Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional / Rivista critica di diritto canonico molticonfessionale


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ISSN 2387-1873 versión impresa
Depósito Legal: MA 2137-2014



La «irriducibile tipicità» del diritto canonico nella dinamica delle attuali relazioni interordinamentali. Brevi note (problematiche e di prospettiva) a partire dalla riforma dei delicta graviora

Giuseppe D'ANGELO*


Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

Giuseppe D'Angelo (2014): “La «irriducibile tipicità» del diritto canonico nella dinamica delle attuali relazioni interordinamentali. Brevi note (problematiche e di prospettiva) a partire dalla riforma dei delicta graviora”, en Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional, n. 1 (abril 2014), pp. 97-119

Riassunto: Il contributo intende proporre alcune considerazioni sull’impatto che l’attuale dinamica delle relazioni tra sistemi giuridici secolari e religiosi – come indotta e governata da fenomeni quali la globalizzazione e la crisi di sovranità e dal correlativo “ruolo pubblico” delle religioni – produce all’interno dei diritti religiosi e, in particolare, del diritto canonico e ne sottolinea l’importanza anche dal punto di vista della emersione di nuove prospettive e temi di ricerca scientifica. L’autore evidenzia come la Chiesa Cattolica sia ora chiamata a dare seguito – anche attraverso il diritto canonico – a richieste di adeguamento che provengono dall’esterno ma che questa opera di riallineamento impatta problematicamente con le sue finalità e caratteristiche costituzionali e tipiche; considera quindi quale esempio particolarmente illuminante di tale dialettica la riforma dei c.d. delicta graviora messa in campo quale reazione al drammatico emergere, al suo interno, del fenomeno della pedofilia. Ad avviso dell’autore, l’analisi della riforma mette in evidenza le difficoltà di conciliare l’avvertita esigenza di rispondere efficacemente alle istanze di protezione che provengono dal secolare con i principi fondamentali del diritto penale canonico, e con le finalità pastorali della Chiesa stessa e sottolinea il ruolo che, nel superamento delle rispettive difficoltà, può essere rivestito da una più stretta ed incondizionata collaborazione tra autorità ecclesiastiche ed autorità civili.

Parole chiave: Tipicità del diritto canonico, Ruolo pubblico delle religioni, Relazioni tra ordinamenti giuridici religiosi e secolari, Cooperazione, Diritto penale canonico, Delicta graviora, Delicta contra mores.

Abstract: The paper focuses on the impact that the current relationships between the various legal systems – due to very important phenomena like the globalization and the crisis of the sovereignty and to the correlative “public role” of religions – produces within the religious legal systems and, in particular, within the Canon Law, also stressing its importance in the emersion of new researching perspectives and fields. The author points out, on the one hand, that the Catholic Church is now very interested to follow up – also through the Canon Law – the pressing demands for a deep renewal coming from the secular community and, on the other, that this attempt to realignment constitutes a really difficult challenge because of its problematic impact within the constitutional aims and the distinctive typicalness of the Canon Law itself. The author also identifies in the reform of the “delicta graviora” a clear example of these dynamics involving the Canon Law, considering that the reform itself constitutes a reaction to the recent scandal of sexual crimes on minors made by clergymen. In the opinion of the author, the overall analysis of the reform highlights the difficulty of the Canon Law in reconciling the needs to respond strongly and effectively to these social emergencies with the basic principles of the Canon Penal Law as well as within the pastoral needs of the Church itself. Nevertheless, a broader interpretation of the principle of cooperation could perhaps constitute a very important opportunity for both the Church and the States, in overcoming their respective difficulties.

Keywords: Typicalness of the Canon Law, Public role of the religions, Relationships between secular and religious legal systems, Cooperation, Canon Penal Law, Delicta graviores, Delicta contra mores.

1. Premessa

Nel dare conto delle ragioni, alte, che non solo giustificano ma piuttosto rendono auspicabile l’insegnamento del diritto canonico nelle università pubbliche, voci autorevoli ne hanno da tempo evidenziato, tra l’altro, la particolare valenza formativa ovvero, in ultima analisi, il suo rappresentare, per il giurista di civil law, un «prezioso momento comparativo» idoneo a riportare l’attenzione di quello stesso giurista sulla dimensione strumentale del diritto, sul fatto cioè che esso «è costituito hominum causa (…), è strumento per l’uomo e alle sue esigenze deve piegarsi ed elasticizzarsi»1.

Nella ricostruzione di questa dottrina, la sottolineatura non è fine a se stessa ma si accompagna ad un vero e proprio richiamo ad abbandonare definitivamente ogni approccio meccanicamente e freddamente positivista per contemperarne, analogamente a quanto accade proprio nel diritto canonico, la concreta incidenza in rapporto a quelle più alte esigenze di giustizia2 che attraverso la norma giuridica ed il suo essere calata in un contesto ordinamentale più ampio si intendono perseguire3.

In effetti, tale peculiare vocazione strumentale del diritto canonico ne rafforza l’attualità, non solo scientifica, restituendoci l’immagine di una visione del giuridico particolarmente idonea – anche in ragione della naturale propensione del cristianesimo alla universalità4 – a confrontarsi con le esigenze della contemporaneità giuridica, per come declinate in conseguenza dell’operare di fattori – su tutti: globalizzazione giuridica e crisi del principio di sovranità – che hanno fortemente inciso sulle categorie giuridiche tradizionali5, problematizzando ulteriormente il rapporto tra diritto e, appunto, giustizia6.

D’altra parte, proprio l’azione congiunta di quei fattori contribuisce a delineare uno scenario particolarmente favorevole7 all’emersione ed al rafforzamento, pur su basi rinnovate, di quello che solo ad uno sguardo superficiale potrebbe apparire un talento recente o piuttosto “stravagante” delle religioni ovvero di Chiese e confessioni stabilite – tra queste, con posizione di sicuro riguardo, la Chiesa cattolica – e cioè l’assunzione di un significativo “ruolo pubblico”8, di interlocuzione privilegiata con gli ordinamenti secolari e le loro istituzioni9.

La riflessione sullo stato attuale di quella che è stata autorevolmente declinata nei termini di una “irriducibile tipicità” del diritto canonico10 si arricchisce allora di una dimensione investigativa ulteriore perché può contribuire a lumeggiare, da un particolare punto di vista, ragioni e limiti delle relazioni che vengono ad instaurarsi tra ordini – sacro e secolare, per l’appunto – da assumersi ancora, in tesi, come necessariamente distinti.

Ma prima ancora induce a prendere atto – per poi valutarne, se del caso criticamente, gli esiti – dell’impatto che quegli stessi fattori di trasformazione del contesto generale, sono in grado di sviluppare all’interno degli ordinamenti confessionali e, quindi, dello stesso ordinamento canonico.

Ebbene, le considerazioni che seguono si prefiggono appunto di contribuire ad una prima messa a fuoco delle ricadute che l’attuale confronto tra sacro e secolare va producendo sulle istanze di rinnovamento interno al diritto canonico, per segnalare ragioni e limiti della loro collocazione teorico-sistematica e ricostruttiva nel contesto di una dinamica evolutiva che, per vero, è ad esso strettamente connaturata.

In questa dimensione prospettica ci si soffermerà, in particolare, sulle ricadute, per così dire, costituzionali di uno dei frutti più significativi che tale confronto ha più di recente prodotto all’interno dell’ordinamento della Chiesa cattolica: la riforma dei c.d. delicta graviora.

2. Ordinamento canonico e ordinamenti secolari: una relazione complessa

In effetti, l’impatto dei processi che fungono da sfondo al ricordato ruolo pubblico delle religioni non è suscettibile di una lettura univoca ed unidirezionale ma investe il complesso delle relazioni tra ordinamenti secolari e confessionali (in ispecie, canonico) secondo una duplice direzione di marcia, più correttamente declinabile nei termini di un mutuo condizionamento.

In un primo verso – non a torto avvertito come maggiormente degno di considerazione da parte dei giuristi “laici” – gli ordinamenti secolari sono chiamati a trovare un nuovo punto di equilibrio tra il riconoscimento del valore sociale del fatto religioso, pur nelle sue proiezioni comunitarie ed istituzionali, e il dovere di neutralità – costituzionalmente assunto – nei confronti delle plurime visioni del mondo11.

In questa ampia dimensione problematica, la più recente curvatura assunta dai tradizionali strumenti di collegamento Stato-Chiese, che vengono progressivamente piegati alla logica delle cooperazione-collaborazione tra soggetti che si assumono parimenti partecipi del “bene comune”12, costituisce un interessante capitolo di una vicenda più generale, nell’ambito della quale a venire ridiscusso è, come si è già accennato, il principio della reciproca distinzione degli ordini, secolare e spirituale, con significative ricadute, anche di livello sovranazionale13.

Ma neppure vanno trascurati – nell’altro verso della relazione – gli effetti che, seppure in maniera forse meno esplicita ed ancora potenziale, investono i medesimi ordinamenti confessionali, che sono – in maniera per certi aspetti similare – chiamati a (ri)orientare in senso quanto più conforme ad istanze di adeguamento provenienti dal secolare processi ed esiti di quella incessante concretizzazione dei dati normativi di diritto divino cui sono (anch’essi per vocazione costituzionale) chiamati14, senza però, nel contempo, venire meno al compito di riaffermare la propria irriducibile specificità.

Evidentemente, si tratta di una esperienza tutt’altro che nuova, che anzi testimonia, nel suo sostanziale riprodursi nel corso dei secoli, il nesso inscindibile che, nell’esperienza canonistica, attaglia l’elemento giuridico a quello storico-evolutivo ed entrambi al momento teologico e pastorale15.

3. Recenti tendenze riformiste dell’assetto normativo e organizzativo della Chiesa Cattolica. Univocità di ragioni e pluralità di forme (e di risvolti sistematico-ricostruttivi)

Quale particolare capitolo di una vicenda, plurisecolare, che attiene alla dinamica naturale dell’ordinamento canonico – tanto da assurgere a suo carattere distintivo –, l’esperienza recente ci consegna l’immagine di una Chiesa seriamente impegnata a dare corso ad un «processo di ammodernamento normativo e organizzativo» evidentemente avvertito come non più procrastinabile.

