto quanto, ad esempio, si riferisce a messe in guardia, a condanne, a scomuniche porta la gelosa sensibilità odierna a pensare in termini di rifiuto, come di fronte a vestigia di un potere assolutistico ormai tramontato”, ma a torto, giacché “non bisogna dimenticare che la potestà correttiva è anch’essa fondata nell’esperienza della Chiesa primitiva […] Nessuno però vorrà contestare la necessità di tale esercizio, inerente all’essenza stessa della potestà giudiziaria, perché […] è anch’esso espressione di quella carità che è suprema legge nella Chiesa, e come dalla carità è mosso per la salvaguardia della comunità ecclesiale, così la carità ne fa comprendere la necessità a chi ne fosse oggetto”»26.

Una nuova lezione di teologia del diritto può essere considerato il discorso tenuto nell’udienza del 18 marzo 1970, in cui il Pontefice affronta la tematica dell’esistenza del diritto naturale e del suo rapporto col diritto divino, che è la legge della grazia.

In primis, «esiste davvero una legge naturale?», esordisce il Papa, e risponde: «La domanda sembra ingenua […]. Ma ingenua non è, se si pensa alle obiezioni che oggi da tante parti si fanno circa l’esistenza d’una legge naturale; e in parte si capisce perché. Confuso e alterato il concetto dell’uomo, si confonde e si altera quello della sua vita, quello del suo agire, della sua moralità. Ma per noi, che crediamo di poter rispondere, per via di riflessione, illuminata, se volete, da qualche raggio di sapienza cristiana, all’antica massima: “conosci te stesso”, il senso immanente della coscienza e ancor più il lume della ragione ci dicono che noi siamo soggetti d’una legge, diritto e dovere insieme, che nasce dal nostro essere, dalla nostra natura, legge non scritta, ma vissuta, non scripta, sed nata lex; quella legge, che San Paolo riconosce anche nei gentili, fuori della luce della rivelazione divina, quando dice che essi sono legge a se stessi, ipsi sibi sunt lex. Del resto nessuno meglio di noi, in questo tempo riformatore e “contestatore”, avverte continuamente che la forza segreta dell’inquietudine morale nasce non di rado dall’appello, contenzioso rispetto ad un diritto superiore, più umano, non ancora codificato, ma potente e sorgente dalla scoperta interiore (bene o male decifrata) d’una legge che reclama esprimersi ed affermarsi, la legge naturale. Noi siamo tuttora sensibili al classico e formidabile conflitto della tragedia greca riflesso nel fragile, ma umanissimo cuore di Antigone, che insorge contro l’iniqua e tirannica potenza di Creonte. Noi siamo più che mai fautori della personalità e della dignità umana; e questo perché? Perché riconosciamo nell’uomo un essere che reclama un “dover essere” in forza d’un esigente principio, che chiamiamo legge naturale».

La legge naturale, dunque, esiste, ma è sufficiente? No!, prosegue il Papa, «se non diventa legge espressa, in qualche modo codificata, sociale. Essa ha bisogno d’essere formulata, d’essere conosciuta e riconosciuta, sancita da una legittima autorità. Per questo vi sono i legislatori, che devono essere appunto gli interpreti d’un diritto naturale (vero, o presunto) e ne sono i suoi traduttori in pubbliche norme civili. Ma per noi», comunque, «la legge naturale non basta; occorre la legge della grazia, che ha una sua propria economia, un suo “regno”, al quale normalmente la Chiesa ci introduce, ci educa. Cristo è necessario».

Che rapporto intercorre, allora, fra la legge naturale, che il Papa ricorda essere appunto universale, e la legge della grazia? «Si ignorano a vicenda? Sono in contrasto? Ovvero si integrano l’una l’altra? […] Riteniamo per ora buona una prima risposta, che risulta da tante pagine dei documenti conciliari: la concezione cristiana della vita riconosce come valide e impegnative le leggi naturali e anche le leggi civili, che in quelle sono fondate e che pertanto diciamo giuste. […] Donde una seconda risposta: la legge propria dell’uomo, cioè la legge naturale, e la legge propria del cristiano, cioè la vita della fede e della carità, la vita della grazia, possono e devono integrarsi nella prassi e nella crescita delle virtù cristiane, per dare all’uomo la sua perfezione».

Nel discorso del 28 gennaio 1971 alla Rota, invece, ecco Paolo VI affrontare gli aspetti pratici del diritto canonico, ovvero il suo fenotipo giudiziario, di cui dapprima definisce i principî fondamentali, ed in seguito l’attuazione concreta.

Esso «è talmente collegato col potere di dare le leggi che, senza di esso, neppure il potere legislativo avrebbe il suo vigore. […] L’autorità legislativa che non avesse anche il potere esecutivo e giudiziario sarebbe socialmente inane, non avendo modo di provvedere a sé stessa ed alla propria stabilità, cioè all’efficacia dell’ordine, per il bene comune»27.

Ciò premesso, il Papa ribadisce che «non si può negare alla Chiesa, per divina istituzione dotata d’una vera e propria potestà di giurisdizione, anche se solo analogicamente simile a quelle d’origine umana, quel che si deve concedere a qualunque società ben compaginata»28.

Vi sono, però, delle correnti di pensiero critiche a questo riguardo, ed il Pontefice tiene a chiarire ogni dubbio in proposito: «S. Paolo, che da alcuni viene esaltato come il fautore dei carismi contro l’istituzionalismo nella Chiesa, ci dà cospicui esempi di esercizio di potere giudiziario e coercitivo»29.

Sul piano procedurale, in secundis, Paolo VI detta i punti essenziali della questione: «Occorre distinguere il potere giudiziario dal modo di esercitarlo», e all’uopo fa alcune pertinenti osservazioni:
a) I principî direttivi per la nuova codificazione canonica, approvati dalla prima Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, danno un sicuro orientamento anche per la revisione del diritto processuale e penale, raccomandando uno stile più consono allo spirito pastorale del Concilio Vaticano II. […]
«b) Non si può negare che la Chiesa, nel corso della sua storia, abbia preso da altre culture, per citare un esempio a tutti noto, ma non è l’unico, dal diritto romano, alcune norme anche per l’esercizio del suo potere giudiziario. E’ vero, purtroppo, che la Chiesa ha derivato dalle legislazioni civili nei secoli passati anche gravi imperfezioni, anzi veri e proprî metodi ingiusti, almeno ‘obiective’, nell’esercizio del potere sia giudiziario (processuale) sia coattivo (penale). Mentre c’è da rallegrarsi per il grande progresso fatto in merito, quanto a sensibilità e a metodi, bisogna riconoscere che la Chiesa – per ciò che riguarda il diritto di Roma – bene ha fatto ad ispirarsene, quando quel jus si imponeva per sapienza, equilibrio e giusta stima delle cose umane, scoprendo nel corpo dell’antico diritto civile positivo, più che l’arbitrio dell’abile legislatore, quella recta ratio naturae congruens, che conferisce alla legge il prestigio della razionalità giusta ed umana. Né è da dimenticare che le stesse norme del diritto romano e civile subirono nel corso del tempo profonde modificazioni […] anche e, forse, soprattutto per l’animazione che ne fece la dottrina cristiana, mediante quel fenomeno interessantissimo del diritto comune, che tanto influsso ha poi avuto nella successive legislazioni canoniche e civili, fino ai codici dei tempi moderni, nella formulazione dei diritti dell’uomo, oggi universalmente proclamati. […]
c) Nel giudizio canonico v’è certamente un sano formalismo giuridico da seguire: altrimenti regnerebbe l’arbitrio, con danno gravissimo degli interessi delle anime; ma il giudizio dipende anche e soprattutto dalla equilibrata estimazione delle prove e degli indizi da parte del giudice, la cui coscienza, quindi, è particolarmente impegnata»30.

