Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social
ISSN versión electrónica: 2173-0822
UNA SOCIOLOGIA (QUASI) FILOSOFICA DEL DIRITTO. LA PROSPETTIVA DI GEORGES GURVITCH
Lorenzo SCILLITANI*
Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:
Lorenzo Scillitani (2014): “Una sociologia (quasi) filosofica del diritto. La prospettiva di Georges Gurvitch”, Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, n. 8 (mayo 2014).
Resumen: Se centra el artículo que se recoge a continuación en un estudio de contenido sociológico y a la vez filosófico del derecho de Georges Gurvitch. La sociología jurídica de Gurvitch es distinta de la de Max Weber (1864-1920) y de la de Jean Carbonnier (1908-2003). Gurvitch incurre en afirmaciones fuertes como la de que el derecho no tiene necesidad del Estado. El autor de este artículo se fija en la relación que la sociología de Gurvitch puede tener con la antropología jurídica, con la Filosofía del derecho y con la Filosofía social. El pluralismo jurídico que postulaba el ruso-francés Georges Gurvitch hay que verlo como un pluralismo ontológico. Otra cuestión distinta es la de que hay que diferenciar la sociología jurídica de otras ramas de las ciencias sociales, como son la sociología de la moral, la sociología religiosa y la sociología del conocimiento.
Palabras clave: Georges Gurvitch, Max Weber, Jean Carbonnier, Sociología del derecho, Filosofía del derecho, Sociología de la religión, Filosofía social, Relaciones laborales.
Resum: Se centra l'article que es recull a continuació en un estudi de contingut sociològic i alhora filosòfic del dret de Georges Gurvitch. La sociologia jurídica de Gurvitch és diferent de la de Max Weber (1864-1920) i de la de Jean Carbonnier (1908-2003). Gurvitch incorre en afirmacions fortes com la que el dret no té necessitat de l'Estat. L'autor d'aquest article es fixa en la relació que la sociologia de Gurvitch pot tenir amb l'antropologia jurídica, amb la Filosofia del dret i amb la Filosofia social. El pluralisme jurídic que postulava el rus-francès Georges Gurvitch cal veure-ho com un pluralisme ontològic. Una altra qüestió diferent és la que cal diferenciar la sociologia jurídica d'altres branques de les ciències socials, com són la sociologia de la moral, la sociologia religiosa i la sociologia del coneixement.
Paraules clau: Georges Gurvitch, Max Weber, Jean Carbonnier, Sociologia del dret, Fillosofia social, Relacions laborals.
Nel panorama della sociologia giuridica contemporanea spiccano la figura e l’opera di Georges Davidovitch Gurvitch, singolare autore di un approccio sociologico al diritto in una chiave che, per certi aspetti, di non secondaria portata, si presta a essere tematizzata su di un piano quasi-filosofico: quasi vuoi per l’esplicita dichiarazione di Gurvitch di afferenza alla sociologia in quanto disciplina scientifica, vuoi per i contenuti sviluppati dalla sua lettura del fenomeno giuridico, condotta in molti punti ai confini tra sociologia e filosofia1. Il presente contributo intende attirare l’attenzione su alcuni di questi punti, ritenuti significativi ai fini di una complessiva riconsiderazione del lavoro di Gurvitch quale originale sociologo del diritto filosoficamente consapevole dei limiti ermeneutici della sociologia, ma al contempo sensibile alle possibilità filosoficamente esplicative delle sue ricerche e risultanze.
Il testo base al quale si farà riferimento è naturalmente la Sociologia del diritto, apparsa in edizione inglese nel 1953, e pubblicata in italiano, con la traduzione di Sergio Cotta, nel 19572. Si tratta di un lavoro imponente, tale da offrire una panoramica piuttosto esauriente dello stato dell’arte della sociologia giuridica alla metà del Novecento, a procedere dalla esposizione del suo oggetto di ricerca e dei suoi problemi, seguita da una ricostruzione genealogica che risale ai suoi precursori e fondatori. Non si entrerà nel merito di questa trattazione, che si sviluppa in una sociologia sistematica, in una sociologia differenziale e in una sociologia genetica del diritto, ma ci si limiterà a focalizzarne un particolare aspetto, apparentemente secondario: ai rapporti fra sociologia giuridica e filosofia del diritto Gurvitch dedica infatti espressamente solo sei delle oltre 350 pagine del suo corposo sforzo. Queste pagine sono però le ultime, scritte sotto il titolo di conclusione. Se tuttavia le conclusioni di una ricerca riassumono il senso, e le finalità, di un intero percorso, non è senza significato che esse siano state scritte proprio sul limite che separa, e allo stesso tempo unisce, sociologia e filosofia del diritto.
