Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social
ISSN versión electrónica: 2173-0822
CARATTERISTICHE DELLA NUOVA COSTITUZIONE (LEGGE FONDAMENTALE) UNGHERESE
Gábor HAMZA
Resumen: Síntesis de la experiencia constitucional de Hungría desde la Bula Áurea hasta 1949 en que fue promulgada una constitución que seguía los modelos de anteriores vigentes en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para continuar luego con la evolución ulterior fruto del paso de una democracia popular a un modelo de democracia occidental burguesa. El artículo hace numerosas consideraciones históricas retrotrayéndose a Marco Tulio Cicerón, Quinto Horacio Flaco y el barón de Montesquieu y de la Brède.
Palabras clave: Hungría, Bula Áurea, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Frente Patriótico Húngaro.
1. Nella prima parte del mio saggio vorrei fare qualche cenno all’aspetto storico del sistema (ordinamento) costituzionale, dell’esperienza del costituzionalismo dell’Ungheria. Prima della promulgazione della Costituzione del 1949 (legge nr. XX del 1949), l’Ungheria, anche se era senza dubbio uno Stato il cui sistema costituzionale era fondato sui principi del costituzionalismo di diverse epoche storiche, non ebbe una Costituzione scritta (in inglese: “unwritten constitution” o “uncodified constitution”), similarmente all’Inghilterra. La Costituzione scritta in Ungheria fu sostituita da una “costituzione storica” (in tedesco: „historische Verfassung‟) basata su una rete di leges fundamentales, “leggi fondamentali” cioè leggi di fondamentale, estrema importanza. Nel linguaggio giuridico tedesco esiste il termine „Grundgesetz‟ (“Legge fondamentale”) che è molto importante dal punto di vista del nome ufficiale della nuova, attuale Costituzione dell’Ungheria perché la nuova Costituzione non si chiama “Costituzione dell’Ungheria”, ma “Legge fondamentale dell’Ungheria”, a causa di ragioni storiche.
Dobbiamo sottolineare che la promulgazione della prima Costituzione scritta ungherese avvenne, per diverse ragioni, nell’agosto del 1949 (legge nr. XX del 1949).
2. Le circostanze storiche particolari possono esplicare in modo adeguato perché l’Ungheria, nonostante la mancanza di una Costituzione scritta, era uno Stato costituzionale, almeno fino al 19 marzo dell’anno 1944, il giorno dell’occupazione militare del Paese dalla Germania („Deutsches Reich‟) durante la Seconda guerra mondiale. E da notare comunque che si svolge una discussione tra gli storici e costituzionalisti ungheresi per quanto riguarda la data precisa della fine dello stato costituzionale in Ungheria.
È un’ironia della storia che la prima Costituzione scritta dell”Ungheria di stampo socialista, quella dell’anno 1949, era modellata, anche se non si tratta di una traduzione alla lettera per quel che riguarda il suo testo, fortemente sulla Costituzione staliniana promulgata il 5 dicembre 1936 nell’Unione Sovietica. La nuova (seconda) Costituzione dell’Unione Sovietica – la prima Costituzione della Russia Sovietica fu promulgata nel 1918 ‒ che ha sostituito quella del 1924 dell’Unione Sovietica e era in vigore, con le modifiche, fino alla Costituzione brezhneviana promulgata nel 1977 e entrata in vigore nel 1978.
3. Si deve accentuare che la Costituzione ungherese del 1949 mancava la legittimità perché fu promulgata da un Parlamento i cui deputati non erano democraticamente eletti. Alle elezioni svoltesi nel 1949 in Ungheria soltanti i candidati del c.d. Fronte Patriotico Ungherese (in ungherese: Magyar Hazafial Népfront) potevano essere eletti, per cui mancava senza dubbio la legittimazione politica, giuridica nonché democratica della Costituzione in base della quale fu proclamata la Repubblica Popolare Ungherese (in ungherese: ”Magyar Népköztársaság”).