Tutto ciò, conclude il Papa, sottolinea come la funzione giudiziaria della Chiesa trovi «sorgente dalla natura e dalla origine della Chiesa stessa, stabilita da Cristo come società umana e visibile, strutturata organicamente»31.

Punto, questo, su cui il Sommo Pontefice tornerà nel corso dell’udienza del 10 novembre 1971, ribadendo che «la concezione d’una Chiesa puramente spirituale, e perciò invisibile, interiore e non decifrabile esteriormente, non interpreta integralmente la realtà del cristianesimo. La Chiesa non è soltanto un’“anima”; è anche un “corpo”. Anche i cristiani, che si sono separati dalla Chiesa, con l’intenzione di concepirne un’altra, puramente spirituale ed invisibile, e perciò non soggetta ad alcun vincolo sociale, non sostenuta da alcun rapporto esteriore, e perciò autorevole e giuridico, si accorgono d’essere andati fuori del pensiero costituzionale della religione fondata da Cristo, e rivendicano a se stessi il titolo di “chiesa”, che esige una socialità visibile, determinata, incarnata in un organismo umano, che reclama l’unità. È la logica dell’Incarnazione. Fin dai suoi tempi S. Agostino lamentava, scrivendo a gente religiosa, ma aberrante di Madaura: “Voi certamente vedete che molti sono tagliati via dalla radice della società cristiana, la quale mediante la sede apostolica e la successione dei Vescovi si diffonde nel mondo con una propagazione sicura”»32.

Poche settimane dopo, nell’udienza generale del 24 novembre 197133, il Papa torna ancora a criticare le teorie foriere d’una Chiesa puramente spirituale, ribadendo quanto più volte già chiaramente affermato: «Nell’interno stesso della Chiesa è sorta oggi una controversia, non senza precedenti storici, della quale anche l’opinione pubblica è ora interessata; essa, partendo dalla pretesa di riportare la Chiesa alle sue originarie espressioni ovvero ai suoi autentici valori spirituali, vede in lei due principi costitutivi: la struttura e lo Spirito; potremmo dire: il corpo umano organico e l’animazione divina della Chiesa. E fino qui non avremmo obiezioni da fare. Le difficoltà sorgono quando si accusa la prima, cioè la struttura, come abusiva, come deforme, come precaria, come nociva; in altri termini, come ormai inutile, ovvero così bisognosa e suscettibile di cambiamenti da ritenere giustificata ogni critica a suo riguardo, e fondata ogni ipotesi in un suo dissolvimento, o in un suo radicale cambiamento. La struttura sarebbe una derivazione illegittima, o almeno non necessaria, dalla formula autentica della Chiesa apostolica; sarebbe autoritaria, giuridica, formalista, inquinata da tendenze al potere, alla ricchezza, alla immobilità tradizionale, e destinata a separarsi dal mondo, antievangelica insomma e antistorica. Mentre lo Spirito è carismatico, è profetico, è libero e liberatore. Noi certo non abbiamo che da dirci felici della preminenza riconosciuta, in questo quadro sommario, allo Spirito Santo, che mediante la sua grazia fa vivere, illumina, guida, santifica la Chiesa. Fra tanta ottusità materialistica oggi dominante, che aliena gli animi dalle realtà spirituali, questo interesse prioritario dato ai carismi dello Spirito è degno di favorevole considerazione: la Chiesa, vista sotto questo aspetto, assurge a fatto religioso per eccellenza, personale, interiore, libero e felice soggettivamente, e nello stesso tempo a fatto risultante da obiettiva, trascendente e misteriosa comunicazione con lo Spirito divino, vero e vivificante. Ma questo fatto stesso, se non si vuole confonderlo con la patologia religiosa, con la superstizione, col soggettivismo spirituale o con l’eccitazione collettiva, deve essere ricondotto nell’ambito della comunità della fede, dalla quale deriva e alla quale deve servire in edificazione; non può prescindere dal disegno divino, che destina alla Chiesa, alla comunità organica dei credenti il dono polivalente dello Spirito, e che ne realizza l’ordinaria effusione mediante un complesso e qualificato ministero. Cioè non si può isolare l’economia dello Spirito, anche se Questo, come disse il Signore, soffia dove vuole, dalle così dette strutture, sia ministeriali, sia sacramentali, istituite da Cristo, germinate con vitale coerenza, come pianta dal seme, dalla sua Parola».

Due settimane dopo, poi, in un’allocuzione ai partecipanti ad un corso di aggiornamento in diritto canonico per giudici e personale dei tribunali, organizzato dalla Gregoriana, il Papa torna ad approfondire il ruolo del diritto canonico nella Chiesa: «[…] scilicet ius canonicum, ut cetera hoc genus, quae in Ecclesia feri contingit, ad finem pastoralem contendere debere. Etenim ius eo pertinet, ut vita membrorum Ecclesiae, sive singulorum sive omnium simul, recte disponatua et ad finem supernaturalem dirigatur, qui iiis praefulget. Si hoc principium in animis haeret et ex eius ratione reapse agetur, ius non accipietur quasi quiddam a vitali condicione humana abstractum et libertati personae repugnans, sed ut praesidium, quod christianis ad vocationem suam implendam praesto est»34.

Il Papa si dedica nuovamente, nell’udienza del 28 gennaio 1972 alla Rota, ad un tema che gli stava – come abbiamo visto – assai a cuore, ovvero il «riconoscimento del giusto rapporto fra Chiesa e diritto canonico», che ha «la sua originale derivazione dal disegno costituzionale divino della Chiesa Corpo Mistico di Cristo»35.

Ebbene, dice Paolo VI, in quella ch’egli stesso definisce una ‘difesa di prammatica’, «si è tanto discusso circa l’esistenza d’un diritto canonico, cioè d’un sistema legislativo, in seno alla Chiesa, fino a qualificare, non senza qualche biasimo e qualche ironia, di ‘giuridismo’ ogni sua sollecitudine normativa, a squalificare perciò questo aspetto della vita ecclesiastica, quasi che le espressioni difettose dell’attività legislativa nella Chiesa giustificassero la riprovazione e l’abolizione di tale attività, in virtù di inesatte interpretazioni di certi passi scritturali. Non si riflette che “una comunità senza legge, lungi dall’essere o dal potere essere, in questo mondo, la comunità della carità, non è mai stata non mai sarà altro che la comunità dell’arbitrio”. E non si osserva poi il fatto che non mai forse come al nostro tempo, tanto mal disposto verso il Diritto canonico per una certa abusiva interpretazione del recente Concilio come se avesse allentato i vincoli giuridici e gerarchici essenziali nella Chiesa, si è pronunciata una tendenza proliferatrice legislativa ad ogni livello ecclesiale per un impellente bisogno di sigillare in canoni di nuova fattura le innovazioni più varie, e talvolta perfino illogiche. Questo fatto, contenente senza dubbio anche propositi di sane riforme e di auspicabili aggiornamenti, che oggi la Chiesa non solo consente e guida, ma anche promuove, non ci lascia senza apprensione per le possibili incoerenze di queste novità giuridiche con la dottrina e con la norma vigenti nell’insegnamento della Chiesa; ed ancor più perché questa tendenza a mutare, secondo nuovi e discutibili principî, la prassi ecclesiale, passa facilmente dal campo giuridico a quello morale, e lo invade e lo sovverte con fermenti pericolosi; intaccando dapprima il concetto ovvio di diritto naturale, poi l’autorità della legge positiva, religiosa o civile che sia, perché esteriore all’autonomia personale o collettiva […] Com’è vero che l’uomo senza legge non è più uomo! E com’è vero, praticamente, che la legge, senza un’autorità che la insegni, la interpreti e la imponga, facilmente si oscura, infastidisce e svanisce! […] Né valga a noi appellarci contro la necessità d’una legge alla libertà dello Spirito, o a “quella libertà (dalla legge giudaica) dalla quale Cristo ci ha liberati”. Perché proprio Lui, Cristo, ci ha pur detto: “Non crediate ch’Io sia venuto a abolire la legge, o i profeti; non sono venuto per abolire, ma per compiere”; e il compimento ne sarà l’assorbimento e l’esaltazione nel precetto che tutti li riassume, l’amore di Dio e l’amore del prossimo, e sarà il precetto nuovo, testamentario di Cristo: “Amatevi gli uni gli altri come Io vi ho amati”. […] Siamo arrivati alle sorgenti del Diritto canonico, che dovrà giustificarsi dal riferimento a questo principio evangelico, del quale tutta la legislazione ecclesiastica dovrà essere permeata, anche se l’ordine della comunità cristiana e la supremazia della persona umana, a cui tutto il Diritto canonico è rivolto, esigeranno l’espressione razionale e tecnica propria del linguaggio giuridico”, senza dimenticare che “anche il diritto canonico […] dovrà, dopo il Concilio, portare l’impronta di quella nota pastorale, che ci sembra debba imprimere alla legge della Chiesa un carattere più umano […], più manifestamente sensibile alla carità […], più chiaramente memore dell’autorità ecclesiastica […] e più esplicitamente rivolta alla difesa dalla persona umana ed alla formazione del cristiano alla partecipazione comunitaria della vita cattolica”»36.