Sul piano delle ragioni di tale rinnovata disponibilità, valgono probabilmente – variamente combinabili a seconda degli specifici profili che di volta in volta si considerano – le osservazioni formulate con riferimento al «nuovo corso della legislazione vaticana» ovvero al progressivo adeguamento di quest’ultima agli standards europei ed internazionali dettati in materia di antiriciclaggio16.

Si è così rilevato che quella «tensione al cambiamento che esprime la volontà delle istituzioni vaticane di adeguarsi alle regole del mercato europeo e globale» muove da «premesse bitonali», essendo ad un tempo, per così dire, frutto di sollecitazioni esterne – cui “conviene” o piuttosto risulta “doveroso” rispondere – e di processi evolutivi interni17 – che quindi consentirebbero diversamente di ritenere quei processi come aderenti, ben più lodevolmente, ad esigenze di rinnovamento autonomamente rilevate e condotte a regime –.

Di là di tali considerazioni, ciò che preme sottolineare è piuttosto l’esito emergente dei processi summenzionati, che appare costituito da una sorta di scivolamento (se non di un vero e proprio appiattimento) dell’assetto così riformato verso formule istituzionali-organizzative ed orditi regolamentativi decisamente eteronomi.

Come si avrà modo di chiarire di qui a poco, pare peraltro di poter osservare che, in quanto riferito allo specifico della legislazione vaticana, un tale effetto di scivolamento/omologazione possa in fondo risultare in una qualche continuità rispetto alla peculiarità della situazione regolamentata e, in particolare, della istituzione e dello strumento che ne sono coinvolti (lo Stato Città del Vaticano e, per esso, il diritto vaticano, appunto), potendosi persino porsi, in prospettiva, la questione di un ampliamento dei soggetti concretamente sottoposti ai vincoli ed agli obblighi da essa previsti.

In realtà, questa disponibilità ad assecondare le istanze di rinnovamento (interno all’ordine del sacro) provenienti (anche) dall’esterno (ovvero dall’ordine secolare) va ben oltre lo specifico della proiezione più squisitamente temporale della Chiesa Cattolica (lo Stato Città del Vaticano, appunto) ma investe quest’ultima in senso più ampio e comprensivo.

E’ quindi più ampiamente (non tanto e non solo il diritto vaticano ma per quanto specificamente ci interessa in questa sede) il diritto canonico ad essere chiamato a dare corso sul piano giuridico – fungendo da sponda agli analoghi percorsi di riforma messi in campo in ambito secolare – a quelle nuove istanze di regolamentazione (sarebbe forse meglio dire: di reazione) che vengono talora improvvidamente declinate nei (fuorvianti) termini della “emergenza”18.

Qui però – come meglio si vedrà in seguito – il tema della reale plausibilità degli esiti di appiattimento che si sono sopra accennati si pone evidentemente in maniera più netta e problematica.

Per intanto, valga osservare che, accomunati nel restituirci l’immagine di una Chiesa che, nel complesso, non intende sottrarsi alle ragioni del cambiamento, i processi di riforma in cui questa disponibilità di volta in volta si traduce danno luogo a questioni pratiche e di inquadramento teorico-sistematico affatto diversificate.

In particolare, per ciò che concerne la citata legislazione vaticana antiriciclaggio merita considerare che si tratta pur sempre della legislazione di uno Stato, per quanto sui generis, alla cui approvazione è condizionato – secondo meccanismi non più eccezionali alla luce dell’attuale contesto globalizzato – il pieno esercizio delle funzioni “sovrane” ovvero, nella specie, il normale funzionamento dei servizi finanziari.

E’ onere, cioè, direttamente collegato a ragioni precipuamente temporali e come tale andrebbe valutato, salvo, se del caso – ma è questione che non si intende affrontare in questa sede – modulare i concreti effetti pregiudizievoli conseguenti al suo mancato o inesatto assolvimento in ragione dell’impatto concretamente sviluppato sul piano dello svolgimento, indipendente, della missione della Chiesa19.

Prova ne sia che, per un verso, è stato necessario esplicitare che le leggi in questione vincolano «I Dicasteri della Curia Romana e gli altri organismi e enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché le organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato Città del Vaticano»20 e, dall’altro, che pur con tali precisazioni quegli obblighi e vincoli non sembrano ancora godere della piena vincolatività nell’ambito dell’ordinamento giuridico della Chiesa21.

4. Esemplarità della riforma dei “delicta graviora”

Parzialmente diverso e per certi aspetti persino più problematico è il discorso riguardante altri processi di riforma della Chiesa cattolica e del suo diritto più chiaramente attinenti alla sua missione spirituale.

Alludiamo in particolare alla riforma dei delicta graviora, ovvero a quella «particolare categoria di crimini che sono accomunati non solo dal fatto di offendere beni giuridici aventi primaria rilevanza nell’ordinamento della Chiesa ma anche dalla circostanza di essere riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede»22, sulla quale sono intervenute, da ultimo, le Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (d’ora in avanti, Normae)23.

Se infatti può fondatamente osservarsi che tale intervento sia stato dettato dall’esigenza di approntare una risposta, anche simbolicamente, forte nei confronti dell’emergenza della pedofilia24, non è parimenti revocabile in dubbio che i comportamenti sanzionati (rectius: ora più efficacemente sanzionati) con le disposizioni che ci occupano rilevano non tanto e non solo per la loro valenza negativa in rapporto all’ordinato svolgimento della vita comunitaria ma bensì, anzitutto, per così dire, per il loro disvalore spirituale25.

E’ pertanto pressoché inevitabile che, in tali casi, l’intervento del legislatore canonico possa manifestare non trascurabili ricadute sistematiche e di ordine costituzionale, finendo, come immediatamente vedremo, con il chiamare in causa le ragioni stesse dell’esistenza di un diritto penale della Chiesa cattolica ed interferire problematicamente con i suoi principi ispiratori.

5. Il quadro di riferimento teleologico, assiologico e strutturale: il diritto penale canonico quale riflesso della «irriducibile tipicità» dell’ordinamento canonico. Funzione della pena e principi generali

In effetti, confrontarsi con il diritto penale canonico equivale in qualche modo a riattualizzare questioni che per quanto possano apparire ormai superate mantengono in realtà un significativo rilievo, non solo scientifico-speculativo, attenendo alle peculiari ragioni fondative ed al senso più profondo dell’essere giuridico della Chiesa.

Prova ne sia che anche gli studi che in tempi relativamente recenti hanno affrontato funditus questo settore del diritto canonico hanno dovuto preliminarmente curarsi di considerare quanto l’idea di una potestà punitiva si concili con l’essenziale missione spirituale e trascendente della Chiesa26.

Su queste premesse, non può stupire come gli argomenti adducibili a sostegno delle opinioni (più o meno decisamente) contrarie evochino profili di contrarietà analoghi a quelli fatti valere più ampiamente a sostegno della profonda e radicale incompatibilità tra la dimensione spirituale e quella giuridica della Chiesa stessa: l’indebita commistione tra mondano e spirituale – in termini tali da tradire l’essenza della Chiesa e della sua missione di salvezza –, la conseguente problematicità di norme che possano per avventura sanzionare penalmente comportamenti neutri dallo specifico punto di vista etico-religioso, l’assenza costitutiva di un apparato coercitivo idoneo a connotare in senso conforme la gravità della violazione perpetrata27.

Neppure tuttavia si può omettere di considerare che quelle ragioni di perplessità possono, ad un esame più approfondito, risultare indebitamente condizionate da un parametro troppo stretto di declinazione della giuridicità, che ne trascende l’intima essenza di strumento di regolamentazione sociale orientato a giustizia per valorizzare oltremodo le specifiche modalità attraverso le quali tali finalità si realizzano in rapporto alle sue forme di manifestazione secolare28.

In questo senso, le considerazioni che convergono nel ribadire definitivamente la giuridicità dell’ordinamento canonico allo stesso tempo marcandone la «irriducibile tipicità», risultano parimenti utili, anzitutto, a rendere il senso della persistenza, ivi, di un diritto penale e, quindi, a sottolinearne le caratteristiche peculiarità.

Si tratta così, in buona sostanza, di riportare sul piano della potestà coercitiva la considerazione di ordine sistematico-ricostruttivo più generale, in ragione della quale la peculiare connotazione spirituale della Chiesa e delle sue finalità più profonde esalta il carattere strumentale del diritto che ivi è prodotto, conferendogli caratteristiche assolutamente peculiari e tipiche, orientandone in senso conforme i singoli istituti, ed ancor prima costituendo parametro decisivo di validità delle specifiche norme di cui lo stesso ordinamento si compone29.

E’ quindi in coerenza con tale dimensione prospettica che va assunta la stessa dichiarazione di apertura del libro VI del Codex attualmente vigente, in cui si afferma che «La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti»: si tratta cioè di sottolineare che la «la potestà coattiva (…) nasce con la Chiesa stessa, attiene alla missione che la Chiesa è chiamata a svolgere e che senza la potestà coattiva non potrebbe essere svolta efficacemente» ed ancora che essa «deriva alla Chiesa non da una concessione del potere secolare ma direttamente dal suo Fondatore».

Ne risulta confermato che anche il diritto penale canonico non può che orientarsi alle ragioni costitutive della Chiesa come ordinamento giuridico e, più nel concreto, risultare funzionale alle specifiche istanze di perseguimento di finalità ultraterrene che ne costituiscono la caratteristica distintiva30.

Di qui le peculiarità delle finalità di regolamentazione sociale e, per così dire, “rieducative” del sistema penale canonistico e dei principi che soprassiedono alla concretezza della sua configurazione e del suo funzionamento31 – anche sul piano processuale32 – e che, evidentemente, si sottraggono a valutazioni orientate a parametri strettamente secolari33.

Ciò vale già sul piano delle ragioni che inducono a declinare nei termini di una particolare gravità la sanzione di cui è corredata la norma penale incriminatrice.

E’ noto in particolare che, in riferimento agli ordinamenti secolari, la peculiare afflittività che connota la sanzione penale – obbligando lo Stato di diritto costituzionale ad orientare il sistema penalistico ad ineludibili principi garantistici – è rappresentata dal suo incidere – direttamente o indirettamente – sul bene supremo della libertà personale dell’individuo34.