Che lo stesso Gurvitch sia stato tutt’altro che estraneo a urgenze di carattere filosofico è del resto documentato dalla sua produzione, che spazia da studi sulla filosofia tedesca3, nei quali, dopo essersi misurato con Fichte, ha trattato autori quali Scheler, Husserl, Heidegger, Hartmann, all’elaborazione di una filosofia «pluralista» del diritto che ruota intorno al concetto di esperienza giuridica4, sul quale il filosofo del diritto italiano Giuseppe Capograssi avrebbe impostato niente meno che una Scuola: la Scuola romana di filosofia del diritto. Se dunque le provenienze di Gurvitch, tra le quali occorre altresì annoverare il nome di Bergson, sono dichiaratamente filosofiche, parrà forse meno azzardato, o meno peregrino, il tentativo di approfondire le dimensioni filosofiche della sua sociologia del diritto già a partire dalle matrici teoriche, accompagnato dall’individuazione di alcuni, esemplificativi tratti salienti che la rendono ancora attuale, con una valenza sociologica-e-filosofica: non più soltanto sociologica, ma già in qualche modo anche filosofica.
Questo tentativo sarà sviluppato con l’ausilio di una leva ermeneutica che sembra in grado di fornirvi la base di appoggio, e che coincide con la capacità dell’antropologia, per il suo essere ad un tempo scienza sociale ed espressione di un umanesimo filosofico, di legare la sociologia scientifica a un quadro di riferimenti speculativi che non possono prescindere da una istanza in ultima analisi filosofica. Non si tratta di rieditare i termini di una filosofia sociale di stampo comtiano, che in ogni caso stonerebbero con la lettura sociologica di Gurvitch, quanto piuttosto di evidenziare, con particolare riguardo al contributo che può venire dall’antropologia giuridica5 , che una filosofia sociale, di impostazione non necessariamente positivistica, può essere preparata e autorizzata, nei suoi metodi e nei suoi contenuti, da una sociologia filosoficamente avvertita.
La prefigurazione di un’ascendenza filosofica della sociologia del diritto è ricavabile dalla prima parte dell’opera di Gurvitch in esame, nella quale ai nomi di Aristotele, Hobbes, Spinoza, Montesquieu6 corrispondono precisi passaggi storici che hanno determinato la genesi dell’idea stessa di sociologia giuridica. Gurvitch attribuisce particolare importanza alla nozione aristotelica di philìa, perché si tratterebbe della prima elaborazione della categoria di socialità, da interpretarsi quale modo di essere collegato al tutto e dal tutto7: le forme di socialità, intrinsecamente plurali, corrisponderebbero quindi a modalità dell’essere in società dove a rilevare non è tanto quest’ultimo, generalmente osservabile, quanto i diversi modi di essere che lo contraddistinguono. L’esigenza di qualificare il fenomeno sociale umano nelle sue manifestazioni fondamentali, ivi compreso il giuridico, se da un lato sembra rimontare a una preoccupazione maturata a contatto con la fenomenologia, d’altro lato porta Gurvitch a sostenere che, nello specifico, una sociologia del diritto è quella parte della «sociologia dello spirito umano» che, al di là del dato empiricamente quantificabile, indaga i fatti normativi spontanei nei quali si incorporano le fonti della validità, ossia della positività di ogni diritto8. A Gurvitch interessa ritrarre dallo studio della società umana ciò che la fa essere tale: un insieme legato da nessi di socialità, ovvero di modi di essere in società così strutturati (anche quando «astrutturali»9) da essere capaci di creare normatività.
Lungi dall’ascrivere ad Aristotele la paternità di una sociologia implicita, Gurvitch fa capire che, se con il positivismo, e con un certo empirismo10, la filosofia finisce in sociologia, un rapporto vivo e costante con la filosofia consente alla sociologia impegnata, in particolare, col diritto di non privarsi dei punti d’appoggio necessari all’individuazione del suo oggetto specifico: la realtà sociale del diritto, che «non è né un dato immediato né un contenuto della percezione»11. Inoltre, è nella filosofia che Gurvitch riconosce il fattore che permette di differenziare l’oggetto della sociologia giuridica dall’oggetto della sociologia della morale, della conoscenza, della religione, dell’estetica12.
Il nesso con la filosofia vive e vibra lungo tutto il percorso seguito da Gurvitch, in una maniera che il sociologo francese non esita a definire in termini di interdipendenza13:«è la filosofia, infatti, che insegna alla sociologia a distinguere i simboli dal contenuto spirituale simbolizzato; solo essa inoltre può fornire alla sociologia i criteri di specificità che distinguono tra loro i valori morali, giuridici, estetici e religiosi. In realtà è impossibile studiare la realtà sociale del diritto, della morale, della religione o dell’estetica senza usare un criterio, fornito dalla riflessione filosofica, il quale consenta di isolare nella realtà del comportamento collettivo e degli schemi esterni l’azione del diritto, della morale, della religione o dell’estetica. La sociologia dello spirito umano e la filosofia hanno pertanto reciprocamente bisogno l’una dell’altra: non vi è sociologia della conoscenza senza una teoria della conoscenza e viceversa; non vi è teoria della morale senza una sociologia della morale e viceversa; non vi è sociologia della religione senza una filosofia della religione e viceversa; non vi è una sociologia del diritto senza una filosofia del diritto e viceversa»14. Non vi è una sociologia del diritto senza una filosofia del diritto, e viceversa: Gurvitch precisa la sua posizione nel dichiarare apertamente che la sociologia del diritto, nella ricerca del suo oggetto – il fatto sociale del diritto –, «non può fare a meno di prendere a prestito dalla filosofia un criterio collegato alla specificità dei valori giuridici»15.