Verso la fine dell’anno, poi, il Papa ebbe modo di soffermarsi ancora una volta sull’essenza e l’importanza del diritto canonico, nel discorso, del 13 dicembre 1972, ai partecipanti al secondo corso d’aggiornamento in diritto canonico per giudici e personale dei tribunali, organizzato ancora dalla Gregoriana.

Paolo VI, in primis, rinnova la sua critica ai detrattori del diritto canonico, dolendosi del fatto che «sunt autem alii, qui id obtrectent, spernant, neglegant, immo nocivum arbitrentur. Hi errores a falsis opinationibus proficiscuntur, quae circa doctrinam de Ecclesia a quibusdam disseminantur, quasi haec sit solum charismatica ideoque legum vinculis, ut aiunt, non coercenda. Aliis autem nimius ille ‘iuridismus’, quem vocant, sic praeponderare videtur, ut pars spiritualis Ecclesiae extenuetur; quapropter illi ius ipsum impugnant. Alii denique, amorem extollentes, adfirmant leges cu meo non congruere posse, quasi iustitia, in iure fundata, non sit et ipsa virtus, cum caritate coniuncta et reapse colenda» 37.

E sarebbe sbagliato ritenere che il Concilio abbia espresso indicazioni contrarie: «Libet sententiam iterare, de doctrina Concilii Vaticani Secundi depromptam: “Unicus Mediator Christus Ecclesiam suam sanctam, fidei, spei et caritatis communitatem his in terris ut compaginem visibilem constituit […] Cum ergo sit societas visibilis, Ecclesia necesse est potestatem et officium habeat leges condendi et curandi, ut iis obtemperetur. Membra autem Ecclesiae obligatione conscientiae devinciuntur iisdem legibus obsequendi. Utrique, auctoritas et fideles, hoc modo Deo eiusque Ecclesiae deserviunt. Quod quidem ius est fundamentum naturale huiusce societatis visibilis, quo rectus eius ordo constituitur et sine quo perturbatio, confusio, modus ad cuiusvis arbitrium se gerendi irrepunt”»38.

Paolo VI ribadisce ancora quanto sia errato vedere il diritto canonico come un’aggiunta umana al messaggio evangelico, una ‘sovrastruttura’: «Ius autem canonicum est ius societatis visibilis quidem, sed supernaturalis, quae verbo et sacramentis aedificatur et cui propositum est homnes ad aeternam salutem perducere. Ipse conditor Dominus Iesus Christus voluit, ut eadem sic disponetur et compaginaretur; quod ex verbis eius patefit […] Ex his consequitur, ut iuridica ordinatio et compages Ecclesiae ad Revelationem pertineant ideoque aboleri nullatenus possint, et ut doctrina iuris canonici sit disciplina cum theologia solido consociata foedere»39, né va dimenticato, continua Paolo VI, che «notum est praeterea Apostolos ius ecclesiasticum re vera exercuisse; satis est memorare Apostolum gentium, qui quendam gravissimo crimen foedatum iudicavit in eumque animadvertit, et negotia seu lites inter ipsos fideles seu ‘sanctos’ voluit expediri», come pure «quapropter sive e Revelatione sive e iuris exercitatione, quae apud Apostolos cernitur, liquet ius canonicum esse ius sacrum, prorsus distinctum a iure civili. Est quidem ius generis peculiaris, hierarchicum, idque ex ipsa voluntate Christi. Id totum inseritur in actionem salvificam, qua Ecclesia opus redemptionis continuat. Quae cum ita sint, iuridica instituta societatis civilis nequeunt sine discrimine in Ecclesiam transferri»40.

Per queste ragioni, quindi, il Pontefice conclude: «Reverenter ergo intuemur illud veluti aedificium ordinationis, legibus innixae, qua haec societas visibilis simul et spiritualis regitur. Oportet autem ius canonicum instrumentum efficax et vitale evadat; quapropter animis penitus figamus hortationem Concilii Vaticani Secundi: “In iure canonico exponendo… respiciatur ad mysterium Ecclesiae”» affinché «si quid vero pro humana fragilitate minus rectum gestum est in legibus ferendis et applicandis, id humiliter libenterque emendare conemur», e, «eo profecto contendamus, ne charisma et ius, quorum utrumque ex uno supremo fonte, qui est Deus, provenit, sibi invicem adversentur […]» 41.

Nel 1973, l’8 febbraio, il Papa tiene un discorso più lungo del consueto alla Rota, dedicandosi in particolare al concetto di aequitas canonica, che, ricorda, non solo «fu richiamato assai chiaramente durante la preparazione del Concilio: In omnibus legibus ferendis eluceat spiritus caritatis et mansuetudinis Christi, qui semper aurea et perennis regula Ecclesiae est, et leges iudiciaque informare debet»,ma anche «tra le norme per la revisione del codice […] ancora una volta fu raccomandata questa regula aurea: Codex non tantum iustitiam sed etiam sapientiam aequitatem colat quae fructus est benignitatis et caritatis ad quas virtutes exercendas Codex discretionem atque scientiam Pastorum et iudicum excitare satagat”: in questo modo, infatti, il diritto canonico “appare non solamente come norma di vita e regola pastorale, ma altresì come scuola di giustizia, di discrezione e di carità operante”»42.