Ebbene, la sostanziale impraticabilità di siffatta ricostruzione in riferimento all’ordinamento canonico – che certo esclude di rappresentare l’essenza della sanzione canonica in termini di restrittività della libertà personale – non consente di revocare in dubbio la gravità delle sanzioni penali canoniche, inducendo piuttosto ad accedere ad una ricostruzione del concetto di afflittività che tenga conto della specificità della situazione considerata: sanzioni che, come quelle che si evocano, incidono direttamente sullo status, sul ruolo e sulla vita religiosa e comunitaria del soggetto che ne è colpito assumono invero, nell’ottica di questi e della stessa comunità religiosa, un rilievo affatto significativo35.

Allo stesso modo, la tipicità del contesto ordinamentale entro il quale la norma penale è inserita induce a ricostruire in senso conforme le esigenze funzionali cui la pena è orientata, dovendosi in particolare ritenere che la funzione riabilitativa e rieducativa che gli ordinamenti secolari riconoscono alla sanzione penale abbia, nel diritto canonico «uno spessore maggiore proprio perché il reo è coinvolto in una serie di rapporti – con Dio, con gli altri (membri della comunità cristiana) e con la Chiesa –, ciascuno dei quali viene ad essere turbato dal delitto e rispetto a ciascuno dei quali si pone la necessità di «riassorbire» le conseguenze dell’atto delittuoso, le quali investono appunto contemporaneamente il piano teologale (il rapporto dell’autore con Dio), sociale (il rapporto dell’autore con gli altri), ed ecclesiale (il rapporto dell’autore con la Chiesa)36.

Su queste basi, la stessa rappresentazione del ricorso alla risposta penale quale «extrema ratio»37 assume una valenza più ampia e comprensiva di quanto accada negli ordinamenti secolari38, attenendo non tanto e non solo al momento della formulazione della fattispecie penalisticamente rilevante quanto al momento della applicazione della pena e delle sue vicende successive, che risultano ad esempio ben meno governate dal principio di legalità, strettamente inteso.

Ed ancora: innanzi al potenziale esercizio della potestà coercitiva, la posizione del reo non può risultare assistita dai medesimi meccanismi garantistici previsti dal diritto penale secolare (in primis, lo stesso principio di legalità39), essendo essi piuttosto destinati, per così dire, a diluire la propria carica prescrittiva, ricomponendola in una dimensione pastorale che, orientando (anche) la norma penale al comando della caritas e della salus aeterna animarum40, si conferma imprescindibile ed in linea di principio assorbente41.

Quasi ribaltando i termini della questione, si potrebbe anzi evidenziare la stretta contiguità tra le due dimensioni, più strettamente giuridica e pastorale: «tanto a livello costitutivo che a livello applicativo» – si è così efficacemente osservato – «la pena si inscrive tra i mezzi pastorali come la ragione ultima, la tappa finale del percorso di recupero del reo e dell’ordine sociale violato dal delitto, sul quale l’autorità ecclesiastica è impegnata dalla sua stessa missione fondamentale di servizio per l’uomo»42.

6. In particolare, l’ineludibile dimensione pastorale del diritto penale canonico

La formulazione del già ricordato can. 1341 del Codex vigente induce peraltro a considerare come proprio la indefettibile vocazione pastorale del diritto penale canonico possa consentire, per così dire, di ricondurre ad unità i plurimi profili funzionali della sanzione penale per come indicati dallo stesso canone: la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo.

Si tratta, invero, di finalità che, per quanto accomunate nella loro matrice più profonda43 (la salus aeterna animarum, che così si caratterizza per la sua propensione, ad un tempo individuale e comunitaria44), sono, nel concreto farsi dell’esperienza giuridica, suscettibili di richiedere risposte punitive affatto diversificate e talora persino confliggenti tra loro: non è affatto da escludere, in particolare, che un certo depotenziamento della risposta sanzionatoria astrattamente predisposta ed attuabile in ragione di valutazioni attinenti la funzione “rieducativa” della pena possa risultare nei fatti poco percorribile alla luce di considerazioni più ampiamente coinvolgenti la necessità di dotare la medesima sanzione di una effettività percepibile all’esterno della comunità religiosa.

Su queste basi, pare invero di poter evidenziare come proprio il bene pubblico e la disciplina generale della Chiesa (unitamente alla necessità di riparare lo scandalo, per rifarci ancora alla declinazione del can. 1341 CJC) rischino di rimandare ad una rappresentazione della potestà punitiva della Chiesa potenzialmente più incline a scivolamenti verso risposte sanzionatorie rispondenti a schemi secolari di tipo retributivo, general-preventivo e special-preventivo che mal si concilierebbero con l’essenza stessa del diritto penale canonico45.

Nel lumeggiare tale profilo di problematicità, può peraltro risultare indirettamente d’ausilio il «terzo principio direttivo» della riforma del Codex, per come inserito nella attuale «Prefazione»46, laddove sembra invitare ad osservare «lo stretto diritto» solo laddove sia necessario «per il bene pubblico e per la disciplina generale della Chiesa», ed invece a tralasciare, in linea di principio ed in ossequio alle suddette esigenze pastorali, «le norme più severe» per ricorrere «piuttosto alle esortazioni e allo stile di persuasione».

Su queste basi, la funzione riequilibratrice della dimensione pastorale risulta ancora una volta corroborata dal suo rispondere alle finalità ultime della Chiesa (pur) come ordinamento giuridico e viene elevata a connotazione irrinunciabile del diritto penale canonico, ciò che spiega l’osservazione per cui a differenza di quanto è dato rilevare con riferimento agli ordinamenti secolari, nell’ordinamento della Chiesa «è più facilmente riconoscibile un costante progredire verso l’attenuazione dello spessore del diritto penale»47.

7. L’impatto della riforma: generalità

A fronte di un quadro di riferimento teorico che riporta sul piano della sanzione penale le esigenze teleologiche proprie dell’intero diritto canonico e di una direzione di sviluppo che si è visto essere ad esso strettamente conseguente, la ricordata riforma dei crimina graviora può di primo acchito restituire l’idea di una inversione di tendenza da declinarsi nei termini di una vera e propria soluzione di continuità.

L’impressione è rafforzata, sul piano preliminare, dal rilievo per cui l’intervento di riforma abbraccia fattispecie delittuose eterogenee, che non sono accomunabili per la loro univoca, esclusiva, lesività di un bene giuridico proprio della Chiesa e della sua missione spirituale. Non si tratta, cioè, unicamente di «delitti propriamente ecclesiali su cui la Chiesa (medesima), come stabilisce il can. 1401 CIC ha un diritto ed anche un dovere proprio ed esclusivo ad intervenire»48 ma di delitti la cui punizione potrebbe, a ben vedere, essere «rimessa agli ordinamenti statuali – salvo restando le competenze dell’autorità ecclesiastica sia in relazione allo status canonistico del chierico sia con riferimento alle misure amministrative da adottare a salvaguardia dei bambini»49.

In particolare, la riforma considera sotto una (apparentemente) unitaria cornice regolamentare – in ragione della comune sottoposizione alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede: c.d. delicta reservata – tanto i delitti contro la fede50 che i delitti più gravi contro la celebrazione dei sacramenti51 e contro i costumi, sui quali ultimi soffermeremo in particolare la nostra attenzione52.

Ciò mentre, come si è puntualmente osservato53, l’intervento di riforma costituisce di fatto una reazione54 al dilagare, divenuto di pubblico dominio, della pedofilia perpetrata da chierici e, come immediatamente vedremo, risulta (in questo senso coerentemente) ispirata all’esigenza di connotare la nuova regolamentazione secondo i criteri della prontezza dell’intervento sanzionatorio e del suo rigore.

In questo modo però anche i delicta “propriamente ecclesiali” contemplati dalla riforma finiscono col venire attratti in un processo di ridefinizione/ rinvigorimento, di valenza precipuamente procedurale55, che si dimostra indebitamente sganciato da un quadro di riferimento generale entro il quale dovrebbero trovare adeguata collocazione – pure in considerazione delle precipue finalità del diritto penale canonico – esigenze di garanzia del reo e di ribadita dimensione pastorale della risposta sanzionatoria.

8. In particolare, i “delicta contra mores”

Ai delicta contra mores è dedicato l’art. 6 delle Normae, che in effetti amplia significativamente, rispetto al can. 1395 § 2 del Codex56, la considerazione penalistica di quelle condotte che, in prima battuta, possono dirsi accomunate dal loro violare il sesto comandamento del Decalogo57.

Tale effetto progressivo rispetto alla formulazione codicistica e più ampiamente di maggior rigore nei confronti della considerazione complessiva della risposta sanzionatoria è coglibile sotto plurimi profili, sia sostanziali, ovvero attinenti alla specificazione delle fattispecie delittuose58, che procedurali, nonché sul piano – per certi aspetti “intermedio” – della definizione del termine di prescrizione.

Quanto al primo punto59, merita ricordare anzitutto l’introduzione (§ 1, n. 2) della nuova fattispecie consistente nella «acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo o con qualunque strumento»60.

Per altro profilo, le Normae confermano, nella materialità della condotta, la fattispecie originaria – in cui la condotta medesima si traduce in un contatto, non strettamente fisico ma anche soltanto visivo, tra chi perpetra l’abuso e la vittima dello stesso – incidendo però significativamente sulla connotazione soggettiva della vittima del delitto.

In particolare, viene innalzata l’età di quest’ultima, dagli originari sedici anni agli attuali diciotto; viene poi equiparato al minore degli anni diciotto il soggetto maggiorenne, vittima dell’abuso, che «abitualmente ha un uso imperfetto della ragione»61.

Quanto all’entità della sanzione, lo stesso art. 6 prevede per entrambe le fattispecie un ampio margine di discrezionalità, limitandosi a stabilire – in linea con la prescrizione codiciale (can. 1395 § 2) – che il reo «sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione»62.

Ancor più significative sono però le disposizioni procedurali e quelle relative alla prescrizione.

A tale ultimo riguardo, le Normae intervengono ampliando decisamente il termine prescrizionale, che passa dagli originari dieci agli attuali venti anni. Va però tenuto conto che tale termine prescrizionale è derogabile dalla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede «per i singoli casi», ciò che chiaramente lascia trasparire l’intenzione di fondo dell’intervento di riforma, che si segnala per una certa preferenza accordata alle istanze di reazione nei confronti di un fenomeno che merita comunque una reazione adeguata piuttosto che alle pur meritevoli esigenze garantistiche del (supposto) reo63.