Per Gurvitch, l’esperienza giuridica immediata «consiste in atti collettivi mediante i quali vengono individuati i valori spirituali incarnati e realizzati nei fatti sociali»16; i dati più immediati dell’esperienza giuridica sono i fatti normativi, e la giustizia che li governa17: «si ha un fatto normativo soltanto quando si verifichi una conciliazione di valori (…) ottenuta dalla giustizia la quale (…) permette agli altri valori di venir equilibrati e realizzati»18. Sta al lettore registrare se si sia o no in presenza di un accenno di filosofia dell’esperienza giuridica, della quale la sociologia del diritto si annuncia come legittimamente tributaria. Quando Gurvitch perviene a sostenere che solo la teoria dell’esperienza giuridica immediata «permette di afferrare la realtà del diritto»19, dandosi tale esperienza come la base comune della filosofia e della sociologia del diritto, nonché della stessa giurisprudenza, è perché già ha argomentato che a qualsiasi sistema giuridico è essenziale un elemento ideale20, sia esso la giustizia o altro. Ciò non vuol dire, secondo Gurvitch, che la giustizia sia un ideale morale, o un elemento immutabile, del diritto – qualcosa come un termine al quale esso debba tendere –, perché anzi essa è, del diritto, un elemento costitutivo, al quale sono immanenti i principi di ordine e di sicurezza21. Non vi è chi non possa vedere in questa tesi l’esprimersi di una tensione filosofica la quale, pur non maturando in postura esplicita, fa lievitare il nucleo stesso della sociologia giuridica di Gurvitch in una direzione inequivocabilmente filosofica.
L’approccio sociologico-filosofico22 al diritto viene maturando, in Gurvitch, attraverso riferimenti attorno ai quali si circostanzia la sua concezione pluralistica delle manifestazioni di socialità, per cui «la società globale è composta da una molteplicità di gruppi particolari»23, ciascuno dotato di un suo peculiare diritto. Non è senza fondato motivo che in Montesquieu venga identificato il secondo precursore della sociologia giuridica24, nella misura in cui il suo spirito delle leggi dà vita al primo prender forma di una figura dell’elemento giuridico articolata in una pluralità di espressioni. Questa fenomenologia sociologica non prescinde dalla rappresentazione di una dimensione unitaria del giuridico; tutt’altro che «relativista», Gurvitch si mostra preoccupato di stabilire precisamente, con l’aiuto della filosofia (testuali parole25), «che cosa è che costituisce la struttura formale dell’esperienza giuridica immediata e quale è la caratteristica universale dei valori giuridici»26, aprendosi in tal modo la via per un criterio adeguato alla definizione del diritto. Il punto è che il diritto non viene ridotto a una delle sue possibili categorizzazioni: in altre parole, non esiste, nella visione di Gurvitch, un’ultima possibile istanza teoretica, elettiva né tanto meno esclusiva di altre, nella quale risolvere l’estrema differenziazione del mondo della vita giuridico, perché ogni forma di socialità «può divenire, in determinate circostanze, (…) il centro d’origine del diritto»27. Le forme di socialità, in effetti, «svolgono, accanto e nell’interno dei gruppi e delle società globali in cui sono integrate, le funzioni di fonti primarie del diritto»28: si tratta di una funzione a tal punto decisiva che, senza tener conto della vita giuridica delle forme di socialità, in quanto fonti primarie del diritto, sarebbe semplicemente impossibile cogliere le caratteristiche di giuridicità dei gruppi e della società globali29.
La prospettiva filosofica nella quale Gurvitch si immette lo porta ad approfondire le condizioni alle quali può darsi che una realtà sociale crei il diritto: in primo luogo, la capacità dei fatti sociali «di incarnare con la loro stessa esistenza dei valori positivi»30; in secondo luogo, il prevalere in questi fatti dell’elemento attivo, ossia di un compito da adempiere31. Per gruppi attivi vanno intesi non solo gli Stati, le nazioni, le città, ma anche i villaggi, i sindacati, le cooperative, la società internazionale32, in quanto produttivi sul piano giuridico, capaci cioè di creare il proprio diritto, e di governarsi sulla base di una loro regolamentazione giuridica33. Prerogativa della microsociologia giuridica – in quanto sociologia sistematica del diritto – è di studiare sia le specie di diritto in funzione delle diverse forme di socialità, sia le specie di diritto in funzione dei livelli di profondità individuabili nell’ambito di ogni forma di socialità in quanto fatto normativo34.