Per inquadrare meglio questo concetto, poi, il Papa illustra la natura pastorale del diritto della Chiesa: «[…] Noi recentemente abbiamo ricordato che il diritto canonico est ius societatis visibilis quidem sed supernaturalis quae verbo et sacramentis aedificatur et cui propositum est homines ad aeternam salutem perducere. Per questo motivo è un Ius sacrum, prorsus distinctum a Iure civili. Et quidem ius generis peculiaris hierarchicum idque ex ipsa voluntate Christi. Id totum inseritur in actionem salvificam qua Ecclesia opus redemptionis continuat. Così il diritto canonico è per la sua natura pastorale, espressione e strumento del munus apostolicum ed elemento costitutivo della Chiesa del Verbo Incarnato. In quanto società visibile, la Chiesa possiede il suo diritto, fondato sulla natura stessa della Chiesa come “popolo costituito in corpo sociale, organico, in virtù di un disegno e di un’azione divina, mediante un ministero di servizio pastorale – ci piace sottolinearlo – che promuove, dirige, ammaestra e santifica in Cristo l’umanità che a Lui aderisce nella fede e nella Carità”, ciò che ha voluto riaffermare anche il Concilio, quando “ha voluto chiarire questo mistero sottolineando il carattere sacramentale della società ecclesiale: Ecclesia in Christo veluti sacramentum seu segnum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis. Ipse sanguine suo Eam acquisivit, suo Spiritu replevit, aptisque mediis unionis visibilibus et socialibus instruxit. In ciò vi è una analogia misteriosa; infatti, prosegue il Concilio, sicut natura assumpta Verbo Divino ut vivum organum salutis, Ei indissolubiliter unitum inservit, non dissimili modo socialis compago Ecclesiae Spiritui Christi Eam vivificanti ad augmentum Corporis inservit. Tale unione è così stretta da non permettere che questi due aspetti, pur distinti, siano in opposizione tra loro. La società visibile è comunità spirituale, e questa non può esistere senza e al di fuori di quella: Societas... organis hierarchicis instructa et mysticum Christi Corpus, coetus adspectabilis et communitas spiritualis, Ecclesia terrestris et Ecclesia caelestibus donis ditata, non ut duae res considerandae sunt, sed unam realitatem complexam efformant, quae humano et divino coalescit elemento. Ideo ob non mediocrem analogiam incarnati Verbi mysterio assimilatur. Il diritto tende a strutturare e ad organizzare questa realtà organica quae iuridicam formam exigit et simul caritate animatur. Diritto e Carità non possono essere in opposizione là dove sono essenzialmente uniti. Ciò ha indotto un Padre del primo Sinodo dei Vescovi ad affermare che nella Chiesa il divino e l’umano non sono due cose che si oppongono, ma elementi che si uniscono in una sola realtà. Il loro rapporto non è sicut res ad rem. Potius... utrumque elementum, tamquam essentialiter constitutivum, unitatem vitae Ecclesiae efformant ita ut structura externa sit ad modum signi sacramentalis quo vita interna Ecclesia significatur et creatur. Hac ratione tota Ecclesiae activitas iuridica est ad modum signi sacramenti salutis quod est Ecclesia quin hoc signum ad activitatem iuridicam restringatur. Sub hoc aspectu, activitas iuridica Ecclesiae non potest habere alium finem nisi manifestare et inservire vitae Spiritus scilicet vitae divinae fidelium, praesertim caritati. Ci piace rilevare che la redazione del Ius novum, che dovrà necessariamente ispirarsi al Concilio, non farà che applicare tale dottrina; ed anche i principii di questa revisione riprenderanno la dottrina stessa. […] Se il Diritto canonico ha il suo fondamento in Cristo, Verbo Incarnato, e pertanto ha valore di segno e di strumento di salvezza, ciò avviene per opera dello Spirito che gli conferisce forza e vigore; bisogna adunque che esso esprima la vita dello Spirito, produca i frutti dello Spirito, riveli l’immagine di Cristo. Per questo è un diritto gerarchico, un vincolo di comunione, un diritto missionario, uno strumento di grazia, un diritto della Chiesa. Queste qualità sono le esigenze dello Spirito che vivifica e dirige la Chiesa, l’unisce a Cristo, la porta a Dio e agli uomini in uno stesso slancio d’amore. È questo lavoro dello Spirito che noi vorremmo ora rilevare nella evoluzione di questa aequitas canonica che conferisce al diritto della Chiesa la sua fisionomia, il suo carattere pastorale»43.

Proprio qui, dice il Papa, «dobbiamo vedere la funzione del diritto canonico, la vostra missione e quella virtù che, a poco a poco istituzionalizzata, è diventata l’aequitas canonica, definita dall’Hostiensis iustitia dulcore misericordiae temperata: definizione che sarà ripetuta da tutti i canonisti. L’Hostiensis così prosegue: Hoc autem a Cypriano sic describitur: aequitas est iustitia, est motus rationabilis regens sententiam et rigorem. Haec est enim aequitas quam iudex, qui minister est, semper debet habere prae oculis, scilicet sciat bonos remunerare, malos punire. Via regia incedens et se rationabiliter regens, non declinans ad dexteram vel sinistram. […] L’equità rappresenta una delle più alte aspirazioni dell’uomo. Se la vita sociale impone le determinazioni della legge umana, tuttavia le sue norme, inevitabilmente generali ed astratte, non possono prevedere le circostanze concrete nelle quali le leggi verranno applicate. Di fronte a questo problema, il diritto ha cercato di emendare, di rettificare e anche di correggere il rigor iuris; e ciò avviene per opera dell’equità, la quale in tal modo incarna le aspirazioni umane verso una migliore giustizia. Nel diritto canonico l’aequitas, che la tradizione cristiana ricevette dalla giurisprudenza romana, costituisce la qualità delle sue leggi, la norma della loro applicazione, una attitudine di spirito e d’animo che tempera il rigore del diritto. La presenza dell’aequitas, come elemento umano correttivo e fattore di equilibrio nel processo mentale che deve condurre il giudice a pronunziare la sentenza, si riscontra nelle Decretali e in tutta la storia del diritto canonico, sia pure con denominazioni diverse. […] Il codice attuale ha fatto proprie le esigenze di misericordia e di umanità in vista di una giustizia più dolce, più comprensiva. Parla di aequitas naturalis, di aequitas canonica, richiamandosi al principio ultimo, a cui si farà appello, il diritto naturale o il diritto canonico. Precisa poi la portata dell’aequitas e la funzione che le spetta: questa consiste in una giustizia superiore in vista di un fine spirituale; addolcisce il rigore del diritto, e talvolta aggrava anche certe pene; in ogni caso si distingue dal puro diritto positivo, allorché questo non può tener conto delle circostanze. Arriva infine a raccomandare perfino, conformemente alle origini apostoliche del diritto, di evitare il processo, rimettendo la causa ad arbitri che giudichino ex bono et aequo. Oggi, l’influenza del Concilio Vaticano II si fa sentire sempre più sull’evoluzione del diritto: non si renderà forse necessario un ripensamento dell’aequitas canonica alla luce del Concilio stesso, per conferire ad essa un valore più cristiano e un significato più fortemente pastorale? I principi della revisione sembrano insinuarlo: la sapiens aequitas di cui essi parlano, è frutto di benignità e di carità. Un ripensamento di questa istituzione dovrà salvaguardare lo spirito”, tenendo presente il fatto che “il diritto canonico, così come i Pastori e i giudici, deve aprirsi alle esigenze di una pastorale rinnovata. Quemadmodum omnia quae in Ecclesia sunt - così affermava il nostro venerato Predecessore Pio XII – ita ius canonicum quoque omnino in animarum curationem contendere... Sive cum is ecclesiasticas res administrat, sive cum iudicia exercet, sive cum sacrorum administrator aut Christi fideles consilio iuvat, assidue cogitet a se de animorum salute... rationem esse reddendam”»44.