Di là da tali facoltà di deroga, rimane peraltro da ricondurre ad un certo rigore disciplinare anche l’individuazione del termine di decorrenza del computo del termine prescrizionale, che viene fatto coincidere – nel solo caso degli abusi posti in essere nei confronti di un minore – con il compimento del diciottesimo anno di età da parte della vittima, laddove invece, in ossequio al principio generale previsto dal Codex, tale computo andrebbe riferito alla commissione del delitto ovvero, nel caso della continuazione, alla cessazione della condotta incriminata.

A tale principio generale rimane invece rimesso, stante quantomeno al tenore letterale della disposizione (trattasi dell’art. 7 delle Normae), il computo del termine prescrizionale laddove si versi nella ipotesi della nuova fattispecie di pedopornografia.

Ispirate ad una logica di prevalenza delle esigenze sanzionatorie su quelle garantistiche sono infine le norme procedurali previste dalla riforma relativamente ai delitti più gravi (cfr. art. 16).

A rilevare in questo senso non è tanto l’astratta percorribilità di una procedura amministrativa di accertamento della condotta e, quindi, di irrogazione della pena – che in realtà non è sconosciuta al sistema penale canonico e trova in certo modo ragione nella sua specificità64 – quanto una certa «preferenza» di questa rispetto alla «via giudiziaria»65, secondo un’impressione corroborata dall’impianto complessivo della riforma66, che ha l’inevitabile effetto di lasciare largamente sullo sfondo le istanze di tutela legate alla effettività del diritto di difesa67.

In particolare, le Normae prevedono due possibili percorsi di accertamento, quella del processo giudiziale e quella, (solo) dichiaratamente straordinaria, del procedimento penale amministrativo.

Quanto (alla procedura che conduce) al processo giudiziale, si può dire che essa si articola a sua volta in due distinte ipotesi, che potremmo convenire di definire, rispettivamente, ordinaria e abbreviata.

In effetti, l’art. 16 delle Normae prevede che il Vescovo o il Gerarca, ricevuta la notitia criminis e valutatala verosimile, svolgano l’indagine previa e quindi la rendano nota alla Congregazione, che, «se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando, tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione»68.

Il successivo art. 17 prevede però anche un’altra eventualità e cioè che il Vescovo o il Gerarca deferiscano il caso direttamente (e cioè senza procedere all’indagine previa e quindi determinando una riduzione dei tempi dell’iter procedurale, o meglio, delle fasi di cui esso complessivamente si compone) alla Congregazione e che in questa ipotesi «i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa».

Quanto infine alla procedura amministrativa, l’art. 21 delle Normae, dopo aver stabilito che i «delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale», consente alla medesima Congregazione di operare secondo una procedura non giudiziale ovvero alternativamente:

a) «nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere per decreto extragiudiziale di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali». In questo caso, tuttavia, si prevede «che le pene espiratorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede»;
b) «deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi».

9. Considerazioni (provvisoriamente) conclusive. La “irriducibile tipicità” del diritto canonico nella dinamica delle attuali relazioni interordinamentali e del ruolo pubblico delle religioni: prospettive di sviluppo ed ipotesi investigative

L’analisi complessiva delle Normae, ne ha confermato l’ampio significato quale terreno privilegiato di verifica di processi evolutivi di più ampia portata, che trovano nella peculiare ispirazione teleologica dell’ordinamento canonico e nella sua conseguente dinamicità la loro matrice più profonda ed ineludibile.

In questa dimensione prospettica, pare in effetti di poter rilevare – confermando l’ipotesi affacciatasi preliminarmente – che, per impianto complessivo, contenuti caratterizzanti e, ancora prima, ispirazione finalistica la riforma dei delicta graviora induca legittimamente l’interprete a considerazioni che vanno ben al di là dell’interesse intrinseco della materia incisa e del pur rilevante impatto sul sistema del diritto penale canonico.

In particolare, le valutazioni che possono formularsi a tale ultimo riguardo denotano nessi di ordine sistemico ben più ampi, che superano l’ambito specifico di questo settore del diritto canonico, per accedere a quel piano più generale che, in parte mutuando la terminologia d’uso secolare, potremmo definire costituzionale.

Valga riprendere, a tale riguardo, l’osservazione che si è già formulata in precedenza, in ragione della quale il diritto penale canonico non può che costituire forma di manifestazione particolare – qualificata ratione materiae – della peculiare tipicità dell’ordinamento canonico e quindi ripeterne la cifra, finalistica e strutturale, essenziale.

Di contro, le risultanze emerse nelle pagine che precedono potrebbero contribuire a rafforzare l’impressione che le Normae rappresentino un corpus normativo non solo privo di una apprezzabile coerenza interna e pericolosamente suscettibile di fungere da paradigma per eventuali interventi riformatori di più ampia portata69 ma soprattutto – per il suo ripetere inopinatamente il canone secolare dell’emergenza70 – potenzialmente alieno dalle ragioni giustificatrici e dalla vocazione finalistica cui il diritto penale canonico è doverosamente orientato: è in particolare più che fondato il dubbio che, con la riforma dei delicta graviora, si assista ad una indebita svalutazione della dimensione pastorale del diritto penale canonico mentre neppure è da sottovalutare il poco conto nel quale, come visto, possono risultare tenute le esigenze di garanzia del (supposto) reo.

Va peraltro contestualmente avvertito che una netta presa di posizione rispetto alla consistenza ed al valore di tali criticità non sarebbe così agevole come potrebbe apparire ad una prima impressione.

Per intanto – quanto al primo profilo – occorre considerare che la fondamentale ispirazione pastorale del diritto penale canonico non può certo risultare incisa dalla connotazione giuridico-formale della disciplina approntata dal legislatore, essendo piuttosto principio fondamentale la cui concretizzazione va ricondotta, nella pienezza degli effetti, al momento applicativo71.

Quanto poi al secondo profilo, a fronte delle pur fondate perplessità avanzate in dottrina rimane altrettanto vero che le istanze di garanzia del diritto di difesa del reo vanno contestualizzate ed in particolare rapportate, anche qui, alla peculiare ragione giustificatrice e funzionale della potestà punitiva della Chiesa, che in effetti ne impedisce una declinazione eccessivamente ritagliata sulle esigenze temporali.

In questo senso, si tratta (ancora una volta) di prendere atto della impossibilità di sovrapporre compiutamente l’ordine del sacro (per quanto visibile sotto la forma mondana dell’ordinamento giuridico) e l’ordine del secolare pur laddove entrambi dichiaratamente cooperino – in ossequio al ricordato “ruolo pubblico” delle religioni – nella direzione della protezione di principi e valori che possono prima facie apparire comuni e soprattutto, del tutto coincidenti: se pure fosse possibile riscontrare un reale punto di incontro rispetto alla necessità di operare in tal senso – questione sulla quale, per il momento, si può soprassedere – la traduzione pratica di queste intenzioni rimane comunque altamente problematica, risultando affatto differente tanto lo strumentario a disposizione degli ordini sacro e secolare che il rispettivo impatto sistemico.

La particolare vicenda su cui si siamo soffermati nelle pagine che precedono si inscrive quindi a pieno titolo nell’ambito di tale dialettica delle relazioni tra sacro e secolare.

Può invero sinteticamente osservarsi che la volontà di contrastare il fenomeno della pedofilia, rispondendo a sollecitazioni che provengono (certo non solo ma in maniera comunque significativa) dal secolare e con azioni giuridicamente apprezzabili anche su tale piano, trovi adeguata giustificazione sul piano spirituale, nella realtà di una missione di salvezza che, per somma volontà del Divino Fondatore, è tenuta ad operare nel mondo. Essa si scontra tuttavia – sul piano canonistico – con l’esigenza di salvaguardare la coerenza interna dell’ordinamento e la conseguente impossibilità di predisporre risposte assimilabili in toto ai paradigmi di reazione e tutela propri del secolare.

Di qui il prodursi di una sorta di (potenziale) empasse del diritto canonico, la cui reazione rischia, da un lato, di risultare lettera morta e persino di apparire come rispondente ad esigenze di facciata o, all’opposto, di rappresentare viatico per uno sviluppo distonico rispetto alla irrinunciabile vocazione costituzionale dell’ordinamento canonico.

Proprio la concreta dinamica delle relazioni interordinamentali, per come favorita ed anzi imposta da uno scenario che relativizza le rispettive scelte operative provando a ricondurle ad una unità valoriale72, può tuttavia contribuire a definire una via di uscita pienamente efficace e, soprattutto, conforme al dato della «irriducibile tipicità» dell’ordinamento canonico: si tratta di intendere in senso ampio e comprensivo ovvero non unilaterale il canone della collaborazione/cooperazione tra gli ordini73 ed il senso profondo del ruolo pubblico della Chiesa, aprendosi con spirito critico ma sinceramente recettivo alle sollecitazioni ed alle opportunità di azione che provengono dal secolare74.

A ben vedere, proprio la vicenda (in particolare) dei declicta contra mores indica una prospettiva di sviluppo potenzialmente sintonica a tali esigenze di fondo75.

Può deporre in tale senso – pur se con le criticità e le riserve che immediatamente si vedranno – una visione complessiva e dinamico-evolutiva della riforma che tenga conto, intendendoli quale suo completamento naturale, degli auspici già formulati, previamente, da Papa Benedetto XVI con la Lettera pastorale ai cattolici dell’Irlanda del 19 marzo 2010, e successivamente, dei richiami contenuti nella Lettera Circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, emanata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 3 maggio del 2011 e nelle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici,rese note dalla Conferenza Episcopale italiana nel maggio del 201276, i quali documenti convergono tutti, pur a vario titolo e nelle rispettive differenze giuridico-formali, nel testimoniare l’intento della Chiesa di collaborare con le autorità civili nella repressione del fenomeno della pedofilia.

E’ invero da ritenere che, in ragione delle considerazioni che si sono svolte in precedenza ed in una dimensione prospettica di medio-lungo periodo, quello della collaborazione/cooperazione tra autorità ecclesiastiche ed autorità civili costituisca profilo di non poco momento77, che può contribuire in maniera significativa ad un deciso potenziamento degli standards di tutela concretamente assicurati nei confronti dei minori potenziali vittime degli abusi e, più in generale, del contrasto al fenomeno della pedofilia, secondo modalità di azione che vadano anche al di là della mera risposta sanzionatoria.