Il diritto non si identifica, nell’ottica proposta da Gurvitch, con la sua versione statuale, perché lo Stato è un ordinamento giuridico tra gli altri e, come ogni ordinamento giuridico, vede combinarsi nel suo ambito diverse specie di diritto35. Il diritto sindacale, come il diritto di famiglia, sono difatti ordinamenti giuridici allo stesso titolo che lo Stato si intesta, perché rappresentano già una sintesi e un equilibrio tra le varie specie di diritto, «così come ogni gruppo costituisce una certa sintesi e un certo equilibrio tra diverse forme di socialità»36. Sindacati e famiglia, in quanto unità collettive reali, integrano lo statuto di ordinamenti giuridici, e quindi lo Stato non può arrogarsi l’esclusiva di esponente unico e pienamente legittimato del diritto ordinamentale. Per estensione, non solo la socialità sindacale e la socialità familiare, ma ogni forma di socialità (relativamente) attiva37 crea ordinamento: la società nel suo insieme si organizza come una rete di soggetti collettivi portatori di un’istanza giuridica specifica, non suscettibile di essere risolta, né tanto meno assimilata, nella statualità giuridico-ordinamentale, perché rispetto a questa, per usare il linguaggio di Gurvitch, autonoma38.
Nella linea di questo progressivo approfondimento degli strati di complessità della realtà sociale, rappresentabili sub specie juris, non sarebbe incoerente ipotizzare una autonomia giuridica di tutti quei soggetti sociali che, a livello culturale, politico, economico, religioso, possono vantare una sorta di titolarità giuridica pre-statuale, procedente da una condizione identificabile come giuridica. L’identificazione del diritto dello Stato con l’unico possibile «stato-di-diritto» è dovuta essenzialmente, per Gurvitch, alla confusione, nella quale incorre la maggior parte dei giuristi, tra la multifunzionalità e la sovrafunzionalità39. Gurvitch intende per unifunzionale la socialità che «si esprime in un compito unico, si ispira cioè ad un solo valore e si esprime in un unico fine»40; per multifunzionale la socialità nella quale «sono in gioco compiti diversi, ispirati a valori e fini diversi»41; per sovrafunzionale la socialità nella quale «è in gioco la totalità dei compiti da adempiere, di cui è impossibile distinguere gli aspetti particolari»42. La prima è esemplificata da una società per azioni, da una cooperativa, da un sindacato; la seconda da una città, da un villaggio, da una società politica; la terza da una nazione o dalla società internazionale.
Sul punto Gurvitch si mostra alquanto deciso a smontare qualunque pretesa monopolistica sulla giuridicità da parte dello Stato: sarebbe infatti pericoloso «attribuire allo Stato il monopolio della sovrafunzionalità (…). In quest’ultimo caso, si commette un triplice errore: si confondono multifunzionalità e sovrafunzionalità; forme di socialità, raggruppamenti sociali e società globali; e si attribuisce a un gruppo multifunzionale, limitato da parecchi altri, la sovrafunzionalità, che esso di fatto non possiede»43. Come dire che la società politica è solo una delle forme nelle quali il diritto si realizza, e non, in quanto società politica statuale, la forma della sua realizzazione.
Il fenomeno giuridico, ad avviso di Gurvitch, «è estremamente complesso per la sua struttura antinomica: in esso si incontrano infatti autonomia ed eteronomia, elementi ideali ed elementi reali, stabilità e instabilità, ordine e creazione, costrizione e convinzione, necessità sociali ed ideali sociali, esperienza e interpretazione e, infine, idee logiche e valori morali»44. Oltre che per questa sua estrema complessità, il diritto non si presta a essere calato in un riduzionismo statalistico (sia esso forte o debole) a cagione di una intrinseca limitatezza funzionale dello Stato, il quale non può ambire a una totalità di compiti45. L’assimilazione del diritto al livello statual-ordinamentale risponde a una semplificazione che sembra attribuire allo Stato la capacità di totalizzare le funzioni del diritto. Gurvitch, sociologicamente, crede di poter individuare nella dimensione sovrafunzionale della nazione o della società internazionale la totalizzazione del fenomeno giuridico, non chiusa ma sempre aperta a tutti i possibili sviluppi della sua intrinseca antinomicità46. Filosoficamente, Gurvitch avrebbe avuto tutti gli elementi per spingersi oltre: fino a ipotizzare una sorta di metafunzionalità della socialità giuridica, attestata sia dalle diverse tipologie di diritto corrispondenti alle forme di socialità, rilevabili dalla microsociologia, sia dai livelli di profondità individuabili all’interno di ogni diritto.
Già nei suoi piani di profondità – diritto organizzato già stabilito, diritto organizzato flessibile, diritto organizzato intuitivo, diritto non organizzato già stabilito, diritto non organizzato flessibile, diritto non organizzato (o spontaneo) intuitivo47, identificato come il livello più profondo e dinamico della realtà giuridica48 –, la fenomenologia giuridica esposta da Gurvitch presuppone una lettura del giuridico che si rifiuta, in una chiave più-che-sociologica, di risolvere la metodologia in astratta formalizzazione (premessa di sempre possibili, e perniciosi, irrigidimenti formalistici). Ma, in un anfratto della sua illustrazione delle tipologie giuridiche, Gurvitch insinua un elemento di osservazione rimasto inespresso, eppure suscettibile di essere coltivato in una sede genuinamente filosofica.