Pochissimi mesi dopo, però, ricevendo i partecipanti al II Congresso internazionale di diritto canonico, il 17 settembre 1973, il Papa ritenne di dover nuovamente deprecare le tendenze antigiuridiche che si stavano palesando nella Chiesa: «[…] Opinioni non benevole hanno gettato un’ombra di sospetto sul Diritto della Chiesa: certuni pensano che, come società visibile, la Chiesa non debba avere a che fare con un Diritto proprio, e possa attenersi a regolamenti o ad ordinamenti interni; altri invece non hanno visto, alla luce del Concilio Vaticano II, che questo Diritto è profondamente radicato nel mistero stesso della Chiesa. Invece, ecco qui la vostra testimonianza di esperti a livello internazionale, a dimostrare quale importanza abbia il Diritto in questo particolare momento della vita della Chiesa e del mondo, posteriormente alla celebrazione del Concilio Vaticano II, e con quale attenzione sia seguito l’intenso lavoro in atto per la revisione e per la riforma del Diritto medesimo. Lo studio del Diritto canonico, come abbiamo altre volte affermato, è necessario perché è una via di accesso alla vita concreta della Chiesa; per mezzo di istituzioni rinnovate, o di altre del tutto nuove, che debbono essere messe in funzione e saggiate dall’esperienza, lo spirito del Concilio dev’essere messo in grado di esprimersi e di avere attuazione pratica. […] con l’approfondire la dottrina della Chiesa, e col mettere in rilievo l’aspetto mistico che le è proprio, il Concilio ha “obbligato il Canonista a ricercare più profondamente nella Sacra Scrittura e nella teologia le ragioni della propria dottrina”. Dopo il Concilio, il Diritto canonico non può non essere in relazione sempre più stretta con la teologia e con le altre scienze sacre, perché è anch’esso una scienza sacra, e non è certo quella “arte pratica” che alcuni vorrebbero, il cui compito sarebbe solo quello di rivestire di formule giuridiche le conclusioni teologiche e pastorali, ad esso pertinenti. Col Concilio Vaticano II si è definitivamente chiuso il tempo in cui certi Canonisti ricusavano di considerare l’aspetto teologico delle discipline studiate, o delle leggi da essi applicate. Oggi è impossibile compiere studi di Diritto canonico senza una seria formazione teologica. Ciò che la Chiesa ha richiesto ai suoi ministri, potrà essere domandato anche ai laici che studiano, insegnano o sono chiamati ad applicare il suo Diritto nell’amministrazione della giustizia e nell’organizzazione della comunità ecclesiale. Il rapporto intimo tra Diritto canonico e teologia si pone dunque con urgenza; la collaborazione fra Canonisti e Teologi deve farsi più stretta; nessun dominio della Rivelazione può rimanere ignorato, se si vuole esprimere ed approfondire nella fede il mistero della Chiesa, il cui aspetto istituzionale è stato voluto dal suo Fondatore e appartiene di essenza al suo carattere fondamentalmente sacramentale»45, e, perciò, «i principii direttivi della revisione del Codice di Diritto Canonico tengono conto di questi presupposti teologici, e mirano alla protezione giuridica dei diritti dei singoli fedeli e anche d’ogni uomo in quanto tale. Il nuovo Codice viene certo incontro a tale enunciato […] il carisma non può essere contrapposto al “munus” nella Chiesa, perché è lo stesso Spirito che opera, in primo luogo, in e mediante il “munus”. Per tal ragione tutti i membri della Chiesa sono tenuti a riconoscere in essa l’esigenza di un ordinamento; se questo mancasse, la “communio” in Cristo non potrebbe essere socialmente attuata né potrebbe efficacemente operare. Lo stesso San Paolo lega l’esercizio dei carismi all’ordinamento esistente nella Chiesa. E infatti lo Spirito Santo non può contraddire se stesso: in quanto conferisce i carismi, in tanto questi sono subordinati alla sua operazione mediante il “munus”. Come bene ha detto il Concilio, “uno è lo Spirito, il quale distribuisce per l’unità della Chiesa la varietà dei suoi doni”. Perciò tutti gli elementi istituzionali e giuridici sono sacri e spirituali, perché vivificati dallo Spirito. In realtà, lo “Spirito” e il “Diritto” nella loro stessa fonte formano un’unione, in cui l’elemento spirituale è determinante; la Chiesa del “Diritto” e la Chiesa della “carità” sono una sola realtà, della cui vita interna è segno esteriore la forma giuridica. È perciò evidente che questa unione dev’essere conservata nell’adempimento di ogni “ufficio” e potestà nella Chiesa, perché qualsiasi attività della Chiesa dev’essere tale da manifestare e da promuovere la vita spirituale. E tanto si dica della legislazione canonica, come di ogni altra attività esterna della Chiesa, che, pur essendo attività umana, dev’essere informata dallo Spirito. La polarità tra l’indole spirituale – soprannaturale e quella istituzionale – giuridica della Chiesa, lungi dal diventare fonte di tensione, è sempre orientata verso il bene della Chiesa, che è interiormente animata, ed esteriormente suggellata dallo Spirito Santo»; tutto ciò dimostra quanto sia «oggi necessaria una teologia del Diritto che assuma tutto quanto la Rivelazione Divina dice sul mistero della Chiesa. […] Il lavoro compiuto dal Concilio postula una teologia del Diritto, che non solo approfondisca, ma perfezioni lo sforzo già iniziato dal Concilio stesso. Se il Diritto della Chiesa ha il suo fondamento in Gesù Cristo, se ha valore di segno dell’azione interna dello Spirito, esso deve pertanto esprimere e favorire la vita dello Spirito, produrre i frutti dello Spirito, essere strumento di grazia e vincolo di unità, in linea, però, distinta e subordinata a quella dei Sacramenti, che sono di istituzione divina. Il Diritto definisce le istituzioni, dispone le esigenze della vita mediante leggi e decreti, completa i tratti essenziali dei rapporti giuridici fra i fedeli, Pastori e laici, per mezzo delle sue norme, che sono a volta a volta consigli, esortazioni, direttive di perfezione, indicazioni pastorali. Limitare il Diritto ecclesiale ad un ordine rigido di ingiunzioni sarebbe far violenza allo Spirito che ci guida verso la carità perfetta nell’unità della Chiesa. La vostra prima preoccupazione non sarà dunque quella di stabilire un ordine giuridico puramente esemplato sul diritto civile, ma di approfondire l’opera dello Spirito che deve esprimersi anche nel Diritto della Chiesa».