Ciò induce a riguardare con spirito fattivamente critico quelle indicazioni che, per quanto ispirate dall’obiettivo di rispettare un certo equilibrio tra la riaffermazione della indipendenza e sovranità della Chiesa cattolica ed il canone della collaborazione nei rapporti con le autorità civili, rischiano – diversamente peraltro dalle stesse intenzioni della fonte dalla quale provengono – di restituire un’immagine minimalista dell’impegno alla collaborazione assunto (anche) dalla Chiesa stessa.

Tanto è a dirsi, in particolare, sia riguardo all’indicazione rivolta dalla Lettera circolare agli episcopati nazionali a «tenere conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili» (Parte III, lettera g) che alla sua recezione da parte della Conferenza Episcopale Italiana, laddove l’attivazione del rapporto di cooperazione tra vescovo ed autorità giudiziaria appare limitato dal contestuale obbligo di osservare tanto le rispettive sfere di competenza che le norme di diritto concordatario e civile (Parte II, n. 5, delle Linee guida): nella prospettiva che qui si caldeggia, infatti, queste direttrici rilevano non tanto in ragione della definizione di un assetto compiuto ma piuttosto per il loro delineare una prospettiva di sviluppo suscettibile di venire (non solo monitorata ma soprattutto) arricchita ed implementata78.

Allo stesso modo merita segnalare come dissonante rispetto alle intenzioni dichiarate l’inspiegabile (ri)perimetrazione dell’invito a cooperare con le autorità civili al solo caso dei delitti commessi dai chierici, nonostante le indicazioni di senso contrario derivanti dalla Lettera Circolare della Congregazione (parte I, lett. e), che in effetti mostrano di considerare tale impegno in senso estensivo, come riferito non solo ai chierici ma a chiunque a vario titolo risulti coinvolto nell’esercizio delle funzioni della Chiesa79.

In buona sostanza, e conclusivamente, è da ritenere che molto della reale efficacia, nonché – osserviamo rispettosamente80 – della credibilità della dichiarata disponibilità della Chiesa Cattolica a perseguire il fenomeno della pedofilia dipenda dalla effettività del richiamo alla collaborazione/cooperazione e da come esso venga, in concreto e per esemplificare, interpretato dalla gerarchia ecclesiastica certo in rapporto alle singole realtà secolari ma se del caso al di là della lettera delle norme relative.

Come si vede, si tratta di una prospettiva di sviluppo suscettibile di assumere una ben più ampia portata, che va al di là dello specifico tema da cui si è preso spunto e si estende tanto all’interno che all’esterno dell’ordinamento canonico: una prospettiva di sviluppo che dischiude rinnovate ipotesi di analisi ed interpretative che mettono a frutto lo stretto legame sussistente tra diritti religiosi81 (ed in ispecie, diritto canonico) e diritti secolari82.

In questo senso, riguardare l’impatto che le istanze di rinnovamento provenienti (non solo) dall’esterno sviluppano all’interno degli ordinamenti confessionali, saggiarne le ricadute di ordine sistematico-ricostruttivo, non soddisfa unicamente un interesse specifico del cultore dei diritti religiosi o del c.d. canonista puro o ancora dello studioso “militante” ma rappresenta una linea di ricerca interessante, illuminante e produttiva, anzitutto, per il canonista-ecclesiasticista ed il giurista “laico”.

Recibido el 2 de diciembre de 2013 y aceptado el 23 de febrero de 2014.

* Professore di Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico. Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza). Università degli Studi di Salerno.

Riferimenti

1 Paolo Grossi, Diritto canonico e cultura giuridica, in Carlo Fantappiè (a cura di), Itinerari culturali del diritto canonico del Novecento, Torino, Giappichelli, 2003, in particolare pp. 23 ss.

2 Non si tratta quindi di depotenziare di significato il concetto di positività del diritto ma piuttosto di intenderne correttamente il senso in rapporto alla sua attuale connotazione dinamica. In questa dimensione prospettica, il concetto di positività viene a declinarsi compiutamente in rapporto alla «politipia (o pluriformità) degli ordinamenti giuridici innestati su esperienze comunitarie diverse»: Salvatore Berlingò, Diritto canonico, Torino, Giappichelli, 1995, in particolare pp. 51 ss.

3 «Ancor oggi che il legislatore del Codice giovanneo-paolino vigente dal 1983 sembra aver preferito una folta previsione di norme locali, e quindi sotto molti aspetti un mosaico normativo, l’idea di una norma generale, che può e deve piegarsi ad esigenze particolari quando lo richiedano i due imperativi in stretta congiunzione della ratio peccati vitandi e della salus aeterna animarum, rappresenta un principio che laicamente mi sentirei di qualificare come costituzionale, inerente cioè alla istituzione divina e alla costituzione intima della Chiesa. Un principio che, anche se non dichiarato, è da leggersi scritto a inchiostro simpatico al di sotto di ogni canone. Lì sta il ‘segreto’ del diritto canonico, da lì deriva a questo ordinamento giuridico di potersi erigere e trasformarsi in mentalità giuridica, da lì discende anche il nostro odierno interesse culturale di giuristi (qualunque sia la nostra scelta sul piano religioso)»: Paolo Grossi, Diritto,cit., pp. 30-31.

4 In argomento, si veda, più di recente, la particolare ricostruzione di Carlo Fantappiè, La Santa Sede e il Mondo in una prospettiva storico-giuridica, in Rechtsgeschichte-Legal History, n. 20/2012, pp. 332 ss.,che muove appunto dall’osservazione per cui «il cristianesimo ha avuto, fin dalle origini, una forte coscienza della propria universalità», di modo che la presenza della Chiesa nel mondo è da sempre connotata dal «duplice e inconfondibile carattere della visibilità e della pubblicità».

5 Per un quadro aggiornato, puntuale e dettagliato, delle questioni poste dalla globalizzazione, nelle sue ripercussioni sullo specifico ambito giuridico si rinvia a Ludovica Zampino, Gunther Teubner e il costituzionalismo sociale. Diritto, globalizzazione, sistemi, Torino, Giappichelli, 2012, partt. pp. 9-49.

6 L’attualità del diritto canonico, il suo inerire al senso profondo del “diritto”, diviene così corroborata dal fatto che «impreteribilità e indefettibilità» delle sue note caratteristiche «possono contribuire a spiegare, a loro volta, il modo in cui l’esperienza giuridica della chiesa affronta la problematica comune ad ogni ordinamento, vale a dire il modo in cui cerca di risolvere il dato enigmatico e paradossale presente in qualsiasi diritto, sforzandosi di porre nei termini più espliciti e radicali il nesso ineludibile fra l’insieme comunitario e la singola persona, fra il pubblico e il privato, fra il giusto (in senso) oggettivo e il giusto (in senso) soggettivo, fra gli elementi formali (o di struttura) e quelli materiali (o di contenuto), ovvero, con parole tratte dallo stesso Vangelo, fra la legge del sabato e la libertà del (figlio del’) l’uomo»: Salvatore Berlingò, Diritto,cit., p. 81.

7 Mi si consenta il rinvio, anche per tale specifica sottolineatura, a Giuseppe D’Angelo, Crisi dello Stato, riforme costituzionali, principio di sussidiarietà, Roma, Aracne editrice, 2005.

8 In certo modo da ricondurre a quella sorta di rivincita del sacro che caratterizza le odierne società civili: Javier Martínez Torrón – W. Cole Duhram jr. (a cura di), La religion et l’État laïque/Religion and the Secular State: National Reports, Provo Utah, 2010, p. 9.

9 Come osservano Maria Cristina Folliero e Antonio Vitale, Diritto Ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi scritti. Regole. Quaderno 2. I principi scritti, Torino, Giappichelli, 2013, p. 20: «Attualmente conta pochi sparuti oppositori l’idea che alla religione deve essere riconosciuto un ruolo pubblico, nel seno che deve poter incidere sui processi decisionali che tradizionalmente spettano al potere politico».

10 «(…) il tipo dell’ordinamento giuridico proprio della Chiesa è irriducibile al tipo di qualsiasi altro ordinamento, perché la sua base di diritto divino rivelato massimizza in esso la tensione – che pure costituisce (…) il paradosso di ogni diritto – fra la legge dell’autorità e la libertà dell’uomo»: Salvatore Berlingò, Diritto,cit., p. 27.

11 Per tutti, Maria Cristina Folliero, Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi scritti. Regole. Quaderno 1. I principi non scritti, Torino, Giappichelli, 2007.

12 Su tali profili sia consentito rinviare, più diffusamente, a Giuseppe D’Angelo, Repubblica e confessioni religiose tra bilateralità necessaria e ruolo pubblico. Contributo a una interpretazione dell’art. 117, comma 2, lett. c) della Costituzione, Torino, Giappichelli, 2012.

13 Cfr. Maria Cristina Folliero, La libertà religiosa istituzionale delle Chiese nel Trattato di Lisbona, in Maria Cristina Folliero e Antonio Vitale, Diritto,cit., pp. 253 ss.

14 Cfr. Salvatore Berlingò, Diritto,cit., in particolare pp. 32 ss.

15 Sulla complessità di una tale rete di interrelazioni, in una visione d’insieme, basti il riferimento a Carlo Cardia, La Chiesa tra storia e diritto, Torino, Giappichelli, 2010, passim.

16 Maria Cristina Folliero, La legislazione vaticana in materia finanziaria: un banco di prova dell’art. 17 del TUE e dei principi di collaborazione e cooperazione tra Chiese, Stato e Unione Europea, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (rivista telematica) www.statoechiese.it, (novembre 2013).

17 «Ha visto sicuramente giusto chi ha osservato che quel processo è nato e si è sviluppato per ragioni dettate essenzialmente dall’esigenza di adeguarsi alla decisione delle più importanti istituzioni finanziarie dei Paesi dell’Unione e di oltreoceano di improntare a trasparenza il trasferimento di capitali adottando misure di contrasto al riciclaggio di denaro frutto di attività criminali e reimpiegato nel traffico di droga o nel terrorismo. Ed è altrettanto sensato immaginare che sulla decisione abbia pesato anche l’emergenza interna della Chiesa chiamata a fronteggiare attività e comportamenti di propri appartenenti finiti sotto la lente del giudice penale nazionale»: così Maria Cristina Folliero, La legislazione,cit., che, quanto al primo ordine di ragioni, si riporta a Giuseppe Casuscelli, Lo IOR e le occasioni sprecate, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (rivista telematica) www.statoechiese.it, (editoriale, maggio 2013).