Quando elenca e analizza le diverse specie di diritto – diritto sociale della massa, della comunità, della comunione; diritto interindividuale di allontanamento, di avvicinamento, misto49 –, Gurvitch enuncia (senza volerlo?, difficilmente senza saperlo) una tesi di filosofia del diritto: il diritto d’integrazione, o diritto sociale (che realizza un’integrazione per fusione parziale, come nel Noi comunitario o, più intensamente, nel Noi comunionale50, a differenza del diritto interindividuale, che realizza un’integrazione per opposizione parziale, come nel caso della coppia), vanta un primato sul diritto individuale in termini non tanto di scala di grandezze microsociologica quanto di fondamento. Mentre il diritto interindividuale, in quanto diritto di separazione, è fondato sulla diffidenza, il diritto sociale, in quanto diritto di pace e di collaborazione, è fondato sulla fiducia51, e in ragione di questo fondamento esso «non può mai venir imposto dal di fuori; non può che regolare dall’interno»52, incentivando l’autonomia giuridica delle parti interessate.
È la fiducia che consente ad una unità sociale di autoregolamentarsi giuridicamente: per questo il diritto sociale precede non solo il diritto interindividuale, intrinsecamente conflittuale per Gurvitch, ma anche il diritto politico dello Stato. Non è dunque la costrizione a qualificare la giuridicità di una organizzazione, perché semmai la sanzione è solo un aspetto della garanzia sociale di efficacia del diritto53. L’imposizione esterna, in qualunque forma esercitata, non è di per sé capace di rendere giuridica una regolamentazione: è per questo che, nella linea del ragionamento di Gurvitch, il diritto subordinativo di dominazione (come il diritto autocratico dei gruppi economici o delle dinastie) non è un vero diritto sociale54, tale invece configurandosi il diritto della democrazia pluralista55, in quanto diritto, per così dire, coordinativo, basato sull’incentivazione dell’aiuto reciproco.
Se avesse più a lungo sostato nella letteratura antropologico-sociale, in particolare quella alimentata dalle ricerche di Claude Lévi-Strauss, senza farsi fuorviare da malintesi56, forse Gurvitch avrebbe potuto lasciare una eredità culturale più feconda di sviluppi, in quanto, con l’intuizione della fiducia quale formazione matriciale del giuridico57, avrebbe aperto la strada a una possibile convergenza della sociologia giuridica con l’antropologia giuridica nella tematizzazione del diritto quale struttura di comunicazione. In tal modo, portando a maturazione una certa rilettura di autori come Marcel Mauss, Gurvitch avrebbe probabilmente scoperto che il suo «diritto sociale», di matrice fiduciale, costituisce la base virtuale di ogni regolamentazione giuridica, che l’antropologia mostra già all’opera nelle relazioni donative, come nelle strutture della parentela, e nelle istituzioni e relazioni linguistico-familiari. Fatalmente, Gurvitch si sarebbe sorpreso a varcare la soglia che divide una sociologia «scientifica» da una sociologia filosoficamente impegnata col diritto: non è da escludere che il lascito intellettuale di Gurvitch possa essere rimeditato alla luce dello stato di avanzamento del sapere antropologico intorno al diritto, che già contribuisce significativamente al ripensamento antropologico-filosofico della giuridicità costitutiva, oltre che regolativa, del fenomeno sociale umano58.
Recibido el 13 de junio de 2014. Aceptado el 26 de junio de 2014
* Ordinario di Filosofia del diritto. Università del Molise (Italia)
NOTAS
1 Che la sociologia di Gurvitch si inserisca nel solco di una certa tradizione filosofica della sociologia francese, in particolare, è risaputo, ma vale la pena ribadirlo, a scanso di equivoci (cfr. J.-C. Marcel, Georges Gurvitch: les raisons d’un succès, ‘Cahiers internationaux de Sociologie’, CX/2001, p. 99). È stato riconosciuto, d’altronde, che i primi scritti dell’Autore sul diritto – Le temps présent et l’idée du droit social (Vrin, Paris 1931) e L’idée du droit social (Recueil Sirey, Paris 1932) – «nascono da un Gurvitch più ‘filosofo’ che ‘sociologo’» (M. A. Stefani, Georges Gurvitch sociologo del diritto, Carucci, Roma 1982, p. 7). Un certo «oscuramento» del nome e del pensiero di Gurvitch nel dibattito scientifico-culturale italiano si deve probabilmente al ridimensionamento critico registrato presso autori quali Norberto Bobbio e Renato Treves (cfr. op. cit., pp. 53-55 e 76), in parte autorizzato dal drastico ripiegamento, maturato dallo stesso Gurvitch nella fase più avanzata della sua produzione, su di un assetto dichiaratamente post-filosofico (cfr. op. cit., p 86). Si vedrà che, senza un riferimento a Gurvitch, è difficile cogliere i significati secondo i quali intendere, e rielaborare, le complesse interazioni tra pluralismo culturale e sociale, pluralismo religioso, pluralismo politico e diritto quali emergono nella riflessione sui problemi, e nella gestione dei conflitti, che interessano le cosiddette società multiculturali odierne.