La Costituzione del 1949 era in vigore fino al 31 dicembre dell’anno 2011, anche se con notevoli e sostanziali modifiche. Approssimativamente almeno novantacinque per cento del testo originale della Costituzione dell’anno 1949 fu modificato, abolito (messo fuori vigore) o sostituito. Ciònonostante l’Ungheria è stata l’unico Paese in Europa, aggiungiamo che non soltanto fra i ventotto (dopo l’adesione della Croazia all’Ue il 1 luglio 2013) Stati-membri dell’Unione Europea, che ha conservato o in altre parole mantenuto la sua “vecchia” cioè “invecchiata” e ormai inadeguata Costituzione.
4. Un sistema costituzionale molto particolare è sorto in Ungheria dopo i profondi e sostanziali cambiamenti politici e economici avvenuti negli anni 1989/1990 nel Paese. La prima parte del sistema (ordinamento) costituzionale ungherese di carattere piuttosto complesso ha costruito il testo sostanzialmente modificato della Costituzione dell’anno 1949. La seconda parte del sistema costituzionale venne costituita da varie c.d. leggi fondamentali (in tedesco: “Eckgesetze”) che regolavano per esempio il finanziamento dei partiti politici, il rapporto tra le chiese e lo Stato ecc. La terza parte del sistema costituzionale ungherese hanno costruito le sentenze, le decisioni della Corte Costituzionale (in ungherese: “Alkotmánybíróság”).
5. La Corte Costituzionale, istituita il 1 gennaio dell’anno 1990, ancora qualche mese prima delle elezioni democratiche svoltesi a marzo e a aprile dello stesso anno, ha sviluppato in gran parte nuovi principi in conformità con i valori tradizionali del costituzionalismo europeo. Poi, inoltre, un’altra particolarità dello sviluppo costituzionale ungherese è stata la Costituzione c.d. “invisibile” (in tedesco: “unsichtbare Verfassung” in inglese: “invisible constitution”) che è un termine coniato e sviluppato dal primo presidente della Corte Costituzionale ungherese.
6. Dobbiamo ancora aggiungere le leggi fondamentali promulgate a partire dagli anni 1989/1990. Queste leges fundamentales hanno modificato il sistema dei partiti, introducendo il sistema plupartitico, hanno istituito una Corte Costituzionale, hanno garantito gli investimenti stranieri, hanno contribuito tutto sommato, oltre il testo della Costituzione, alla creazione di uno Stato democratico.
7. Il fatto che il legislatore ungherese ha dato alla nuova Costituzione il nome “Legge fondamentale” (lex fundamentalis), non è una particolarità ungherese. In Europa oltre la Germania Federale (in tedesco: „Bundesrepublik Deutschland‟), anche la Costituzione dell’Olanda (Paesi Bassi) si chiama “Legge fondamentale” (in olandese: “Grondwet”). E da sottolineare che dal punto di vista di terminologia, la “Legge fondamentale” (lex fundamentalis) anziché la Costituzione, ci sono altri Paesi extraeuropei, che adoperano, utilizzano questo termine.
8. Dobbiamo menzionare anche la Dottrina della Sacra Corona di Santo Stefano (1000-1038), del primo re del regno ungherese (in latino: “Regnum Hungariae”), fondatore dello Stato ungherese. La Dottrina della Sacra Corona di Santo Stefano ha avuto, quasi sempre, anche dal punto di vista del sistema giudiziario, importanza eccezionale. Dobbiamo menzionare che a partire dall’anno 1926 le sentenze di tutte le istanze dei tribunali, a partire dalla Corte Suprema di Cassazione fino ai tribunali locali, quelli di prima istanza, venivano pronunciate a nome della Sacra Corona di Santo Stefano.
9. La Sacra Corona come “ens juridicum” di Santo Stefano (1000-1038) era il simbolo dello Stato ungherese (“Regnum Hungariae”). Questa dottrina giuridica le cui prime tracce risalgono all’epoca medievale, venne sviluppata dai giuristi, noti rappresentanti del diritto pubblico (ius publicum), ungheresi a partire dal XVIII secolo. La Dottrina della Sacra Corona di Santo Stefano era indubbiamente una particolarità per quel che riguarda il pensiero costituzionale radicato profondamente nelle tradizioni storiche, dell’Ungheria.