18 Per l’impatto distorsivo dell’approccio emergenziale (per vero non solo) quando riferito al diritto penale, ex multis, Sergio Moccia (a cura di), I diritti fondamentali della persona alla prova dell’emergenza, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009.

19 Pone il non trascurabile problema del rapporto tra trasparenza finanziaria e indipendenza della S. Sede e delle ricadute pregiudizievoli che le sanzioni conseguenti alla mancata approvazione o alla inadeguatezza contenutistica della legislazione vaticana, sono potenzialmente in grado di esplicare sulla libertà religiosa dei fedeli nello Stato Città del Vaticano, ribadendo lo speciale vincolo di strumentalità che lega quest’ultimo alla S. Sede, Antonio Fuccillo, I “bancomat” vaticani e la nuova “questione romana” in materia finanziaria, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (rivista telematica) www.statoechiese.it,(febbraio 2013), secondo il quale, in particolare, «Gli obblighi, quindi, derivanti dalla Convenzione monetaria pur vincolando gli organi e le istituzioni finanziarie vaticane non hanno effetto verso le attività di governo della Chiesa nello svolgimento della sua missione pastorale e di guida per oltre un miliardo di fedeli sparsi nel mondo».

20 Così, da ultimo, la lettera apostolica in forma di motu proprio del Sommo Pontefice Francesco del 8 agosto 2013, per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, fruibile sul sito www.vatican.va.

21 Si riferisce invero ad un processo ancora in corso, Maria Cristina Folliero, La legislazione,cit., pp. 21-22.

22 Daniela Milani, “Delicta reservata seu delicta graviora”: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (rivista telematica) www.statoechiese.it,(ottobre 2013), cui si rinvia per la individuazione delle tappe che hanno progressivamente condotto alla attuale disciplina, culminata nelle modifiche del 2010.

23 Più precisamente, le Normae in questione modificano le disposizioni di cui alla Lettera apostolica, data in forma di motu proprio da Papa Giovanni Paolo II, Sacramentorum sanctitatis tutela.

24 Non sono peraltro da sottovalutare le esigenze di natura più squisitamente tecnico-giuridica efficacemente dettagliate da Bruno Fabio Pighin, Diritto penale canonico, Venezia, Marcianum press, 2008, partt. p. 73.

25 Ad evitare fraintendimenti non voluti, merita peraltro ribadire che, come risulterà ulteriormente confermato in prosieguo, le indicate finalità coesistono legittimamente in rapporto alla potestà punitiva della Chiesa, sostanziandone ragioni e modalità di esercizio ed essendo anzi questa peculiare coesistenza da rapportare più nel profondo alla tipicità stessa dell’ordinamento canonico. In questo senso, peraltro, l’esperienza canonistica si conferma utile ad una più compiuta riflessione su concetti che tagliano trasversalmente più ambiti della conoscenza (anche) scientifica, quali quello di responsabilità (giuridica). Si è così osservato che «proprio la dimensione «istituzionale», che in un ordinamento religioso come quello canonico il concetto di responsabilità riveste, consente di recuperare alla sfera della giuridicità la prospettiva peculiare che esso assume nell’ambito religioso-spirituale, in cui i molteplici profili propri dell’agire responsabile non rappresentano esclusivamente l’espressione di un’etica comportamentale, ma sono costitutivi della realizzazione della propria vocazione spirituale, che si esplica nell’appartenenza giuridica all’ordinamento religioso. La realizzazione della dimensione spirituale dell’uomo, attraverso l’esercizio dei doveri e dei diritti connessi alla specifica condizione giuridica nella realtà ordinamentale canonica, esprime una diversa concettualizzazione della responsabilità rispetto a quella tradizionale di «responsabilità giuridica» comune a tutti gli ordinamenti, sia religiosi che laici»: Maria d’Arienzo, Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel Diritto Canonico, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2012, p. 9.

26 Si veda, in particolare, Raffaele Botta, La norma penale nel diritto della Chiesa, Bologna, Il Mulino, 2001, in particolare pp. 7 ss.

27 Valga la nota sottolineatura di Arturo Carlo Jemolo, Peculiarità del diritto penale ecclesiastico, in Studi in onore di Federico Cammeo, vol. I, Padova, Cedam, 1933, p. 724, opportunamente citato dallo stesso Raffaele Botta, La norma,cit., p. 10.

28 Rileva che la questione «se abbia ragion d’essere un diritto penale della Chiesa (…) è stata però generalmente trattata alla luce di un’idea insufficiente ed inadeguata del diritto, inteso generalmente come norma, come volontà imperativa, che per essere tale deve potere essere portato a compimento anche attraverso la forza; un’idea tipica delle correnti positivistiche moderne, che ebbero la loro migliore manifestazione nelle codificazioni contemporanee, alla quale d’altronde non rimase estranea la codificazione canonica», Gaetano Lo Castro, Responsabilità e pena nel diritto della Chiesa. Premesse antropologiche, ora in Id., Il mistero del diritto, vol. III, L’uomo, il diritto, la giustizia, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 197-198, secondo cui «Si è per tale via dimenticata o, quanto meno, si è messa la sordina all’idea del diritto come ricerca del giusto nel caso concreto, come risposta da dare al bisogno imperituro di giustizia che è proprio dell’uomo fuori dalla Chiesa e nella Chiesa; un’idea alla cui affermazione la Chiesa, con il suo radicamento nel disegno salvifico di Dio, con la sua conseguente raffinata capacità di leggere nel mistero dell’uomo e di individuarne i bisogni più profondi, può dare ed ha dato nel corso dei secoli un contributo poderoso al suo interno e nella società nella quale si è trovata ad operare, in tal modo favorendo una vita giuridica più consona alle esigenze intime dell’uomo».

29 Cfr. Sandro Gherro, Diritto canonico (Nozioni e riflessioni). I. – Diritto costituzionale, Padova, Cedam, 2008, in particolare pp. 51 ss.

30 «(…) l’espiazione, la pena, esprimono e configurano un’esigenza di natura teologica, la quale, nel riconoscere e nel rispettare le esigenze più nobili dell’uomo, e fra queste in primo luogo la responsabilità per gli atti compiuti, esaltate semmai e non mortificate se credente, ben si confà alla Chiesa e al suo ordinamento giuridico. Insistere viceversa sui dubbi circa il potere coattivo della Chiesa, circa la connaturalità con la Chiesa di un programma penalistico, che non sia soltanto penitenziale, che colga cioè l’uomo non solo nel suo rapporto con Dio misericordioso, ma anche con la società ecclesiale, comporta non soltanto perdere l’immenso patrimonio di perspicacia umana e soprannaturale che la Chiesa ha accumulato nella bimillenaria storia del suo cammino, ma altresì dubitare che essa sia cammino di salvezza, sacramento primordiale della grazia divina»: Gaetano Lo Castro, Responsabilità,cit., p. 221.

31 E’ invero una funzione che attiene, ad un tempo, alla dimensione personale e comunitaria, giuridica e spirituale. Nel commentare la norma di chiusura del Libro VI ovvero il can. 1399 c.i.c., si è così rilevato come «qui venga configurandosi un vero e proprio diritto vivente di matrice giurisprudenziale o amministrativa, la cui ragione giustificativa sta nella necessità di pretendere dal colpevole, nella maniera più immediata e automatica, la consapevolezza di essersi posto fuori della comunione ecclesiale, e assicurare alla comunità, a sua volta, la sicurezza di essere rispettata da tutti e salvaguardata nella osservanza dei principi fondamentali della comunione ecclesiale»: Rinaldo Bertolino, Lezioni di diritto canonico, Raccolte da Maria Chiara Ruscazio, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 151-152.

32 Cfr. i contributi confluiti in Zbigniew Suchecki (a cura di), Il processo penale canonico, Roma, Pontificia Università Lateranense, 2003, nonché, più di recente, e da una angolatura particolare (ovvero con precipuo riferimento al tema della obbligatorietà dell’azione penale), Enrica Martinelli, L’azione penale. Uno studio di diritto comparato, Torino, Giappichelli, 2011.

33 Rispetto al dibattito sulla funzione della pena negli ordinamenti secolari, si è così evidenziato, «La situazione nell’ordinamento canonico è resa più complessa dal fatto che occorre tenere conto che la «risposta al delitto» è allo stesso tempo una «risposta al peccato», circostanza che colloca necessariamente anche «l’invito alla conversione» nella prospettiva della funzione della pena»: Raffaele Botta, La norma,cit., p. 50, che richiama sul punto Alphonse Borras, Les sanctions dans l’Église, Desclèe de Brouwer, Paris, 1990, p. 47.

34 Cfr. Tullio Padovani, Diritto penale, Giuffré, Milano, 2004, pp. 4-5.

35 Cfr. Marco Ventura, Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare, Napoli, ESI, 1996, p. 186.

36 Raffaele Botta, La norma,cit., p. 50, laddove si evidenzia che questa «polifunzionalità della pena trova un esplicito riconoscimento nel can. 1312 CJC che classifica le pene in medicinali ed espiatorie, interpretando penalisticamente il modello della croce, secondo il quale fine della giustizia e della pena non può essere la morte (fisica, sociale, morale), ma solo il principio della riconciliazione, che genera comunione e la prospettiva di un possibile avvenire: un sistema che sembra avvalorare una concezione relativistica della pena, intesa come deterrente e come espiazione finalizzata alla riconciliazione e, quindi, alla risocializzazione».

37 Si veda ancora Raffaele Botta, La norma,cit., p. 94, che descrive in questi termini l’applicazione della pena, che quindi «non è lo strumento normalmente eletto dall’ordinamento per rispondere al delitto e ristabilire l’ordine violato», correttamente argomentando dal can. 1341 CJC, a mente del quale «L’Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l’ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo».

38 Su principi e gli attuativi di una connotazione dell’odierno diritto penale secolare «altrimenti generica», vedasi Giovanni Fiandaca – Enzo Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, Zanichelli, 2007, in particolare pp. 29 ss.

39 Che quindi assume nell’ordinamento canonico e, in ispecie, nel diritto penale canonico una connotazione affatto peculiare. Per un quadro recente delle posizioni dottrinali al riguardo e con più specifico riferimento al rapporto tra principio di legalità ed aequitas canonica, si veda Paola Fantelli, Il diritto penale canonico: tra potere coercitivo e carità pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, in www.statoechiese.it, (gennaio 2013), in particolare pp. 7 ss.