2 Cfr. G. Gurvitch, Sociologia del diritto, Edizioni di Comunità, Milano, 1957.
3 Cfr. Id., Les tendances actuelles de la philosophie allemande, Vrin, Paris, 1930. Gurvitch è tra coloro, come Alexandre Kojève, Jean Wahl, Alexandre Koyré, che contribuiscono a diffondere in Francia una nuova interpretazione di Hegel e dell’idealismo tedesco, come ricorda Sergio Moravia, in Ragione strutturale e universi di senso, Le Lettere, Firenze 2004, pp. 7-8.
4 Cfr. G. Gurvitch, L’expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit, Pedone, Paris 1935. Alle spalle della tesi del pluralismo giuridico propugnata da Gurvitch è stata intravista una sorta di «pluralismo ontologico», che risente dell’eredità di Bergson e della fenomenologia (cfr. S. Moravia, in Ragione strutturale e universi di senso, cit., p. 18). Il pluralismo normativo, e in particolare quello giuridico, riscuote oggi una significativa convergenza di autori e correnti di diversa impostazione (cfr. M. S. Birtolo, Democrazia e secolarismo. Il pluralismo religioso nelle società multiculturali, tesi di dottorato, Università del Molise, 2013, pp. 106-107), che tradiscono peraltro una non confessata provenienza gurvitchiana. Per una prima presa di contatto con l’insieme della produzione scientifica di Gurvitch si rinvia alla voce omonima redatta da F. Barbano e S. Borutti, in Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano, 2006, 5, pp. 5090-5091, oltre che al lavoro di Jacques Le Goff, Georges Gurvitch. Le pluralisme créateur, Michalon, Paris 2012.
5 Per un approccio antropologico al diritto di indirizzo filosofico si rinvia a L. Scillitani, Antropologia filosofica del diritto e della politica, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011.
6 Cfr. G. Gurvitch, Sociologia del diritto, cit., pp. 83-97.
7 Cfr. op. cit., p. 75 e p. 242.
8 Cfr. op. cit., p. 74.
9 Cfr. Id., La vocazione attuale della sociologia, il Mulino, Bologna, 1965, p. 148.
10 Da William James Gurvitch deriva la tesi di un empirismo radicale che non assimila l’immediatezza dell’esperienza al puro dato empirico-sensibile, perché è funzionale a una concezione pluralistica del diritto le direzioni della quale «sono: 1) pluralità irriducibile dei dati spirituali dell’esperienza giuridica; 2) pluralità irriducibile delle fonti dell’esperienza giuridica» (M. A. Stefani, Georges Gurvitch sociologo del diritto, cit., p. 49, n. 108).
11 G. Gurvitch, Sociologia del diritto, cit., p. 370. È stato sottolineato lo stretto rapporto che passa tra il Gurvitch filosofo del diritto e il Gurvitch sociologo del diritto: «rapporto che affiora soprattutto nella definizione del concetto di diritto, delle fonti di diritto, e delle relazioni che passano tra morale, filosofia del diritto ed esperienza giuridica» (M. A. Stefani, Georges Gurvitch sociologo del diritto, cit., p. 7).
12 Cfr. G. Gurvitch, Sociologia del diritto, loc. cit.
13 Cfr. op. cit., p. 58.
14 Op. cit., pp. 59-60.
15 Op. cit., p. 61.
16 Op. cit., p. 64. «L’esperienza giuridica immediata, in quanto atto ricognitivo, è essenzialmente intermedia tra un’esperienza emotivo-volitiva dei valori ed un’esperienza intellettuale di idee logiche» (op. cit., p. 65).
17 Cfr. op. cit., p. 64.
18 Op. cit., p. 65.
19 Op. cit., p. 371.
20 Cfr. op. cit., p. 13. La giustizia, in Gurvitch, si configura come un universale concreto: «è più il logos del diritto che il suo ideale» (M. A. Stefani, Georges Gurvitch sociologo del diritto, cit., p.17).
21 Cfr. G. Gurvitch, Sociologia del diritto, cit., p. 66.
22 Su basi speculative, e in prospettive ermeneutiche, sensibilmente diverse si colloca l’approccio recentemente sviluppato da A. G. Conte, Sociologia del diritto: archeologia d’un nome, in Sociologia del diritto, 3/2010, pp. 7-22; Id., Sociologia filosofica del diritto, Giappichelli, Torino, 2011.