Sono temi, questi, che stanno evidentemente molto a cuore al Sommo Pontefice, tant’è vero ch’egli li riprenderà poche settimane dopo, nell’udienza del 14 dicembre 1973 ai partecipanti al terzo corso d’aggiornamento per giudici e personale giudiziario organizzato come al solito dalla Gregoriana: «Haud quidem ignoramus multas easque funestas praeiudicatas opiniones circumferri adversus ius canonicum. Sunt enim multi qui, extollentes libertatem, caritatem, personae humanae iura, indolem Ecclesiae charismaticam, ita se habent, ut infensum gerant animum canonicis institutis eademque minuere, spernere, immo etiam destruere velint, quasi “structuras” extrinsecus impositas, quae indolem spiritualem nuntii evangelici imminuant et libertatem, qua filii Dei perfrui debent, coerceant. Hinc ille etiam sese gerendi habitus contra quamlibet legitimam potestatem, quem nonnulli ipsa Concilii Vaticani Secundi auctoritate fulciri posse arbitrantur. Fatemur quidem, leges canonicas, in quibus “iuridismus”, quem vocant, sic praeponderaret, ut pars spiritualis Ecclesiae extenuaretur; quae in dogmate catholico non inniterentur; quae haud satis tuerentur plenam personae humanae perfectionem; quae progressum religiosae vitae impedirent: has, dicimus, leges spiritui et directoriis normis, quae a Concilio latae sunt ad christianae vitae renovationem. Minime respondere. At Concilium, nedum respuat ius canonicum, id est normas quibus definiuntur officia et in tuto collocantur iura membrorum Ecclesiae, illud ius ex contrario vehementer postulat, tamquam consectarium quod necessario proficiscitur a potestate quam Christus Ecclesiae suae commisit, ac tamquam elementum quod pertinet ad eiusdem Ecclesiae naturam socialem ac visibilem communitariam et hierarchicam. Hinc eiusdem Concilii hortatio: “In iure canonico exponendo... respiciatur ad mysterium Ecclesiae”. Quam quidem coniunctionem iuris canonici cum Ecclesiae mysterio Concilium ipsum illustrat, cum statuit indolem sacramentalem societatis ecclesialis, ac declarat: “Ipse sanguine suo Eam acquisivit, suo Spiritu replevit, aptisque mediis unionis visibilibus et socialibus instruxit”. Quae gemina elementa, visibile et spirituale, hoc est gratia et lex, cum in societate ecclesiali ad eundem finem contendant, separari aut inter se opponi nequaquam possunt, quemadmodum dividi nequit Christus, qui in Ecclesia dat gratiam atque potestatem. “Societas organis hierarchicis instructa – rursus docet Concilium – et mysticum Christi Corpus, coetus adspectabilis et communitas spiritualis, Ecclesia terrestris et Ecclesia coelestibus bonis ditata, non ut duae res considerandae sunt, sed unam realitatem complexam efformant, quae humano et divino elemento coalescit”. Hinc etiam patet propria legis ecclesiasticae natura, quae spiritualis est: “Quemadmodum omnia quae in Ecclesia sunt – ita Decessor Noster Pius XII asseverabat –, ita ius canonicum quoque omnino in animarum curationem contendere... Sive cum is ecclesiasticas res administrat, sive cum iudicia exercet, sive cum sacrorum administrator aut Christifideles consilio iuvat, assidue cogitet a se de animarum salute... rationem esse reddendam”. Ex his consequitur ut canonica lex non sit habenda veluti elementum extraneum in Ecclesiae compagine aut veluti impedimentum, quo christianae vitae incremento mora inferatur; ex contrario proprium eius munus in Ecclesia est fulcire ac tutari incepta, quae ad christianam vitam fidelius et constantius vivendam suscipiuntur, ita quidem ut pastoralis actio vere efficax dari nequeat, quae in sapienti iuridicorum statutorum ordinatione firmum praesidium non inveniat» 46.

Nel discorso del 1974 alla Rota, il 31 gennaio47, il Papa si sofferma soprattutto, invece, sulla natura della funzione giudiziaria, cui attribuisce natura quasi ieratica, definendola «associazione alla potestà di Cristo, supremo Giudice», la quale richiede al giudice ecclesiastico non «gonfia e fatua ambizione», bensì umiltà «per attingere la forza d’essere poi pari alla pericolosa grandezza del suo sovrumano mandato».

«Del resto [chiosa poi il Papa] il senso sacrale della funzione giudiziaria ha sempre accompagnato nel processo storico della civiltà coloro che tale funzione hanno esercitato, ovvero su di essa hanno saggiamente discorso. Accenniamo, a prova di ciò, ad un’erudita, e certo a voi notissima, citazione di Ulpiano, rievocata dal nostro venerato Predecessore Papa Pio XII, in un memorabile discorso su la professione giuridica, e riferita, sì, alla giurisprudenza, ma con quale ripercussione religiosa ai suoi cultori! Ecco: divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia. E per corroborare questo senso religioso, che deve penetrare la coscienza del magistrato, ci possiamo valere della testimonianza d’un illustre maestro del foro civile italiano, da non molto tempo scomparso, Piero Calamandrei: “Mi convinco sempre più che tra il rito giudiziario e il rito religioso esistono parentele storiche molto più strette di quanto non indichi l’uguaglianza della parola... La sentenza in origine era un atto sovrumano, il giudizio di Dio; le difese erano preghiere”. E poi: “Nell’ordine giudiziario affluivano un tempo dalle Università i giudici migliori, richiamati non dalla speranza di lauti guadagni, ...ma dall’alta considerazione di cui la magistratura godeva nella pubblica opinione e soprattutto dall’attrattiva che su certi spiriti religiosi ha sempre esercitato l’austera intimità di questo ufficio, in cui il giudicare gli altri implica in ogni istante il dovere di fare i conti colla propria coscienza”, dato che i giudici sono giudici “dell’operare altrui, ma non giudici della legge”, la quale “solo è consegnata per la sua razionale e normale applicazione”».

Sempre parlando alla Rota, nel discorso del 4 febbraio 1977, il Papa affronta tre temi48: - in primis, egli torna sul fondamento teologico del diritto canonico: «Non est enim qui ignoret spatium iurium hominis hodie magis magisque amplificari, eo quod dignitas eiusdem hominis in clariore lumine ponatur. Haec extensio iurium vim habet etiam ad novum Codicem iuris canonici, cuius recognitio non esse potest sola emendatio prioris, quatenus res in aptum ordinem rediguntur, iis additis, quae inducenda visa sunt, atque iis omissis, quae non amplius vigent, sed instrumentum vitae Ecclesiae quam maxime accommodatum post celebratum Concilium Vaticanum Secundum evadat oportet. Etenim Codex iuris canonici recognoscendus eo spectat, ut illa, quae praedicta universalis Synodus modo generali proposuit, vitae iuridicae Ecclesiae applicentur; quod fit ope praescriptorum normarumque, quibus ordo ex parte inferantur atque serventur in omnibus partibus magnae illius communionis, quam Ecclesia efficit […] immo inter subsidia pastoralia, quibus Ecclesia utitur, ut homines ad salutem perducat, est ipsa vita iuridica».

- in secundis, egli dice d’essersi doluto per le critiche rivolte al diritto canonico: «Si ergo in communione Ecclesiae hanc pacem assequimur ut opus iustitiae, hoc ipsum opus, ipsa vita iuridica Ecclesiae, huic iustitiae satis facere debet, et ipsa vita iuridica tam excelsa sit oportet, ut re vera eius ope pax Christi nobis possit impertiri. Hinc vero consequitur ius Ecclesiae vere esse indolis spiritualis, ipsum reapse a Spiritu Christi, a Spiritu Sancta, informari oportere. Quam quidem ratione ductum, Concilium postulavit, ut ius Ecclesiae esset instrumentum eius vitae spiritualis, renuens seiunctionem inter Spiritum et ius, inter Ecclesiam pneumaticam, ut aiunt, et Ecclesiam indolis institutionalis, quemadmodum appellant; siquidem in ipso mysterio Ecclesiae continetur institutio, ac quidem hierarchica, variis gradibus distincta in Populo Dei. Haec ergo exterior et iuridica Ecclesiae structura non solum non obest vitae eius interiori, seu spirituali, ipsique Ecclesiae, quatenus est mysterium, sed etiam praesentiae et moderamini Spiritus Sancti inservit eaque fovet et tuetur»;