40 «Anche nel diritto penale canonico, dunque, si manifestano le esigenze fondanti e le peculiarità proprie della giuridicità ecclesiale rispetto a quella secolare, nella misura in cui esso tende, sì ad un criterio di giustizia certa e di ferma legalità, ma anche, insieme, ad una nota fondamentale di pastoralità, quale emerge dall’attenzione alla concretezza e specificità dell’uomo, anche dell’uomo colpevole, nel quadro della dimensione comunionale di tutto l’ordinamento»: Rinaldo Bertolino, Lezioni,cit., pp. 150-151.

41 Più ampiamente, sulla dimensione pastorale del diritto penale canonico, per come emergente nel Codex attualmente vigente, vedi ancora Rinaldo Bertolino, La tutela dei diritti della Chiesa. Dal vecchio al nuovo codice di diritto canonico, Torino, Giappichelli, 1983.

42 Raffaele Botta, La norma,cit., p. 98.

43 Si è così detto, più di recente, che «la molteplicità dei fini della pena (…) evidenziano la prospettiva di riconciliazione e di responsabilizzazione nella quale sia le pene medicinali che espiatorie (can. 1312 c.i.c.) costituiscono lo strumento»: Maria d’Arienzo, Il concetto,cit., p. 113.

44 Significativo, al riguardo, appare il rilievo di cui è investito «al fine dell’esplicazione del concetto di responsabilità in diritto canonico il requisito dello scandalum, o danno pubblico, quale condizione di punibilità del delitto», di cui al can. 1341 c.i.c.: Maria d’Arienzo, Il concetto,cit., p. 114-115, che peraltro osserva che «la riparazione dello scandalo costituisce il parametro per l’esercizio della responsabilità dell’autorità e della sua cura pastorale».

45 Ed invero si tratta di considerare «il diverso significato delle tesi retributive in un orizzonte antropologico immanentistico e in un orizzonte antropologico aperto alla trascendenza»: Gaetano Lo Castro, Responsabilità e pena nel diritto della Chiesa. Premesse antropologiche, ora in Id., Il mistero del diritto, vol. III, L’uomo, il diritto, la giustizia, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 211 ss.

46 E di cui, secondo Raffaele Botta, La norma,cit., p. 98, il can. 1341 CJC «potrebbe considerarsi (…) come una fedele applicazione».

47 Raffaele Botta, La norma,cit., p. 9.

48 Davide Cito, Delicta graviora contro la fede e sacramenti, in Aa. Vv., Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana,2012, p. 33.

49 Daniela Milani, Delicta,cit., p. 9.

50 Per la verità, le Normae (art. 2 § 1) si occupano esclusivamente di eresia, apostasia e scisma, peraltro espressamente rinviando ai cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico ed ai cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. E’ quindi unicamente in relazione a tali crimini che il successivo § 2 riconosce all’Ordinario o al Gerarca l’esclusiva competenza a «rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale di prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede». Si tratta, in tutta evidenza, di indicazione che si discosta significativamente dalla corrispondente disposizione in tema di delicta contra mores: vedasi, sulle possibili ragioni di tale peculiarità, Pietro Loiacono, Le nuove norme sui “delicta graviora” tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto di difesa, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2/2011,pp. 411-413, per il quale si è probabilmente «voluto sottolineare il ruolo dell’Ordinario nella repressione» di siffatti comportamenti. Sotto tale profilo, si può in effetti rinvenire una qualche continuità con il Regolamento per l’esame delle dottrine, la cui applicabilità ai delicta contra fidem di cui alle Normae è del resto espressamente fatta salva dal suo art. 1 § 1.

51 A tale riguardo l’intervento delle Normae si concreta nella ridefinizione di alcune fattispecie delittuose, nell’aggiunta di altre, e nella loro sottoposizione alle norme procedurali dettate per i delicta contra mores e sulle quali ci si soffermerà in prosieguo nel testo. Quanto alle fattispecie delittuose considerate dalle Normae, ci si limita in questa sede a ricordare, rinviando alla letteratura segnalata in altre note, chesi tratta dei seguenti «delitti più gravi riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede»: delitti «contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia» (art. 3), «contro la santità del sacramento della Penitenza» (art. 4); «di attentata sacra ordinazione di una donna» (art. 5).

52 Dal punto di vista sistematico-ricostruttivo, si impone quindi la necessità di operare una distinzione tra delicta reservata e delicta graviora, essendo «evidente come il lemma delicta graviora non esaurisca di per sé l’intera categoria dei delicta reservata, rimanendo di fatto esclusi dal novero dei delitti più gravi i crimini commessi contro la fede»: Daniela Milani, Delicta,cit., p. 6.

53 Ex multis, Davide Cito, Nota alle nuove norme sui “Delicta graviora”, in Ius Ecclesiae, 3/2010, p. 789.

54 Seguita all’iniziale «silenzio assordante»: Pierluigi Consorti, La reazione del diritto canonico agli abusi sessuali sui minori. Dal silenzio assordante alle “Linee guida”, in Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni, 2013, pp. 151 ss.

55 L’osservazione, evidentemente, investe in particolare i delitti contro i sacramenti (cfr. retro, sub note 50-52).

56 Can. 1395 CJC: «§ 1.Il chierico concubinario, oltre il caso di cui al can. 1394, e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo, siano puniti con la sospensione, alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l’ammonizione, fino alla dismissione dallo stato clericale. 2. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti».

57 In argomento cfr., più ampiamente, Eduardo Gómez Martín, El delito contra el sexto mandamiento del decálogo cometido por un religioso a un menor, in Revista Española de Derecho Canónico, 2012, n. 69, pp. 163 ss.

58 Su tali aspetti, in particolare, Claudio Papale, I delitti contro la morale, in AA. VV., Questioni,cit., pp. 55 ss.

59 Anche in questo caso ci si limita ad alcune considerazioni di massima più direttamente funzionali allo svolgimento complessivo dell’itinerario problematico che ispira questo contributo, valendo per un esame più approfondito delle varie fattispecie oggetto delle Normae, anche per i residui profili problematici ed in rapporto alla evoluzione della disciplina a partire dall’originario Motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela” di Papa Giovanni Paolo II, il rinvio, tra i molteplici, ai seguenti contributi, nonché agli ulteriori già segnalati in precedenza ed a quelli che si segnaleranno ancora nel corso della trattazione: Velasio De Paolis, Norme “de gravioribus delictis” riservati alla Congregazione per la dottrina della Fede, in Periodica, 2002, n. 91, pp. 273 ss.; K. Martens, Les délicts les plus graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, in Revue de Droit Canonique, 2009, n. 56, pp. 201 ss.; Federico R. Aznar Gil, Abusos sexuales a menores cometidos por clérigos y religiosos, in Revista Española de Derecho Canónico, 2010, n. 67, pp. 827 ss.;Id., Los “graviora delicta” reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Texto modificado (2010), ivi, 2011, n. 68, pp. 283 ss.

60 Sulle ragioni della intervenuta tipizzazione di tali specifiche condotte, si veda Davide Cito, Nota,cit., p. 796. Secondo Pietro Loiacono, Le nuove norme sui “delicta graviora” tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto di difesa, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2/2011,p. 419, la circostanza per cui, nel caso della pedopornografia, sia richiesta l’età minore di anni quattordici, è determinata «verosimilmente dalla convinzione del legislatore che la pedopornografia sia un crimine la cui idoneità a ledere l’integrità fisiopsichica della vittima è senz’altro minore di quella che connota quei reati sessuali che si siano concretizzati in un contatto più diretto e immediato tra abusante ed abusato». Di contrario avviso, Daniela Milani, Delicta contra mores: le linee guida della Conferenza episcopale italiana per i casi di abuso sessuale commessi da chierici su minori, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2/2012, p. 449, secondo la quale «pare invece pensare che la ragione della differenza d’età registrata si fondi su un’esigenza di garanzia connessa con le difficoltà oggettivamente sottese alla determinazione dell’età di soggetti conosciuti solo virtualmente quanto questa si colloca nella fascia compresa fra i 14 ed i 18 anni. E’ però altrettanto vero che, almeno in Italia, la normativa operante in materia fissa indifferentemente a 18 anni il limite d’età previsto per il perseguimento tanto dello sfruttamento sessuale dei minori quanto della pedopornografia». Al di là del merito delle suddette opinioni – che peraltro attengono a piani non perfettamente coincidenti e mantengono entrambe una qualche fondatezza di principio – mi sembra di poter evidenziare che esse convergono nel testimoniare sia un certo condizionamento cui l’interprete è soggetto nell’inevitabile accostarsi, con una mentalità secolare, a fattispecie di reato che comunque rispondono a finalità peculiari e tipiche che, soprattutto, la difficile convivenza, nell’ambito della tipizzazione delle figure criminose canonistiche, di finalità spirituali e finalità, per così dire, “mondane”. Su tali basi, pare di poter più concretamente osservare che mentre, da un lato, il disvalore spirituale del fenomeno della pedofilia sembrerebbe lasciare ben poco spazio a valutazioni concernenti la differenza di età della vittima, nel senso sopra esposto, rimarrebbe comunque da considerare l’eventualità che ipotetici vuoti di tutela rientrino nell’alveo della già ricordata (vedi in particolare retro, sub nota 31) clausola generale di chiusura di cui al can. 1399 CJC., a mente del quale «Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali».

61 Il rigore della norma è qui testimoniata dal rilievo dottrinale per cui l’incapacità in questione avrebbe riguardo anche a soggetti che non hanno «piena padronanza delle facoltà mentali» e quindi mantengono un qualche uso della ragione: così Pietro Lojacono, Le nuove,cit., p. 416.

62 Cfr. in argomento, Egidio Miragoli, La perdita dello stato clericale. Diritto comune e facoltà speciali, in Quaderni di diritto ecclesiale, 4/2011, pp. ss.

63 Decisamente critico nei confronti di tale facoltà è Andrea Bettetini, Diritto alla tutela giurisdizionale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, in www.statoechiese.it, (ottobre 2010), p. 9.