23 G. Gurvitch, La vocazione attuale della sociologia, cit., p. 154.
24 Cfr. Id., Sociologia del diritto, cit., pp. 92-97.
25 Cfr. op. cit., p. 63.
26 Ibidem.
27 Op. cit., p. 244.
28 Ibidem.
29 Cfr. ibidem.
30 Op. cit., p. 245.
31 Cfr. ibidem.
32 «Dal momento che la comunità internazionale è concepita come irriducibile alla somma dei membri e che gli Stati sono considerati come rappresentanti questa totalità, il problema della democratizzazione del diritto internazionale si pone con necessità logica» (M. A. Stefani, Georges Gurvitch sociologo del diritto, cit., pp. 27-28). Nella teoria politica, anche questa quasi-filosofica, della comunità internazionale impostata da Gurvitch, l’autorità degli Stati «è un’autorità derivata che è chiamata sovranità nel senso di un potere, emanato direttamente dalla comunità umana, che permette loro di agire come rappresentanti della comunità internazionale. La sovranità statale consiste nel monopolio della costrizione incondizionata, quella del diritto internazionale nella regolamentazione delle competenze degli ordini integrati nelle comunità sovra-statali e nella definizione dei limiti nei quali lo Stato può esercitare il monopolio della costrizione incondizionata» (op. cit., p. 29). È come se in Gurvitch venisse accennata l’idea di una «sussidiarietà rovesciata», dove il gradino più basso, dal quale promana un diritto sociale preordinato al diritto statale, sarebbe occupato non tanto dalla formazione sociale di base, quanto dalla stessa comunità sovrastatale. Una pre-ordinazione allo Stato potrebbe essere invero autorizzata da una sovra-ordinazione, e quindi l’autorità sovrana di uno Stato procederebbe, in ultima analisi, da un’istanza a esso superiore, venendo così lo Stato ad atteggiarsi a funzione sussidiaria di una socialità internazionale sovrastatale, indice di diritto sociale come lo sono le altre forme di socialità attiva. Da questa angolatura, lo Stato non sarebbe più da interpretare come il soggetto che sovranamente riconosce diritti (siano essi individuali o collettivi), ma come un soggetto sotto-ordinato a un’istanza dalla quale esso riceve la sua stessa autorità. Una rivisitazione di Gurvitch, anche su questo punto, potrebbe rivelarsi più che opportuna.
33 Cfr. Id., Sociologia del diritto, cit., p. 245.
34 Cfr. op. cit., p. 247. «L’idea di una pluralità di strati nella cultura giuridica è posta al centro della teoria dei ‘piani di profondità’ elaborata da G. Gurvitch» (A. Febbrajo, Antropologia giuridica e sociologia del diritto, in Sociologia del diritto, 1/2008, p. 40, n. 28).
35 Cfr. ID., Sociologia del diritto, cit., p. 241.
36 Ibidem.
37 «La socialità è relativamente passiva allorché l’intonazione affettiva, propria della mentalità e degli atteggiamenti in essa impliciti, predomina sulla volontà e l’intelligenza che l’accompagnano. La socialità è relativamente attiva, invece, quando l’intonazione volontaria, propria della mentalità e degli atteggiamenti che essa implica, predomina sull’affettività e sull’intelligenza che l’accompagnano» (Id., La vocazione attuale della sociologia, cit., p. 223). Esempio di socialità passiva è l’umanità, come tale ritenuta da Gurvitch incapace di generare diritto e organizzazione (cfr. op. cit., p. 228), a differenza della società internazionale, e della società familiare, le quali, in quanto abitualmente produttive di un loro specifico diritto, rientrano nel contesto della socialità attiva. In questo senso, la socialità giuridicamente attiva è un predicato di tutte quelle forme associative che, a vario titolo, danno vita a una regolamentazione del loro funzionamento che procede non da istanze a esse estrinseche, ma dalla loro stessa struttura.
38 Gurvitch, in proposito, parla esplicitamente di un diritto autonomo della famiglia (cfr. op. cit., p. 230).
39 Cfr. op. cit., p. 241.
40 Id., Sociologia del diritto, cit., p. 254.
41 Ibidem.
42 Op. cit., pp. 254-255.
43 Id., La vocazione attuale della sociologia, cit., p. 241. Gurvitch entra nel dettaglio di questi errori, legandoli ad altri due errori concettuali: «1) Vengono attribuite a un’organizzazione delle proprietà che essa non può avere per il fatto stesso di essere un’organizzazione; 2) quest’ultima viene confusa con il settore politico di una struttura sociale che le serve di base, e che possiede un carattere funzionale di per se stesso» (op. cit., p. 243).
44 Id., Sociologia del diritto, cit., pp. 61-62.
45 In Gurvitch, l’introduzione della categoria della totalità passa attraverso la riedizione del fenomeno sociale totale di maussiana memoria in chiave di fenomeno psichico totale (cfr. J.-C. Marcel, Georges Gurvitch, p. 109), nella misura in cui il Noi presuppone una fusione parziale di più coscienze semi-aperte (cfr. G. Gurvitch, La vocazione attuale della sociologia, cit., p. 167). Il fatto sociale totale, nell’interpretazione che ne dà Gurvitch, ha liquidato «la teoria dei ‘fattori dominanti’, siano essi i substrati materiali o le idee e i valori collettivi, nell’idea di una ‘totalità in movimento’, di una ‘totalità in marcia’, che fa valere in ‘due cerchi secanti’ i principi frantumati dell’io e del mondo» (M.P. Fimiani, Marcel Mauss e il pensiero dell’origine, Napoli 1974, p. 78). Il confronto critico con Marcel Mauss, portato avanti sotto l’influenza determinante di Durkheim, consente a Gurvitch di ripensare la sociabilité come una socialità immanente agli individui, presentita ma non sufficientemente analizzata negli studi di Hubert e Mauss sul sacrificio, e sul mana (cfr. B. Karsenti, L’uomo totale. Sociologia, antropologia e filosofia in Marcel Mauss, Il Ponte, Bologna, 2005, pp. 276-277, n. 49). Più avanti si avrà modo di verificarne un primo riscontro.