Queste cose spiegano perché il preambolo della nuova Costituzione è così voluminoso. Il preambolo della nuova Costituzione vuole sottolineare l’esperienza costituzionale plurisecolare che l’Ungheria ha avuto. In questa sede merita di essere menzionata la Bulla Aurea(Bulla d’Oro), promulgata dal re Andrea II (1205-1235) nell’anno 1222 datata più o meno alla stessa epoca in cui fu promulgata in Inghilterra la Magna Carta libertatum (in inglese: “Great Charter of Liberties”) nell’anno 1215 dal re John of England (1199-1216). Alcuni storici del diritto e costituzionalisti ungheresi hanno accentuato le similitudini tra l’Ungheria e l’Inghilterra, non soltanto nell’ambito del diritto pubblico, del diritto costituzionale, ma, aggiungiamo, anche nell’ambito del diritto privato.
10. L’aspetto storico spiega perché il preambolo della Legge Fondamentale ungherese è tanto voluminoso da avere precisamente trentaquattro frasi. Il legislatore ungherese ha voluto sottolineare la continuità storica dello Stato ungherese a partire della fondazione del Regnum Hungariae nel 1000. Per questa ragione ha modificato il Parlamento anche il nome ufficiale del Paese, da Repubblica ungherese (in ungherese: “Magyar Köztársaság”) a Ungheria (in ungherese: “Magyarország”).
Deve essere sottolineato il fatto che ci sono anche altri Paesi sia in Europa sia in altri continenti nei quali nonostante la forma repubblicana del governo, nel nome ufficiale del Paese non viene menzionata la forma attuale del governo, cioè quella repubblicana o monarchica.
11. Dopo queste osservazioni vorrei menzionare alcuni principi contenuti nella nuova Costituzione (Legge fondamentale) ungherese. Mi permetto di riferirmi al fatto che sono stato io il primo a fare la traduzione intera (con eccezione del Somnium Scipionis che fu tradotto da un noto professore di filologia classica) del dialogo di estrema importanza nonché attualità di Marcus Tullius Cicero, De Republica, l’opera più fondamentale e voluminosa dell’Arpinate che è già pubblicata con commentari, con delle note, in quattro edizioni in Ungheria (la prima edizione risale al 1995). La stessa espressione “Costituzione” risale a Cicerone, rem publicam constituere. Questa è la radice del termine dello Stato (in latino: res publica). Soltanto quelli Stati possono esse considerati Stati aventi un sistema costituzionale nei quali dove esiste un consenso di tutti (consensus omnium bonorum). Altre idee-base ciceroniane di estrema attualità e importanza sono il bonum commune e l’utilitas publica.
La visione non istituzionale dello Stato, della res publica o dell’optimus status rei publicae, era sviluppata da Marcus Tullius Cicero. Secondo la concezione di Cicerone quello che costituisce un buono Stato cioè uno Stato ben governato, non sono le istituzioni dello Stato ma il bonum commune, l’utilitas publica, il consensus omnium bonorum ecc. Nel testo della nuova Costituzione (Legge fondamentale) ungherese noi ritroviamo questi principi di estrema importanza, sviluppati già duemila anni fa in Roma antica, da Marcus Tullius Cicero.
12. Il testo della Legge fondamentale cioè della nuova Costituzione ungherese si basa sul consenso di vari partiti aventi rappresentanza nel Parlamento. Così poi potremmo dire, secondo le idee di Marcus Tullius Cicero, che è un consensus omnium bonorum di tutti i partiti rappresentati nel Parlamento unicamerale (in ungherese: “országgyűlés”) ungherese. Questa particolarità o caratteristica della nuova Costituzione ungherese non ha trovato un’attenzione che avrebbe meritato.
La nuova Costituzione (Legge fondamentale) ungherese sottolinea anche la necessità della separazione dei tre rami del governo (in francese: “séparation des pouvoirs”), tenendo conto della idea di Charles de Montesquieu (1689-1755).
13. Una Costituzione, una Legge fondamentale non può essere basata esclusivamente sul diritto, ma deve essere in rapporto stretto e organico, anche con i principi morali.
In questa sede possiamo e dobbiamo citare Quintus Horatius Flaccus: “Quid leges sine moribus vanae proficiunt”.