64 Vedasi retro, paragrafo 5, in particolare sub note 29-35.

65 Così, Davide Cito, Nota,cit., p. 798.

66 Secondo Daniela Milani, Delicta contra,cit., p. 450, «E’ proprio sul versante delle procedure di ordine amministrativo introdotte per l’accertamento delle responsabilità in oggetto – peraltro non solo con esclusivo riguardo agli abusi sessuali ma più in generale per tutti i delicta graviora – che l’impegno della Chiesa nella lotta versus la pedofilia si manifesta con particolare evidenza (…) Questa considerazione non deve però di riflesso indurre a sminuire l’importanza del bene protetto in relazione ad altri reati particolarmente riprovevoli come l’omicidio (can. 1397 CIC) o l’aborto procurato (can. 1398 CIC). Semmai impone l’esigenza di avviare una riflessione sistematica che tenga nella dovuta considerazione il bisogno di armonizzare l’assetto originario del diritto penale canonico con i profondi cambiamenti cui è stato sottoposto in questi anni».

67 Andrea Bettetini, Diritto,cit., p. 8.

68 Si vedano altresì gli artt. 18 e 20 delle Normae, il quale ultimo in particolare prevede che «Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza: 1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori; 2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico».

69 Ed infatti, come correttamente osserva Daniela Milani, Delicta,cit., pp. 22 ss., mentre sul piano della disciplina che ci occupa «sembra lecito domandarsi se senza l’urgenza di gestire il fenomeno degli abusi si sarebbe ugualmente giunti ad elaborare una disciplina identica a quella in esame», in un’ottica più generale ed in ragione della paventata «eventualità che alcune delle opzioni sottese alla disciplina sui delicta reservata possano transitare dalla disciplina speciale a quella comune», può affacciarsi il «dubbio che lo spostamento del baricentro della vocazione pastorale del diritto penale canonico all’esigenza di celebrare effettivamente i processi e di comminare le relative sanzioni non debba rimanere confinato a casi straordinari».

70 Giunge significativamente a discorrere di una “fisiologia dell’emergenza” Antonino Sessa, La fisiologia dell’emergenza nella più recente normativa anticorruzione: tra eccessi tecnicistici e diritto penale criminogeno, in Critica del diritto, 3-4/2012, pp. 281 ss.. In particolare, richiamate le «vivaci riserve che, nell’ambito di un trend efficientistico-strumentale e lato sensu securitario hanno portato ad evidenziare le resistenze al riaffermarsi di una onnivora cultura del penale, di breve periodo, cui neppure l’ormai diffuso processo di produzione normativa tipica di un diritto penale “multilivello” sembra in grado di resistere», l’Autore ribadisce, con considerazioni che mutatis mutandis possono dirsi trascendere lo specifico del tema trattato «l’esigenza di sottrarre le strategie di controllo di fenomeni complessi (…) ad una ormai fisiologica politica penale dell’emergenza che, disarticolata nei suoi contenuti classici e fortemente legata ad una mitica esaltazione simbolica del ricorso alla sanzione più grave, pone il diritto penale sempre più lontano dalla sua funzione primaria di strumento di tutela di beni giuridici».

71 Vedasi retro, paragrafo 6.

72 Esemplare in tale dimensione problematica il complesso percorso di integrazione europea: cfr., da una angolatura più prossima alla sensibilità ecclesiasticistica, Maria Cristina Folliero, La libertà,cit., pp. 253 ss.

73 Leggerei in tale chiave interpretativa – assumendone tutte le problematicità del caso ma dovendone rinviare l’analisi in altra sede – l’indicazione di cui all’art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede: «La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese». Per il resto, mi permetto di rinviare, quantomeno, a Giuseppe D’Angelo, Repubblica,cit., in particolare pp. 164 ss.

74 Merita peraltro ribadire che la dinamica delle relazioni tra ordinamenti secolari e religiosi può ridondare a vantaggio (anche) dei primi. La diversa attenzione che il diritto penale canonico giustamente riserva al principio di tipicità della fattispecie incriminatrice, può così costituire, ad esempio, elemento di stimolo ad una rimeditazione delle riposte sanzionatorie del diritto statale. Peraltro, la percezione della complessità delle interrelazioni che, su tali basi, si pongono tra diritto canonico e diritto secolare si rafforza inevitabilmente laddove se ne consideri il riprodursi anche oltre lo specifico europeo: cfr. Ricardo Daniel Medina, Los delitos sexuales con menores de los clérigos en el Derecho penal argentino, in Revista Española de Derecho Canónico, 2008, n. 65, pp. 591 ss.

75 E che mi sembra per altro verso potersi valere dell’autorevole osservazione per cui «è sfuggito ai più come l’apertura dell’ordinamento canonico nei riguardi di altre istituzioni originarie e sovrane o di altri ordinamenti giuridici primari (un tempo rubricati, secondo la sistematica del diritto pubblico ecclesiastico, tra le societates perfectae) è il sintomo di una “incompiutezza” ordinamentale che, a differenza di quanto avviene negli ordinamenti della polis, non si contrappone a, ma si connette interamente con, la sua “incompletezza”, ossia con la sua intrinseca e inesauribile dinamicità»: Salvatore Berlingò, Ordinamento canonico, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, in www.statoechiese.it, (maggio 2013), p. 2.

76 Per un’ampia ed analitica disamina dei documenti in questione, nella loro successione e per una visione coordinata alle disposizioni della riforma, si rinvia a Daniela Milani, Delicta contra,cit., pp. 443 ss.

77 La rilevanza del tema è colta, con riferimento all’assetto delineato dalla riforma, da Pietro Loiacono, Le nuove,cit., in partt. pp. 433 ss., che peraltro si premura di segnalare come la mancata menzione, nelle Normae, del dovere della Gerarchia di comunicare all’autorità secolare la notizia di reato costituisca questione «articolata e complessa», atteso che «da un lato occorre tener conto, infatti, dell’indipendenza ed originarietà dell’ordinamento canonico; dall’altro, non va trascurata la presenza di documenti che sembrano denotare la volontà della S. Sede di far sì che il clericus autore di crimini sessuali venga comunque denunciato agli organi giudiziari statali». A tale ultimo proposito, lo stesso Autore – in qualche modo rendendo l’idea di un assetto soddisfacente e, sembrerebbe, insuscettibile di sviluppi significativi – richiama la Guida alla conoscenza delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di violenze sessuali, resa pubblica il 12 aprile 2010 (laddove, si noti, l’obbligo canonistico ha riguardo ai reati commessi dai chierici ed è sostanzialmente condizionato all’esistenza di disposizioni statuali che dispongano nel senso dell’obbligo di denuncia), che per quanto non abbia «propriamente valore giuridico, dato che non è riconducibile ad alcuna delle fonti normative contemplate attualmente dall’ordinamento canonico» e, diversamente, «natura meramente divulgativa» non va considerata irrilevante, atteso «che la stessa si propone di esplicare e rendere comprensibili procedure già applicate in concreto dalla giustizia ecclesiastica», sicché «anche il summenzionato favor denuntiationis deve considerarsi un principio già sancito dalla legislazione vigente e, in quanto tale, propriamente operativo».

78 Una tale opinione – se si preferisce, auspicio – mi pare rafforzata dalle osservazioni che, intese a neutralizzare l’eventualità che «agli occhi di un “lettore inesperto” il provvedimento della CEI sembri enfatizzare un «istinto di autoconservazione» o “protezione”», da un lato, ed in relazione alla situazione dell’ordinamento italiano, rilevano l’inesistenza di una disposizione che imponga alla autorità ecclesiastica di denunciare una notitia criminis appresa nell’esercizio delle sue funzioni e, dall’altro, sono volte a ridimensionare «il rinvio alla “sfera di immunità” garantita dal segreto dei ministri di culto», fondata tanto sul diritto secolare (artt. 200 e 256 c.p.p) che su quello pattizio (art. 4, comma 4, della già ricordata legge n. 121/1985): Daniela Milani, Delicta contra,cit., in particolare pp. 458 ss.

79 Ovvero «il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche».

80 Ed anzi ricordando le perplessità di Geraldina Boni – Andrea Zanotti, La Chiesa tra nuovo paganesimo e oblio. Un ritorno alle origini per il diritto canonico del terzo millennio?, Torino, Giappichelli, p. 5 i quali, nel riferirsi alle «martellanti accuse relativamente alle omertà e copertura nei confronti di gravi atti di pedofilia compiuti da sacerdoti ed al mancato deferimento dei colpevoli alle autorità anche secolari preposte», sottolineano «da una parte, la dissennatezza con la quale imputazioni così infamanti vengono arbitrariamente lanciate, senza curarsi di verificarne previamente il fondamento; dall’altra, e soprattutto, il tono urlato e colmo di indignazione, l’accanimento livoroso, la sordità impassibile ad ogni tentativo di replica».

81 A conferma della fruttuosità del collegamento evidenziato nel testo, si consideri peraltro che, proprio la constatazione del «rilievo pubblico» recentemente riconquistato dalle religioni e della loro collocazione nel contesto delle dinamiche della società contemporanea, rappresenta elemento di rafforzamento dello studio comparato dei diritti religiosi: Silvio Ferrari, Diritti e religioni, in Id. (a cura di), Introduzione al diritto comparato delle religioni, Bologna, Il Mulino, 2008, in particolare pp. 18 ss.

82 Pur con le precisazioni che derivano dalla lettura complessiva delle argomentazioni dell’Autore, e senza entrare nel merito delle stesse, leggerei in tal senso l’opzione investigativa di Pierluigi Consorti, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, in www.statoechiese.it, (maggio 2013), intesa a «verificare se possa configurarsi una forma di responsabilità in capo alla gerarchia per il delitto di abuso sessuale commesso da un presbitero». Ed infatti, nell’ottica del medesimo Autore – che (p. 9) ha cura di ribadire l’esclusione «l’esistenza di una responsabilità di tipo penale del vescovo, direttamente connessa alla commissione del delitto in questione da parte di un suo chierico», ritenendo «però che possano configurarsi altre forme di responsabilità, sia morale, sia giuridica in senso stretto» – , sembra giocare un ruolo centrale l’osservazione in ragione della quale (pp. 6-7) «il diritto canonico vanta un’importante originalità, in quanto non solo non può pretermettere la connessione tra diritto e morale, ma suppone il primo servente l’altra. La responsabilità morale supera talmente quella giuridica da rendere giuridicamente doveroso ciò che in primis è moralmente doveroso».






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