46 Questa visione antinomica del diritto risale alla riproposizione personale, che Gurvitch opera, dei maestri della dialettica dai quali egli ha attinto parte dei fattori epistemologici della sua sociologia.
47 Risale a Gény e a Hauriou la distinzione tra diritto positivo formale e diritto positivo intuitivo (cfr. M.A. Stefani, Georges Gurvitch sociologo del diritto, cit., p. 20).
48 Cfr. G. Gurvitch, La vocazione attuale della sociologia, cit., p. 269 ss. (in particolare p. 277).
49 Cfr. op. cit., pp. 257-268. Non è questo il luogo per soffermarci nell’esame analitico di questa articolazione tipologica, che pure permetterebbe di approfondire la pluridimensionalità funzionale della socialità del diritto secondo Gurvitch. Basti sottolineare che il diritto sociale corrisponde alla socialità per interpenetrazione, o integrazione oggettiva, nel Noi, mentre il diritto inter-individuale corrisponde alla socialità per interdipendenza (unione intuitiva e comunicazione simbolica, cfr. op. cit., p. 257).
50 Cfr. op. cit., p. 211. Sulla derivazione, nel sociologo russo-francese, della categoria di comunione dalla concezione russo-ortodossa della sobornost’ cfr. M. Antonov-É. Bethold, Sources russes de la pensée de Georges Gurvitch: écrits de jeunesse dans les “Annales contemporaines” (1924-1931), in Cahiers internationaux de Sociologie, n. cit., p. 207, n. 1. Per un primo inquadramento del tema della sobornost’ si rinvia a F. Santoro, La comunità condizione della fede, Milano, 1977, pp. 159-179.
51 Cfr. G. Gurvitch, Sociologia del diritto, cit., p. 257.
52 Op. cit., p. 258.
53 Cfr. op. cit., p. 244.
54 Cfr. op. cit., p. 258.
55 Cfr. op. cit., p. 346. Come Gurvitch scriveva, la democrazia «è la via indispensabile … verso la realizzazione del diritto in seno a un’organizzazione sociale … Il potere non è riconosciuto se non serve il diritto» (Id., L’expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit, cit., p. 252, cit. in S. Cernuschi, Itinerario della sociologia di Georges Gurvitch, Introduzione a G. Gurvitch, La vocazione attuale della sociologia, cit., p. XV). Definita in termini di sovranità del diritto sociale (cfr. M. A. Stefani, Georges Gurvitch sociologo del diritto, cit., pp. 50-51), la democrazia viene pensata da Gurvitch come il nucleo tematico attorno al quale prende forma e vita una sociologia non quasi, ma già filosofica della politica concepita come politica fondamentalmente democratica, in forza del suo nesso essenziale con il diritto. Democrazia-e-diritto nominano anzi un unico fenomeno, determinato dall’incontro di tre idee sorte separatamente: sovranità popolare, uguaglianza, libertà individuale (cfr. ibidem). «L’antidemocraticità è, per Gurvitch, il connotato di ogni teoria che antepone il potere al diritto, perché, anche se involontariamente o indirettamente, pone le premesse per l’instaurazione di un regime fondato sull’autolegittimazione del potere, sulla mancanza di controlli efficaci e sulla tendenziale arbitrarietà dei comportamenti. Per tale ragione il processo di realizzazione della democrazia è inseparabile dall’idea del diritto, visto che è proprio di un regime autenticamente democratico l’affermazione di un reale ‘potere del diritto’» (A. Scervo, Diritti sociali e pluralismo giuridico in Gurvitch, en Tigor. Rivista di scienze della comunicazione, 1/2011, p. 50). In eletta compagnia di Karl Jaspers, Gurvitch è uno dei rari pensatori che abbiano osato l’accostamento di questo plesso tematico con una tale chiarezza. Stupisce l’oblìo al quale è stato ingiustamente abbandonato.
56 Della polemica tra i due studiosi si trova traccia in C. Lévi-Strauss, Antropologia strutturale, il Saggiatore, Milano, 1990, pp. 98-102 e 357-367, e in G. Gurvitch, La vocazione attuale della sociologia, cit., pp. 504-515.
57 Per una ipotesi di fondazione antropologico-filosofica del diritto, e della politica (democratica), sulla fiducia, si rimanda a L. Scillitani, Fiducia, diritto, politica. Prospettive antropologico-filosofiche, Giappichelli, Torino, 2007.
58 A questo compito attende la ricerca di Id., Filosofia del diritto di famiglia nella prospettiva di Claude Lévi-Strauss, in corso di stampa.
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