- in tertis, infine, inizia a parlare di come sarà il nuovo Codex: «Itaque protectio iustitiae in novo Codice iuris canonici potissimum continebitur, ut illum ipsum finem Concilii ostendat, ex quo labor iuridicus – non quidem supervacaneus sed omnino necessarius in Ecclesia secundum Dei voluntatem – habeatur subsidium pastorale informatum iustitia, cuius ope tandem aliquando pax Christi praebeatur, licet interdum, propter humanam infirmitatem, quae ab Ecclesia non est aliena, norma firmiter debeat applicari. In eadem enim Ecclesia oportet “omnia... honeste et secundum ordinem fiant”. Quapropter non est locus obiectioni ex conscientia, quae oboedientiam ecclesialem dissolvat. Deinde protectio iustitiae in novo Codice exhibebitur, eo quod ex huius Codicis ratione idem labor iuridicus habebitur apertius indole spirituali indutus, quoniam a natura sacramentali Ecclesiae promanat et exercetur in communione Ecclesiae, quae, multis membris constans, unitatem constituit in Spiritu Sancta, qui cunctis membris in baptismate confertur, necnon membris ex ordine hierarchico in sacramentali ordinatione tribuitur ad pascendum Populum Dei. Quocirca in novo Codice periculum vitabitur funestae illius separationis inter Spiritum et institutionem, inter theologiam et ius, quia ipsum ius et potestas pastoralis theologice intelleguntur ad pacem Christi impertiendam, quae opus est iustitiae, non humanae sed divinae. Praeterea protectio iustitiae in novo Codici inerit, quia, ut Concilium impensius docuit, communio Ecclesiae a fidelibus et pastoribus simul constituitur, ita ut fideles, sacerdotio communi praediti et communicationibus et consiliis cum pastoribus in bonum Ecclesiae operantes, non tantum subditi habentur, sed etiam cooperatores ordinis hierarchici, cui obsequiosum auxilium praestant in omnibus eius gradibus. Demum protectio iustitiae in novo Codice locum obtinebit, quia vita iuridica non apparebit quasi dominans omnibus partibus vitae Ecclesiae, sed tamquam elementum magni momenti, inserviens vitae ipsius communionis, relinquens simul singulis fidelibus necessariam libertatem responsabilem, ut aiunt, et ad aedificandum Corpus Christi pertinentem, nisi unitas et pax totius communionis Ecclesiae postulent arctiores limites ita ut mutuus nexus ac bonum totius communionis facilius obtineantur. Novus Codex vere ipsi Ecclesiae catholicae destinatur, quae hodie per toto mundum est diffusa. Quam ob rem varietas et bona formarum civilis cultus, in diversis partibus orbis terrarum exsistentia, plenibus agnoscenda sunt et accipienda, salva unitate fidei necnon unitate communionis eiusque hierarchiae in summis principiis quoad institutiones fundamentales; quae unitas per magisterium et regimen supremi Pastoris visibiliter et viva semper est et operatur pacem Christi, quae opus est iustitiae divinae. Iis, quae diximus, ducuntur principia, quae Codicis iuris canonici recognitionem dirigant. Secundum haec – de rebus acturi sumus, quae adhuc expenduntur – in legibus eiusdem Codicis elucere debet spiritus caritatis, temperantiae, humanitatis et moderationis, quibus ab omni iure humano novus Codex distinctus sit oportet. Ut finis totius legislationis proponitur auxilium vitae spirituali fidelium afferendum, quae agenda est potius ex proprio conscientiae officio seu responsabilitate quam vi praeceptorum. “Ne igitur normae canonicae officia imponant, ubi instructiones, exortationes, suasiones aliaque subsidia, quibus communio inter fideles foveatur, ad finem Ecclesiae obtinendum sufficientia appareant; neve leges irritantes actus vel inhabilitantes personas facile Codex statuat, nisi earum obiectum magni momenti sit, et bono publico ac disciplinae ecclesiasticae vere necessarium”. […] Patet vero usum potestatis spiritualis sacramentaliter collatae non ad arbitrium exerceri posse. Unicuique ergo fideli iura, quae lege naturali vel divina positiva habentur, agnoscenda sunt ideoque tuenda. Immo, “proclamari idcirco oportet in iure canonico principium tutelae iuridicae aequo modo applicari superioribus et subditis, ita ut quaelibet arbitrarietatis suspicio in administratione ecclesiastica penitus evanescat”. Verumtamen “haec finalitas obtineri solummodo potest mediantibus recursibus sapienter a iure dispositis ut ius suum, quod quis ab inferiore instantia laesum reputet, in superiore restaurari efficaciter possit”. Admittuntur in novo Codice etiam recursus quoad actus administrativos in tribunali administrativo. Qua quidem ex parte praesumitur et requiritur moderatio, ne ea, quae defensioni iustitiae destinentur, in contrarium vertantur. Etenim defensio iustitiae non esset vere talis, si impedimentum afferret expeditae exercitationi regiminis pastoralis, quod ad ordinem et pacem communionis est prorsus necessarium. Item dicendum est iudicium seu processum esse per se quidem publicum, tamen ipsam iustitiam requirere posse, ut secreto sit agendum. Similiter recurrenti modo ordinario omnes rationes sunt manifestandae, quae contra ipsum proferuntur; sed hac etiam in re bonum pacis contrarium potest suadere. Reductio poenarum ad eas, quae prorsus sint necessariae, sine dubio satis generaliter non sine ratione postulatur, ac quidem ita, ut poenae pro more sint ferendae sententiae. Sed etiam huic rei statuendi sunt limites ex consideratione vitae realis et quidem propter ordinem et pacem communionis», ed è una delle prime volte in cui il Papa tratteggia concretamente come dovrà essere il nuovo Codice.

Pochissimi giorni dopo, il 19 febbraio, in occasione del Congresso internazionale di diritto canonico organizzato dalla Gregoriana per celebrare il centenario dell’istituzione della propria Facoltà giuridica49, il Papa, citato P. Wernz, SJ, «qui ad conficiendum codicem iuris canonici plurimum contulit, cuius fuit veluti antesignanus opere suo, quod “Ius Decretalium” inscribitur», tiene un discorso logicamente incentrato sul diritto canonico, nel quale attacca le teorie antigiuridiche che, evidentemente, continuavano a preoccuparlo: «Nosmetipsi, variis occasionibus oblatis, cum de Ecclesiae iure loqueremur, animadvertimus Concilium Vaticanum Secundum, nedum legem canonicam respueret, “illud ius ex contrario vehementer postulasse tamquam consectarium, quod necessario proficiscitur a potestate, quam Christus Ecclesiae suae commisit, ac tamquam elementum, quod pertinet ad eiusdem Ecclesiae naturam socialem ac visibilem, communitariam et hierarchicam”», dato ch’esso è radicato direttamente nelle parole di Cristo, «Quodsi […] leges canonicae in Christo Iesu, Verbo Incarnato, ut in suo fundamento innituntur ideoque Signa et instrumenta sunt salutis, id totum Spiritui Sancta tribuendum est, qui iis vim et vigorem impertit. Huiusmodi ergo leges tales sint oportet, ut vitam Spiritus manifestent, ut Spiritus fructus edant, ut referant imaginem Christi. Hac de causa sunt etiam ius hierarchicum, communionis vinculum, ius missionarium, gratiae instrumentum, verum Ecclesiae ius”. Quam ob rem lex canonica, praeterquam quod communionis quasi quaedam visibilis ostensio est, ita ut sine iure canonico ipsa communio efficaciter operari non possit, est quoque efficax et vitale Ecclesiae instrumentum ad eius missionem implendam».