In vari articoli della nuova Costituzione (Legge fondamentale) ungherese questa idea, questo principio di fondamentale importanza, in contrasto con la vecchia Costituzione di stampo socialista o comunista o sovietico del 1949, è più che visibile. Questo principio riguarda in prima linea i giudici di tutte le istanze dei tribunali (delle corti) che dovranno nel futuro prendere in considerazione nelle loro sentenze la connessione tra il diritto (in latino: ius) e la morale (in latino: mos).
Dobbiamo riferirci alle idee espresse nelle Istituzioni (Institutiones) dell’imperatore Giustiniano I (527-568): “Omnes populi legibus et moribus reguntur” o “de officio iudici...illud observare debet iudex..., quam legibus aut constitutionibus aut moribus proditum est”.
14. Accentuare l’importanza fondamentale del matrimonio nel testo della Costituzione (Legge fondamentale) ungherese si inserisce nelle tradizioni plurisecolari. L’importanza attribuita al matrimonio non è una nuova idea nella storia dell’Umanità. Il grande giusromanista tedesco, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), le cui opere (tra cui “Sistema del diritto romano attuale”, in tedesco: „System des heutigen römischen Rechts‟) venivano tradotte da Vittorio Scialoja (1856-1933), noto giusromanista e civilista italiano e uomo di Stato, chi d’altra parte era un grande amico dell’Ungheria, ha fatto una differenza per quel che riguarda i vari istituti giuridici (cioè i vari tipi di contratti, responsabilità, evizione, proprietà, possesso ecc…). Esiste una sola eccezione: il matrimonio. Per quel che riguarda il matrimonio (in tedesco: “Ehe”) Friedrich Carl von Savigny usa il termine giuridico “istituzione giuridica” (in tedesco: “Rechtsinstitution”), anziché “istituto giuridico” (in tedesco: “Rechtsinstitut”), data l’estrema importanza del matrimonio nella società umana.
Friedrich Carl von Savigny fa riferimento all’esperienza dei giuristi (giureconsulti) romani. Secondo la famosa e ben conosciuta definizione del giureconsulto Herennius Modestinus, allievo di Ulpiano, il matrimonio: “nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio” (D. 23, 2, 1). Quasi con le stesse parole si ripete nel testo della nuova Costituzione (Legge fondamentale) dell’Ungheria la definizione del matrimonio.
15. E per finire qualche breve osservazione sulla invocatio Dei, cioè sul riferimento a Dio,che si trova nel Preambolo della Legge fondamentale ungherese. Per quel che riguarda i ventotto Stati-membri dell’Unione Europesa, la costituzione di cinque Paesi contiene espressamente l’invocatio Dei. Nel caso di Cipro si tratta di un Paese diviso; se le circostanze storiche e attuali fossero state o sarebbero altre, sono convinto che anche la Costituzione del Cipro del 1960 conterrebbe la invocatio Dei. Ci sono inoltre parecchi Paesi in Europa, almeno diecisei, nella costituzione dei quali si trova indirettamente riferimento alla invocatio Dei.
Dobbiamo sottolineare che l’invocatio Dei (in tedesco: Gottesbezug) si trova anche nel testo della Legge fondamentale (in tedesco: Grundgesetz)tedesca del 1949. Menzioniamo che anche nel testo delle leggi fondamentali, delle costituzioni, promulgate prima della Legge fondamentale della Germania Federale del 1949, in Bavaria („Freistaat Bayern‟) per esempio, promulgata nel 1946, si trova l’invocatio Dei. E da accentuare che anche dopo la riunificazione (in tedesco: „Wiedervereinigung‟) della Germania nel 1990, due costituzioni dei nuovi Länder (in tedesco: „neue Bundesländer‟) della Germania che prima della riunificazione fecero parte della Repubblica Democratica Tedesca („Deutsche Demokratische Republik‟, DDR), contengono espressamente l’invocatio Dei.
E importante secondo me riferirsi anche all’esperienza costituzionale della Svizzera (Confoederatio Helvetica, Confederazione Svizzera, Confédération Helvétique, Schweizerische Eidgenossenschaft) ), la cui nuova Costituzione Federale promulgata nel 1999 e entrata in vigore il 1 gennaio 2000, contiene l’invocatio Dei.
16. Queste sono le mie brevi osservazioni sulle caratteristische principali della nuova Costituzione (Legge fondamentale) dell’Ungheria. [Recibido el 13 de julio de 2014].
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