Sottolineata la rilevanza teologica del diritto canonico sotto il profilo teorico generale, poi, il Papa ne loda anche la rilevanza pastorale sul piano pratico specifico: «In hoc profecto ordine rerum ponitur consideratio de iuris canonici munere pastorali; “est enim ius suapte natura pastorale, cum sit manifestatio atque instrumentum muneris apostolici necnon elementum constitutivum Ecclesiae Verbi Incarnati”. Res enim pastoralis – neglecto huius vocis pravo usu vel quavis mendosa eius usurpatione – nihil aliud est quam salvificum servitium Ecclesiae, quod in salvifica Dei voluntate nititur. […] Verumtamen indoles pastoralis iuris canonici hac una consideratione nequaquam continetur; siquidem mediatio salvifica, Ecclesiae concredita, attendat oportet etiam ad concretas condiciones socialesculturales et spatiales-temporales, ut aiunt, in quibus homines versantur. Ceterum autem lex suapte natura “generalia tantum respicit”».

Quest’importanza del diritto canonico, ricordata dal Concilio, era comunque ben nota da tempo, «idem postulatum eandemque mentis inclinationem animadvertimus apud iuris canonici peritum, qui huius disciplinae princeps aetate classica, quam vocant, fuit, Ioannem Andream dicimus, virum laicum; libet ergo eius verba afferre: “Cum ius canonicum sit quaedam explicatio iuris divini, oportet ut idem finis intendatur ab utroque. Bonum autem commune isto modo acceptum, non potest nutriri, conservari, vel promoveri per solam legalem iustitiam... sed ultro hoc requiritur quaedam coelestis amicitia, sine qua impossibile est aliquem hominem in Deum tendere”. Ita vero idem auctor concludit: “Quapropter sicut potissima virtus ad quam conatur inducere ius civile est ipsa iustitia legalis, sive civilis amicitia, ita potissima virtus ad quam conatur ius canonicum est illa coelestis amicitia, quam charitatem vocamus” […] Ut omnes noverunt, inter spiritum et officium, inter amorem et legem interdum discrepantia exoritur – polaritas verbo novo vocatur – quae quandoque etiam in contentionem verti potest. Hoc ab Ecclesia, in terris peregrinante, non est alienum. Sed si id ipsum ingravescit vel – quod peius est – falsa solutio quaeritur eo quod lex aboletur quasi maior inde efficacitas pastoralis obtineatur, id ignorantiae est imputandum, quemadmodum iam praedictus Hostiensis asseveravit: “multi... has leges, scilicet humanam et canonicam, reprobant et blasphemant, quia secundum Boethium tot sunt hostes artis quot ignorantes”. Ius enim non est impedimentum, sed adminiculum pastorale; non occidit, sed vivificat. Praecipuum eius munus non est, ut comprimat vel obnitatur, sed ut stimulet, promoveat, protegat veraeque libertatis spatium tueatur, quemadmodum iam antiquus vir sapiens docuit: “legum omnes servi sumus ut liberi esse possimus”».

L’ultimo discorso d’un certo rilievo dedicato da Paolo VI al diritto canonico sarà quello rivolto, il 27 maggio 1977, proprio ai componenti della Pontificia Commissione per la revisione del Codex50.

Quantunque breve, in esso il Papa ribadisce l’importanza del diritto canonico in se ipso ed il rilievo riconosciutogli dal Concilio: «Re quidem vera hoc opus vestrum magni aestimamus, cum Ecclesiae, post Concilium Vaticanum Secundum celebratum, maxime inserviat. Vita enim ecclesialis sine ordinatione iuridica nequit exsistere, cum, ut probe nostis, Ecclesia, societas a Christo instituta, spiritualis sed visibilis, quae verbo et sacramentis aedificatur cuique propositum est hominibus salutem afferre hoc iure sacro indigeat», nonché come il nuovo codice debba essere frutto delle conclusioni conciliari: «Cuius absolutio valde exspectatur, cum ius canonicum quodammodo accommodandum sit novae impulsioni, quae e Concilio Vaticano Secundo manavit vel potius mutatis rerum condicionibus, in quibus Ecclesia his temporibus versatur».

Va anche ricordato l’ultimo discorso di Paolo VI alla Rota, il 28 gennaio 1978, nel quale il Pontefice, pur commentando soprattutto aspetti tecnico-procedurali delle cause matrimoniali, tenne ancora una volta a ricordare che «il diritto canonico qua tale, e per conseguenza il diritto processuale, che ne è parte nei suoi motivi ispiratori, rientra nel piano dell’economia della salvezza, essendo la salus animarum, la legge suprema della Chiesa»51.

Recibido el 22 de octubre de 2014 y aceptado el 29 de enero de 2015.

* Professore a contratto di Diritto canonico, Diritto ecclesiastico e Storia del diritto canonico. Università di Camerino.

Riferimenti

1 Cfr., per l’impostazione teorica generale, G. M. Silviero, Il diritto pubblico ecclesiastico nel magistero di Paolo VI, Roma, 1993; V. Schiavetta, La vita religiosa negli orientamenti giuridico-pastorali di Paolo VI, Roma, 1992; A. Scasso, L’aequitas canonica nel pensiero di Paolo VI, Roma, 1998; P. C. Olmos, La fundamentación del derecho canónico en las alocuciones de Pablo VI, Roma, 2000; C. Huber, Papst Paul VI und das Kirchenrecht, Essen, 1998.

2 AAS, LVII (1985), pag. 985.

3 Ivi, pagg. 986-987.

4 Ivi, pag. 987.

5 Ivi, pag. 985.

6 Ivi, pag. 986.

7 Ivi, pag. 985.

8 Ivi, pag. 987.

9 Ivi, pag. 988.

10 Ibidem.

11 Ivi, LVIII (1966), pagg. 152-153.

12 Paolo VI (Giovanni Battista Montini), Motu proprio “Ecclesiae Sanctae”, 6 agosto 1966, ivi, LVIII (1966), pagg. 757 ss.

13 Ivi, pagg. 800-802.

14 Ivi, LX (1968), pagg. 203-204.

15 Ivi, pag. 205.

16 Ivi, pag. 206.

17 Ivi, pag. 338.

18 Ivi, pag. 339.

19 Ivi, pag. 340.

20 Ivi.

21 Ivi, LXI (1969), pag. 175.

22 Ivi, pagg. 176-177.

23 Ivi, LXII (1970), pagg. 106-107.

24 Ivi, pagg. 108-109.

25 Ivi, pagg. 109-110.

26 Ivi, pagg. 116-117.

27 Ivi, LXIII (1971), pag. 138.

28 Ibidem.

29 Ibidem.

30 Ivi, pagg. 139-141.

31 Ivi, pag. 141.

32 http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/audiences/1971/documents/hf_p-vi_aud_19711110 _it.html

33http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/audiences/1971/documents/hf_p-vi_aud_ 19711124_it.html

34 AAS, LXIV (1972), pag. 24.

35 Ivi, pag. 203.

36 Ivi, pagg. 204-205.

37 Ivi, pag. 780.

38 Ivi, pag. 781.

39 Ibidem.

40 Ibidem.

41 Ibidem.

42 Ivi, LXV (1973), pag. 96.

43 Ivi, pagg. 97-98.

44 Ivi, pagg. 98-102.

45 http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1973/september/documents/hf_p-vi_spe_ 19730917_ diritto-canonico_it.html

46 http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1973/december/documents/hf_p-vi_spe_ 19731214_ aggiornamento -giudici_lt.html

47 http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1974/documents/hf_p-vi_spe19740131_inaugurazione -anno-giudiziario_it.html

48 http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1977/february/documents/hf_p-vi_spe_19770204 sacra-romana-rota_lt.html

49 http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1977/february/documents/hf_p-vi_spe_19770219_ congresso-dir-canonico_lt.html.

50 http://www.vaticanva./holy/fatherpaulvispeeches/1977/maydocuments19770527cod-diritto-canonico_lt.html

51 http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1978/january/document/hf_p-vi_spe_19780128_sacra -romana-rota_it.html.






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